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Sentenza

Sentenza n. 6343/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza n. 87 del 2026 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Brescia, Sezione Seconda.

Giustizia amministrativa202602532

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lombardia - Brescia che aveva annullato la variante al PGT e il decreto di non assoggettabilità alla VAS

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario ricorrente)

Prevale il privato

La controversia

Il Comune ha appellato la sentenza con cui il TAR aveva accolto il ricorso della società proprietaria di terreni compresi nell'ambito estrattivo ATEg28.1, annullando la deliberazione consiliare di approvazione definitiva della Variante n. 4 al PGT e il decreto di non assoggettabilità alla VAS. La variante prevedeva, per l'ATEg28.1, il recupero integrale a uso agricolo dopo la cessazione dell'attività estrattiva, mentre per l'ATEg28.2 consentiva il mantenimento e l'insediamento di attività produttive connesse alla trasformazione e valorizzazione degli inerti, ai servizi di scavo, movimento terra e trasporto, nonché nuovi insediamenti edilizi. In primo grado la società aveva dedotto l'ingiustificata disparità di trattamento e l'irragionevolezza della diversa disciplina urbanistica, nonché vizi procedimentali nell'approvazione della variante. Il Comune ha dedotto: il difetto di interesse ad agire, poiché l'annullamento avrebbe fatto rivivere una disciplina precedente di contenuto analogo e, comunque, perché il nuovo PGT approvato nel 2025 aveva confermato la destinazione agricola; l'integrità del contraddittorio, sostenendo che la proprietaria delle aree dell'ATEg28.2 avrebbe dovuto essere evocata quale controinteressata necessaria; il superamento dei limiti del sindacato giurisdizionale sulle scelte discrezionali di pianificazione; e l'erronea individuazione dei vincoli conformativi derivanti dall'eventuale annullamento. La società ha sostenuto la permanenza dell'interesse strumentale all'annullamento, quale base conformativa per la futura pianificazione, e dell'interesse risarcitorio ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibile l'appello per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare i motivi di gravame. L'approvazione del nuovo PGT con deliberazione consiliare del 30 settembre 2025 ha integralmente superato il precedente strumento urbanistico, costituendo espressione di una scelta pianificatoria distinta e autonoma; l'interesse a ricorrere si concentra quindi esclusivamente sul nuovo PGT, oggetto di autonomo ricorso. Non sussiste un interesse strumentale, perché l'eventuale accertamento dell'illegittimità della variante non potrebbe produrre effetti conformativi su una pianificazione già nuovamente esercitata e disciplinata dal nuovo atto. Quanto all'interesse risarcitorio, l'improcedibilità riguarda il solo appello e non il ricorso di primo grado: la sentenza favorevole del TAR, contenente l'accertamento dell'illegittimità degli atti impugnati, passa in giudicato e resta utilizzabile, nei limiti della rigorosa prova di tutti gli elementi dell'illecito civile, per eventuali pretese risarcitorie relative al periodo anteriore al nuovo atto. Le spese del grado di appello sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 3, c.p.a.

    Il Giudice è comunque tenuto ad accertare l'illegittimità del provvedimento impugnato qualora sussista un interesse risarcitorio

    L'improcedibilità dell'appello non travolge l'accertamento di illegittimità contenuto nella sentenza di primo grado, che passa in giudicato e può rilevare ai fini di una successiva domanda risarcitoria per il periodo anteriore all'adozione del nuovo atto.

Massime di principio

  • L'approvazione di un nuovo strumento urbanistico, espressione di una distinta e autonoma scelta pianificatoria, supera integralmente la rilevanza del precedente strumento e determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dell'impugnazione proposta contro quest'ultimo.
  • Quando l'amministrazione ha già nuovamente esercitato il potere pianificatorio mediante un nuovo atto, l'annullamento del precedente strumento non può produrre effetti conformativi sulla futura azione amministrativa; non sussiste quindi un interesse strumentale alla prosecuzione del giudizio relativo al precedente atto.
  • Se la sopravvenuta carenza di interesse si verifica dopo la sentenza di primo grado, l'improcedibilità dell'appello riguarda il solo grado di impugnazione e non travolge la sentenza di primo grado favorevole, la quale passa in giudicato.
  • L'improcedibilità dell'appello non pregiudica la possibilità di proporre un'autonoma domanda risarcitoria per i danni riferibili al periodo anteriore all'adozione del nuovo atto, ferma la rigorosa prova di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità.

Come è indicizzato

MateriePiani regolatori e variantiAppelloEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseEffetto conformativo e riedizione del potere

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