Cassazione Penale, Sentenza n. 3218/2024 del 26/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Nocerino chiedeva la corresponsione di interessi e della rivalutazione (aggiornamento) sulla somma di euro 396.019,00, precedentemente sottoposta a sequestro finalizzato alla confisca atipica (dal 18/09/1994) e poi restituita il 26/06/2018 in seguito al passaggio in giudicato della revoca della confisca. In particolare contestava che la Corte d'appello in sede di rinvio non avesse applicato pienamente i principi indicati dalla sentenza di annullamento con rinvio, omettendo di riconoscere la rivalutazione ex art. 46 d.lgs. 159/2011 e non valutando correttamente il confronto tra rivalutazione e frutti (interessi), nonché la documentazione contabile e il rendiconto della gestione del patrimonio oggetto di ablazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello, in sede di rinvio, avesse correttamente applicato il principio stabilito nella sentenza di annullamento: il proprietario ha diritto ai frutti civili prodotti dalle somme (interessi) e la rivalutazione (aggiornamento) può essere concessa solo se espressamente domandata e dimostrata come superiore agli interessi riconosciuti. Il ricorrente non ha fornito un apparato critico e probatorio idoneo a dimostrare che la rivalutazione eccedesse gli interessi calcolati per l'intero periodo (18/09/1994 - 26/06/2018). Conseguentemente il ricorso è stato respinto e Nocerino condannato alle spese e al versamento alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 12-sexies d.l. n. 306/1992
Disciplina della confisca atipica; il sequestro finalizzato a tale confisca è stato il provvedimento iniziale che ha inciso sul patrimonio del ricorrente
art. 416-bis cod. pen.
Delitto per il quale era pendente il procedimento a carico del ricorrente (associazione mafiosa), contesto fattuale collegato alla misura ablativa
art. 667 cod. proc. pen.
Norme sul procedimento di esecuzione; la Corte sottolinea che la revoca di un provvedimento favorevole all'esecutato, in assenza di opposizione della parte pubblica, è illegittima
ad. 2-sexies l. 575/1965
Regole storiche (ratione temporis) sulla gestione dei beni durante il sequestro: la gestione è effettuata per conto di chi spetta (Stato o proprietario) con rilevanza sugli incrementi prodotti
art. 35 e art. 40 d.lgs. 159/2011
art. 40, comma 5-quinquies richiamato in motivazione
Norme sulla gestione dei beni sottoposti a misure di prevenzione e sul calcolo degli incrementi/interessi durante il periodo di gestione; rilevanti per il computo degli interessi e della rivalutazione
art. 46 d.lgs. 159/2011
Da tale norma la Corte ricava il principio ripristinatorio: in caso di revoca della confisca preventiva il destinatario ha diritto al ripristino della situazione patrimoniale antecedente, e il sistema può prevedere la rivalutazione/aggiornamento del valore in casi specifici
art. 1224 cod. civ.
Norma sul criterio di liquidazione degli interessi e del risarcimento del danno; la Corte ha interpretato che la rivalutazione può essere riconosciuta solo se provata come maggioritaria rispetto agli interessi (onere probatorio sul richiedente)
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti formali alla enunciazione del motivo in ricorso per cassazione nel processo penale; richiamata nella descrizione del motivo
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese e il versamento in favore della Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 (conv. L. 18/12/2020, n. 176)
Norma procedurale richiamata in relazione all'acquisizione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale
Massime di principio
- Quando una confisca viene revocata con efficacia retroattiva il titolare ha diritto al ripristino della situazione patrimoniale, compresi i frutti civili prodotti dalle somme (interessi) nel periodo tra sequestro e restituzione.
- La rivalutazione (aggiornamento o indice di svalutazione/inflazione) non è automatica: può essere riconosciuta solo se è espressamente domandata e il richiedente dimostra che il suo ammontare supera gli interessi/frutti effettivamente spettanti.
- Il giudice del rinvio deve confrontare la rivalutazione richiesta con gli interessi calcolati sull'intero arco temporale rilevante (dalla data del sequestro alla restituzione); calcoli parziali o riferiti a periodi diversi rischiano di essere inidonei.
- In assenza di un rendiconto di gestione o di una prova adeguata della provenienza e della consistenza della provvista, l'onere di provare un maggior danno (rivalutazione superiore agli interessi) grava sul ricorrente.
- È opportuno produrre consulenze tecniche e un apparato critico dettagliato che ricomprenda i calcoli su tutto il periodo, la metodologia di capitalizzazione (es. trimestrale) e la comparazione tra interessi e rivalutazione per ottenere il riconoscimento di somme diverse dagli interessi legali.
- Dal punto di vista processuale, l'omessa o carente esposizione critica dei calcoli e l'assenza di prova puntuale sul maggior danno possono portare all'inammissibilità del ricorso e alla condanna alle spese, compreso il versamento alla Cassa delle Ammende.
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