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Sentenza

Sentenza n. 5278/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l’annullamento del decreto del 5 ottobre 2022, con cui il Ministero dell’Interno ha rigettato l’istanza di concessione della cittadinanza italiana, presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f) della l. 5 febbraio 1992, n. 91;

Giustizia amministrativa202301211

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, fondato su una sentenza di patteggiamento per il reato di rissa

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di rigetto dell’istanza di cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della l. n. 91/1992. Ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere, sostenendo che l’Amministrazione non avrebbe adeguatamente considerato l’unicità del reato commesso, la sua intervenuta estinzione per decorso del termine quinquennale, l’istanza di riabilitazione presentata e le attuali condizioni di integrazione sociale. Ha inoltre lamentato il difetto di motivazione del diniego. Il provvedimento era fondato sulla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, divenuta irrevocabile, relativa al reato di rissa. Il ricorrente non aveva presentato osservazioni a seguito del preavviso di rigetto.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la concessione della cittadinanza per naturalizzazione costituisca esercizio di un’ampia discrezionalità amministrativa, diretta a valutare l’effettivo e definitivo inserimento del richiedente nella comunità nazionale. In tale valutazione possono assumere rilievo tutti gli elementi idonei a dimostrare l’adesione alle regole giuridiche, civili e culturali della comunità, compresi i precedenti penali e gli elementi attinenti alla prevenzione di future condotte pregiudizievoli per la sicurezza o la convivenza civile. La sentenza di patteggiamento è stata quindi legittimamente considerata dall’Amministrazione quale fatto rilevante sul piano amministrativo, anche indipendentemente dagli effetti penali della condanna. L’estinzione del reato e la riabilitazione non eliminano la rilevanza storica della condotta e, comunque, secondo il principio tempus regit actum, gli eventuali fatti sopravvenuti non incidono sulla legittimità del diniego, da valutarsi con riferimento alla situazione esistente al momento dell’adozione. Il Collegio ha escluso la manifesta illogicità o irragionevolezza della valutazione ministeriale e ha ritenuto adeguata la motivazione, poiché idonea a rendere comprensibile l’iter logico seguito. È stata inoltre ritenuta non decisiva la mancata considerazione delle condizioni di vita e integrazione, poiché il ricorrente non aveva formulato osservazioni in risposta al preavviso di rigetto tali da giustificare una diversa decisione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di 1.500 euro, oltre oneri di legge, per spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 5 febbraio 1992, n. 91

    la cittadinanza "può" essere concessa

    La norma attribuisce all’Amministrazione un potere ampiamente discrezionale nella concessione della cittadinanza per naturalizzazione, consentendole di valutare l’inserimento del richiedente nella comunità nazionale e la sua adesione alle regole della convivenza civile.

  • artt. 444-445 c.p.p.

    sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti

    La sentenza di patteggiamento può essere valutata dall’Amministrazione quale elemento storico rilevante nel procedimento di concessione della cittadinanza, anche al di fuori della funzione propriamente sanzionatoria penale.

  • art. 588, comma 2, c.p.

    La condotta oggetto della sentenza di patteggiamento è stata considerata elemento valutabile nel giudizio amministrativo sull’integrazione e sull’affidabilità del richiedente.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Ha consentito lo svolgimento dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato in modalità telematica.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    È stato richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento.

Massime di principio

  • La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione è espressione di un potere ampiamente discrezionale, nel cui esercizio l’Amministrazione deve valutare l’effettivo e definitivo inserimento del richiedente nella comunità nazionale e la sua adesione alle regole giuridiche, civili e culturali che la caratterizzano.
  • Nel procedimento di concessione della cittadinanza, i precedenti penali possono essere valutati non soltanto in relazione alla loro rilevanza ai fini dell’accertamento di specifici reati, ma anche quale indice dell’affidabilità, della personalità e della futura adesione del richiedente ai valori della convivenza civile.
  • La sentenza di patteggiamento può essere considerata dall’Amministrazione quale elemento storico rilevante nel giudizio sulla concessione della cittadinanza, anche se il procedimento penale si sia concluso con effetti favorevoli o se il reato sia stato successivamente estinto o il richiedente sia stato riabilitato.
  • L’estinzione del reato o la riabilitazione non cancellano il fatto storico della condotta, che può quindi restare valutabile nel procedimento amministrativo di concessione della cittadinanza, purché la valutazione non risulti manifestamente illogica o irragionevole.
  • In applicazione del principio tempus regit actum, la legittimità del diniego di concessione della cittadinanza deve essere valutata alla luce dello stato di fatto e di diritto esistente al momento dell’adozione del provvedimento; le circostanze sopravvenute non incidono retroattivamente sulla legittimità dell’atto.
  • Il diniego di cittadinanza è adeguatamente motivato quando consente di ricostruire l’iter logico dell’Amministrazione e rende comprensibile il rilievo attribuito al precedente penale nell’ambito della valutazione complessiva sull’integrazione del richiedente.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneEccesso di potereLegittimo affidamento

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