Sentenza n. 1307/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza n. 3824/2024 emessa in data 7 agosto 2024 dal Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata spontanea esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che riconosceva il diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, docente a tempo determinato negli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che aveva riconosciuto il suo diritto al beneficio economico di 500 euro per ciascun anno scolastico, mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti ai sensi dell'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, oltre al rimborso delle spese legali. Il ricorso è stato proposto perché l'Amministrazione non aveva spontaneamente adempiuto alla pronuncia.
La decisione
Nel corso del giudizio, dopo la proposizione del ricorso, l'Amministrazione ha pagato la somma dovuta. Il TAR ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio di ottemperanza. Le spese sono state poste a carico dell'Amministrazione, poiché il suo ritardato adempimento aveva costretto la ricorrente a promuovere il giudizio; sono state liquidate in euro 1.000, oltre spese generali e accessori di legge se dovuti, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
La disposizione è richiamata quale base normativa del beneficio economico della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti.
Massime di principio
- Quando, dopo la proposizione di un giudizio di ottemperanza, l'amministrazione esegue integralmente il comando contenuto nel provvedimento giurisdizionale, viene meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- La sopravvenuta esecuzione del giudicato non esclude la condanna alle spese dell'amministrazione quando il ritardato adempimento abbia reso necessario il ricorso per ottemperanza; le spese possono quindi essere poste a carico dell'amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale o della causalità.
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