Cassazione Penale, Sentenza n. 25027/2023 del 09/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha rilevato la comunicazione e il certificato di morte dell'imputato pervenuti in cancelleria (17 gennaio 2023) e, preso atto della estinzione del reato per morte dell'imputato, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. Decisione depositata il 24/02/2023; relatore Cons. Eduardo De Gregorio. Pertanto il merito dei motivi di gravame non è stato esaminato per sopravvenuta estinzione del reato.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di conferma della condanna per furto aggravato (fatto del 1.9.2017) ai sensi degli artt. 624, 625 c.p. n.4 e 8-ter. Ha articolato tre motivi: 1) censura della valutazione dell'aggravante della destrezza, ritenuta non configurabile dalla difesa rispetto alla condotta di essersi interposto tra il bancomat e la persona che aveva prelevato le banconote; 2) mancato riconoscimento dell'attenuante del danno lieve (art. 62, n.4 c.p.) in relazione alla sottrazione di 250 euro; 3) mancanza di motivazione circa le circostanze attenuanti generiche.
Norme richiamate
art. 624 c.p.
Norma che disciplina il reato di furto; è la fattispecie base contestata all'imputato.
art. 625 c.p., n.4 e n.8-ter
Previsione delle circostanze aggravanti contestate (es. abuso di relazione di collaborazione/altre aggravanti rilevanti indicate dai numeri della norma).
art. 62, n.4 c.p.
Norma che prevede l'attenuante per il danno di lieve entità; la difesa sosteneva che la sottrazione di 250 euro potesse rientrare in tale attenuante.
estinzione del reato per morte dell'imputato
Principio applicato dalla Corte: la morte dell'imputato estingue il reato e determina l'annullamento senza rinvio della sentenza penale impugnata, rendendo inammissibili ulteriori valutazioni sul merito delle censure.
Massime di principio
- La morte dell'imputato estingue il reato e comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza: quando è documentata la morte intervenuta durante il processo, i motivi di impugnazione restano in gran parte privi di oggetto e il giudice di legittimità dichiara l'estinzione.
- L'annullamento per estinzione non equivale a una pronuncia di innocenza: si interrompe la responsabilità penale per sopravvenuta impossibilità di procedere, senza valutazione definitiva del merito delle censure dell'imputato.
- Le questioni sulle aggravanti (es. 'destrezza') richiedono una motivazione che dimostri in che modo la condotta abbia impiegato abilità o destrezza tali da integrare l'aggravante; non sempre atti come 'interporre' tra bancomat e persona sono sufficienti a configurarla.
- L'attenuante del danno lieve (art. 62, n.4 c.p.) può essere rilevante anche per somme contenute (es. 250 euro), ma il suo riconoscimento dipende dalla valutazione concreta del danno nel contesto del reato e dalla motivazione del giudice.
- Le censure per carenza di motivazione sulle circostanze attenuanti generiche sono rilevabili in appello/ricorso e obbligano il giudice a motivare adeguatamente sia il riconoscimento sia il diniego delle attenuanti.
- Quando sorge una causa estintiva (es. morte) durante il giudizio, le parti e il difensore devono tempestivamente comunicare la documentazione (certificato di morte) per consentire la dichiarazione di estinzione e la chiusura del procedimento.
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