Sentenza del 18/09/2019 n. 23213 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contestava la determinazione della base imponibile ICI. Sosteneva, da un lato, che la rendita catastale utilizzata dal Comune fosse stata attribuita dopo le annualità accertate e quindi non potesse essere applicata retroattivamente; dall'altro, affermava che, durante i lavori, l'immobile fosse fatiscente e soggetto a demolizione e interventi di recupero, con conseguente tassazione della sola area fabbricabile. In Cassazione denunciava la violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, commi 3 e 5, nonché un'errata valutazione delle prove.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a ottenere una nuova valutazione delle prove già esaminate dai giudici di merito; inoltre, trattandosi di doppia conforme, non era ammissibile la censura relativa all'omesso esame dei fatti senza dimostrare una diversa ricostruzione fattuale tra primo e secondo grado. In ogni caso, il motivo è stato ritenuto infondato, poiché dagli atti risultava l'esecuzione di soli lavori di manutenzione straordinaria, non di demolizione o recupero qualificato. Il secondo motivo è stato respinto perché la rendita catastale ha natura dichiarativa e può essere applicata anche a periodi precedenti alla sua attribuzione; inoltre, la società non aveva impugnato l'autonoma motivazione fondata su una precedente pronuncia relativa alla rendita, ormai coperta da giudicato. La contribuente è stata condannata alle spese, liquidate in 4.100 euro oltre accessori, e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3
La norma disciplina la determinazione della base imponibile ICI per i fabbricati. Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto applicabile la rendita catastale e ha escluso che la contribuente avesse provato i presupposti per considerare tassabile la sola area fabbricabile.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5
La disposizione è stata invocata in relazione alla determinazione della rendita catastale e della base imponibile. La Corte ha confermato che una rendita catastale avente natura dichiarativa può essere utilizzata anche per annualità precedenti alla sua attribuzione, salvo contestazioni efficaci e tempestive.
L. n. 457 del 1978, art. 31, comma 1, lett. c), d) ed e)
Le categorie di interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica possono rilevare ai fini della diversa qualificazione fiscale dell'immobile. Tuttavia, il contribuente deve provare concretamente che i lavori eseguiti rientrino in tali categorie; la semplice manutenzione straordinaria non è sufficiente.
Art. 348-ter c.p.c., comma 5
In caso di doppia conforme, la censura per omesso esame di un fatto è soggetta a specifiche limitazioni. Il ricorrente deve dimostrare che le decisioni di primo e secondo grado si fondano su ricostruzioni fattuali diverse.
Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5
Il ricorso per cassazione non consente di ottenere una nuova valutazione delle prove o dei fatti già esaminati dai giudici di merito. La violazione di legge deve essere specificamente dimostrata e il vizio motivazionale è ulteriormente limitato nei casi di doppia conforme.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, il giudice deve dare atto dei presupposti per il pagamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato già dovuto.
Massime di principio
- La rendita catastale, avendo natura dichiarativa, può essere utilizzata per determinare l'imposta relativa ad annualità anteriori alla sua attribuzione, salvo che sia stata validamente annullata o modificata.
- Se la rendita catastale è stata contestata in un giudizio autonomo e la decisione è passata in giudicato, non è normalmente possibile rimetterne in discussione la congruità nel successivo giudizio contro l'accertamento dell'imposta.
- Per ottenere la tassazione della sola area fabbricabile durante i lavori, il contribuente deve provare che l'immobile sia stato effettivamente demolito o sottoposto a interventi qualificabili come ristrutturazione edilizia, restauro o risanamento secondo la normativa applicabile; la manutenzione straordinaria non basta.
- In Cassazione non è ammessa una nuova valutazione delle prove. Le contestazioni devono riguardare effettive violazioni di legge o vizi processuali rilevanti, non il semplice dissenso rispetto alla ricostruzione dei fatti compiuta dai giudici di merito.
- Quando le sentenze di primo e secondo grado presentano una doppia conforme sui fatti, la possibilità di denunciare un vizio motivazionale è fortemente limitata e richiede la dimostrazione di ricostruzioni fattuali realmente differenti.
- È opportuno impugnare specificamente tutte le autonome ragioni poste a fondamento della decisione: anche se una sola motivazione resta incontestata ed è sufficiente a sostenere la sentenza, il ricorso può essere respinto per difetto di interesse o per giudicato.
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