Sentenza n. 244/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento - dell’ordinanza di ingiunzione a demolire e ripristino dello stato dei luoghi del Comune di Veglie n. 8 del 18.02.2020, notificata il successivo 24.02.2020; - di ogni altro atto, presupposto, connesso e/o consequenziale ancorché non conosciuto ed, in particolare, ove occorra, della comunicazione di abuso prot. n. 15657 del 13.11.2018 della PM di Veglie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di ingiunzione a demolire e di ripristino dello stato dei luoghi, con eventuale comunicazione di abuso edilizio presupposta
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi adottata dal Comune, deducendo, in primo luogo, la violazione dell'art. 7 della legge n. 241/1990 per mancata comunicazione di avvio del procedimento. In secondo luogo, ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 31, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 380/2001, nonché il difetto di istruttoria, con riferimento all'individuazione dell'abuso e dell'area di sedime. Il Comune non si è costituito in giudizio.
La decisione
Il TAR ha integralmente respinto il ricorso. Quanto alla mancata comunicazione di avvio, ha ritenuto che l'attività repressiva degli abusi edilizi mediante ordinanza di demolizione abbia natura vincolata e, pertanto, non richieda la previa partecipazione procedimentale, poiché l'apporto del privato non potrebbe condurre a un esito diverso. La deroga a tale regola può operare nei casi di parziale difformità o variazione essenziale, quando sia concretamente controversa l'entità della difformità e risulti necessario uno specifico accertamento, preferibilmente in contraddittorio; tale situazione non ricorreva nel caso esaminato. Quanto alle censure relative all'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 e al difetto di istruttoria, il giudice ha affermato che l'errata o incompleta indicazione dell'area di sedime non determina l'illegittimità dell'ordinanza, potendo l'area essere precisata nel successivo provvedimento di acquisizione, purché l'ordinanza contenga gli estremi dell'opera e del relativo sedime e descriva l'abuso in modo tale da consentirne l'identificazione e la spontanea rimozione. Nulla sulle spese per la mancata costituzione del Comune.
Norme richiamate
art. 7 l. 241/1990
La previa comunicazione di avvio non è necessaria nell'attività vincolata di repressione degli abusi edilizi mediante ordinanza di demolizione, salvo che siano controverse la natura o l'entità della difformità e occorra uno specifico accertamento partecipato.
art. 31, commi 2 e 3, d.P.R. 380/2001
L'ordinanza di demolizione deve descrivere le opere abusive e consentirne l'identificazione; l'indicazione errata o incompleta dell'area di sedime non ne determina l'illegittimità quando l'area possa essere precisata nel successivo provvedimento di acquisizione.
Massime di principio
- L'ordinanza di demolizione adottata per reprimere un abuso edilizio in assenza del titolo ha natura vincolata e, di regola, non deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, poiché la partecipazione del privato non può modificare l'esito doveroso dell'attività amministrativa.
- La mancata comunicazione di avvio può assumere rilievo quando l'abuso derivi da parziale difformità o variazione essenziale e la natura o l'entità della difformità siano concretamente controverse, rendendo necessario uno specifico accertamento amministrativo in contraddittorio.
- L'errata o incompleta indicazione dell'area di sedime nell'ordinanza di demolizione non comporta di per sé l'illegittimità dell'atto, se l'ordinanza identifica sufficientemente l'opera abusiva e il relativo sedime; la specificazione dell'area può essere effettuata nel successivo provvedimento di acquisizione.
- Ai fini della legittimità dell'ordinanza di ripristino, è essenziale che la descrizione delle opere abusive sia sufficientemente precisa da consentire al destinatario di individuarle e procedere spontaneamente alla loro eliminazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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