Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35006/2024 del 18/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che, in sede esecutiva, ha rigettato la richiesta di revoca dell'ingiunzione emessa il 2.12.2023 per l'esecuzione dell'ordine di demolizione disposto con sentenza dell'11.03.1998 per opere edilizie abusive (corpo di fabbrica su due livelli). La ricorrente deduce: (i) che l'opera era già ultimata (rustico e copertura, tamponature) entro il 31.03.1992 e quindi sanabile; (ii) erronea applicazione/omessa motivazione sull'art. 43 L. 47/1985 (sanatoria per opere non ultimate a causa di provvedimenti giurisdizionali), sostenendo che i lavori successivi siano meri completamenti non innovativi; (iii) errore sul vincolo idrogeologico rilevando che l'area ricadrebbe in zona R3 e non R4 del PSAI 2015 e che il vincolo non era ostativo al condono; (iv) inesistenza del titolo esecutivo nella parte in cui si pretende la demolizione dell'intero fabbricato poiché la condanna riguardava soltanto il completamento.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e non esperibile in questa sede di legittimità. Ha ritenuto provato che all'ultima verifica utile (30.03.1992) il primo piano non era completamente tamponato e che le tamponature definitive sono state eseguite tra il 13.05.1994 (dissequestro) e il 10.06.1994, quindi oltre i termini utili per la sanatoria prevista dalla normativa di riferimento. La Corte ha inoltre affermato che l'art. 43 L. 47/1985 consente la sanatoria solo per le "strutture già realizzate" e per i lavori strettamente necessari alla loro funzionalità, escludendo la possibilità di creare nuovi volumi a seguito della prosecuzione dei lavori dopo il sequestro; ha ribadito che la prosecuzione dei lavori prima della presentazione della domanda di sanatoria genera la radicale abusività dell'intero fabbricato. Ha confermato che l'ordine di demolizione riguarda l'edificio nella sua interezza, comprese superfetazioni e completamenti successivi. Per l'inammissibilità ha disposto la condanna alle spese e il versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • legge 23 dicembre 1994, n. 724 (art. 39)

    estende l'applicazione delle disposizioni dei capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, alle opere abusive ultimate entro il 31/12/1993

    La Corte richiama l'estensione ma sottolinea che il requisito dell'"ultimazione" va valutato secondo l'art. 31 L. 47/1985; quindi opere tamponate e con copertura entro la data ultima possono beneficiare della sanatoria.

  • legge 28 febbraio 1985, n. 47 (art. 31, comma 2)

    "si intendono ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura"

    La Cassazione interpreta il concetto di "rustico" includendo le tamponature perimetrali: senza tamponature complete non sussiste l'ultimazione utile per il condono.

  • legge 28 febbraio 1985, n. 47 (art. 43, comma 5)

    prevede la possibilità di sanatoria per opere non ultimate per effetto di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali

    La norma è interpretata in senso favorevole ma limitativo: la sanatoria può riguardare solo le "strutture già realizzate" e i lavori strettamente necessari alla loro funzionalità; non consente di creare nuovi volumi o completare l'opera oltre la consistenza esistente alla data dell'interruzione.

  • d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (art. 44 lett. c. e art. 31 comma 9)

    norme del testo unico edilizia e disposizione sull'ordine di demolizione

    La sentenza penale di condanna per violazioni edilizie è stata posta a base dell'ordine di demolizione; l'art. 31 codifica l'obbligo di demolire che si estende all'intero manufatto e alle aggiunte successive per ripristinare lo stato dei luoghi.

  • art. 35 legge n. 47/1985 (comma 13)

    consente la prosecuzione dei lavori in determinate condizioni ma presuppone la presentazione della domanda di sanatoria

    La Corte sottolinea che non è ammessa la prosecuzione dei lavori prima della presentazione della domanda: ogni intervento successivo eseguito senza titolo rende l'opera radicalmente abusiva.

  • art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen.

    introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6/2/2018, n. 11

    Rilevato l'onere di indicare e allegare in modo puntuale gli atti che si assumono travisati; la mancata autosufficienza documentale rende inammissibili le doglianze di travisamento della prova in cassazione.

  • art. 616 cod. proc. pen. e art. 1, comma 64, legge n. 103/2017

    prevedono l'onere delle spese e la possibilità di aumentare la sanzione pecuniaria per inammissibilità del ricorso

    La Corte applica l'art. 616 C.p.p. e, in virtù della facoltà prevista dalla L. 103/2017, fissa equitativamente la somma da versare alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità ritenuta imputabile alla ricorrente.

Massime di principio

  • Per considerare un edificio "ultimato" ai fini del condono è necessario che al ricorrente risultino eseguiti il rustico, la copertura e le tamponature perimetrali: senza questi elementi non opera la sanatoria.
  • L'art. 43 L. 47/1985 consente la sanatoria per opere non ultimate a causa di sequestro o altro provvedimento, ma solo in relazione alle strutture effettivamente realizzate prima dell'interruzione e ai lavori strettamente necessari per la loro funzionalità; non autorizza la creazione di nuovi volumi.
  • I lavori di completamento eseguiti prima della presentazione della domanda di sanatoria aggravano la situazione di abusività e non sono coperti dalla disciplina di favore; la prosecuzione dei lavori senza titolo può comportare la radicale abusività dell'intero fabbricato.
  • L'ordine di demolizione penale tende alla restitutio in integrum dello stato dei luoghi e può avere ad oggetto l'intero manufatto, comprese aggiunte e superfetazioni successive all'azione penale o alla condanna.
  • In sede di legittimità il ricorrente ha onere di autosufficienza probatoria: deve indicare e allegare gli atti ritenuti travisati e le prove che li supportano, altrimenti le doglianze di travisamento della prova sono inammissibili.
  • Le contestazioni relative alla sussistenza o all'entità di vincoli (es. vincolo idrogeologico) richiedono prova documentale puntuale e, se non dedotte e comprovate in modo autosufficiente, non incidono sull'esito del ricorso in cassazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.