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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30733/2025 del 15/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso presentata dall'imputato e ha dichiarato il ricorso inammissibile. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato era stato condannato, in parziale riforma della decisione di primo grado, per due episodi di detenzione/cessione di stupefacenti ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, con pena rideterminata dalla Corte di appello di Genova in anni 4, mesi 2 di reclusione ed euro 32.000 di multa, all'esito di procedimento ex art. 599-bis c.p.p. La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo un solo motivo, ossia la mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi di lieve entità. Successivamente, però, il ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    La Corte di appello ha pronunciato la decisione in parziale riforma ai sensi di tale disposizione, nel procedimento di appello trattato in forma semplificata.

  • art. 73 comma 1 d.P.R. n. 309 del 1990

    È la norma incriminatrice contestata per due episodi di detenzione/cessione di stupefacenti.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso derivante dalla rinuncia, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La rinuncia espressa al ricorso per cassazione determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente sopporta le spese processuali e, salvo diverso apprezzamento, il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
  • Se il ricorso è proposto solo per contestare la mancata qualificazione del fatto come lieve entità in materia di stupefacenti, ma interviene rinuncia successiva, la Corte non entra nel merito della censura.
  • Nel giudizio di legittimità, la rinuncia del ricorrente assorbe ogni ulteriore verifica sul motivo dedotto e conduce alla definizione processuale in rito.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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