Cassazione Penale, Sentenza n. 43149/2024 del 27/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva vizio di violazione di legge in relazione all'art. 69 cod. pen., sostenendo che la Corte d'appello, dopo aver escluso l'aggravante del "fine di profitto" (art. 12, comma 3-ter, lett. b, d.lgs. n. 286/1998), avesse omesso di procedere al giudizio di comparazione tra le circostanze attenuanti generiche (già riconosciute in primo grado) e l'ipotesi aggravata di cui al comma 3 dell'art. 12 (in particolare le lett. a) e d)).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha confermato il principio secondo cui, quando ricorrono due o più ipotesi aggravanti previste dal comma 3 dell'art. 12 d.lgs. n. 286/1998 (e dunque si applica il comma 3-bis), il divieto contenuto nel comma 3-quater impedisce il confronto delle aggravanti con le circostanze attenuanti diverse da quelle degli artt. 98 e 114 cod. pen. Di conseguenza la Corte d'appello ha correttamente determinato la pena di rinvio (la sentenza di merito aveva rideterminato la pena in anni 3 e mesi 7 di reclusione e una sanzione pecuniaria indicata nella motivazione della sentenza impugnata) senza comparare le attenuanti generiche con le aggravanti di cui alle lett. a) e d) del comma 3. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.lgs. n. 286 del 1998, art. 12
comma 1, comma 3, comma 3-bis, comma 3-ter, comma 3-quater
La norma punisce l'organizzazione del trasporto/ingresso illegale di stranieri e individua varie aggravanti. Se ricorrono due o più ipotesi del comma 3 opera il comma 3-bis con aumento di pena; il comma 3-ter prevede aumento per il "fine di profitto"; il comma 3-quater vieta che le attenuanti diverse dagli artt. 98 e 114 cod. pen. risultino equivalenti o prevalenti rispetto alle aggravanti dei commi 3-bis e 3-ter (quindi si applica prima il meccanismo aumentativo e poi le eventuali riduzioni sulle pene aumentate).
codice penale, art. 69
Regola il bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti per la determinazione della pena; nel caso concreto il ricorrente lamentava omissione di tale bilanciamento, ma la Corte ha ritenuto che il divieto di confronto previsto dal comma 3-quater dell'art. 12 escluda il bilanciamento richiesto quando opera il 3-bis.
codice penale, artt. 98 e 114
Le attenuanti previste da queste disposizioni sono escluse dal divieto del comma 3-quater: possono essere prese in considerazione nel confronto con le aggravanti speciali previste dai commi 3-bis e 3-ter.
Giurisprudenza: Sez. U, n. 40982 del 21/06/2018
Svolge chiarimenti interpretativi sul funzionamento dei commi 3, 3-bis e 3-quater dell'art. 12 d.lgs. 286/1998: in presenza di 3-bis il giudice determina la pena base secondo i limiti del comma 3, la aumenta in ragione del 3-bis e sulle maggiorazioni opera le riduzioni per le attenuanti riconosciute, senza bilanciamento preventivo.
Massime di principio
- Se nell'art. 12 d.lgs. n. 286/1998 ricorrono due o più ipotesi di cui al comma 3 (es. lett. a e lett. d), si applica il comma 3-bis: il giudice deve determinare la pena-base nei limiti edittali del comma 3, aumentarla per il 3-bis e poi applicare le riduzioni per le attenuanti sulla pena così aumentata; non è consentito il bilanciamento fra aggravanti (3-bis) e attenuanti diverse da quelle degli artt. 98 e 114 cod. pen.
- Se non è configurabile il 3-bis (cioè è presente una sola delle ipotesi del comma 3), allora il giudice opera il normale confronto (art. 69 cod. pen.) tra aggravanti e attenuanti per determinare la pena; in tale ipotesi il ricorso per omessa comparazione può essere fondato se il giudice non ha motivato sulla prevalenza o equivalenza delle circostanze.
- L'esclusione di una specifica aggravante (per es. il "fine di profitto" ex comma 3-ter) comporta che il giudice di rinvio ricalcoli la pena tenendo conto delle aggravanti residue e delle risultanze probatorie, conformandosi ai principi stabiliti dalla Suprema Corte nella decisione di annullamento con rinvio.
- Nelle impugnazioni in Cassazione occorre distinguere fra vizio formale di mancato bilanciamento (che richiede che il giudice abbia effettivamente omesso di applicare le regole di comparazione) e scelta motivata alla luce del divieto previsto da norme speciali (che rende legittima l'assenza del bilanciamento).
- In pratica, per chi difende un imputato in situazioni analoghe: verificare se ricorrono più ipotesi del comma 3 (perché ciò muta radicalmente il percorso logico della determinazione della pena) e, in caso affermativo, cercare di contestare l'integrazione del 3-bis o dimostrare l'applicabilità delle attenuanti previste dagli artt. 98 o 114 cod. pen.
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