Cassazione Penale, Ordinanza n. 15233/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità del motivo, ritenuto privo dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non risulta una nuova valutazione nel merito della responsabilità, che resta ferma per effetto dell'inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza pronunciata all'esito dell'udienza preliminare, contestando unicamente la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di truffa. La Corte rileva però che il motivo è formulato in modo generico e indeterminato: non specifica quali passaggi della motivazione sarebbero erronei, non indica gli elementi di fatto o di diritto posti a fondamento della censura e, quindi, non consente al giudice di legittimità di individuare il tema devoluto né di esercitare il sindacato richiesto. La difesa, in sostanza, si limita a una contestazione apodittica della motivazione senza confrontarsi puntualmente con la sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 640 c.p.
indicato come reato oggetto della dichiarazione di responsabilità impugnata; la Corte non ne esamina il merito perché il ricorso è inammissibile.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
richiama l'onere di specificità dei motivi di impugnazione; il motivo è inammissibile quando è generico e non consente di comprendere i rilievi mossi alla sentenza.
art. 616 c.p.p.
base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici e autosufficienti: la parte ricorrente deve indicare con precisione i passaggi della decisione censurati e le ragioni della doglianza.
- È inammissibile il motivo che si limita a contestare in modo generico la motivazione della sentenza senza confrontarsi puntualmente con il contenuto della decisione impugnata.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di specificità, la Corte non entra nel merito della responsabilità penale già affermata dal giudice di merito.
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