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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-315/16

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 30 marzo 2017. — József Lingurár contro Miniszterelnökséget vezető miniszter. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria. — Rinvio pregiudiziale – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEASR – Sostegno allo sviluppo rurale – Indennità Natura 2000 – Beneficio riservato ai soggetti privati – Zona forestale parzialmente di proprietà dello Stato. — Causa C-315/16

Giurisprudenza europea62016CJ0315

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che il regime delle indennità Natura 2000, previsto dal regolamento n. 1698/2005, non consente di privare integralmente il proprietario privato del sostegno per il solo fatto che una minima parte della foresta interessata appartenga allo Stato. La soluzione nazionale che trasforma l’eccezione per le foreste demaniali in una regola di esclusione totale è incompatibile con la funzione compensativa del sistema e con il principio di proporzionalità. L’indennità va quindi calcolata in modo proporzionato alla quota effettivamente privata.

Indennità Natura 2000 per foreste miste pubblico-private: la quota di proprietà statale non comporta l’esclusione totale del privato, ma incide solo sul calcolo proporzionale del sostegno.

La questione giuridica

Se gli articoli 42 e 46 del regolamento (CE) n. 1698/2005 debbano essere interpretati nel senso che una zona forestale classificata Natura 2000 non può essere esclusa integralmente dall’indennità solo perché una parte, anche minima, è di proprietà dello Stato, e, in caso negativo, se l’indennità debba essere riconosciuta al privato in proporzione alla sua quota di proprietà.

Principio di diritto

L’articolo 42, paragrafo 1, prima frase, del regolamento n. 1698/2005 osta a una normativa nazionale che escluda totalmente una zona forestale Natura 2000 dall’indennità compensativa solo perché una quota, anche trascurabile, è di proprietà dello Stato; quando la zona è in parte pubblica e in parte privata, l’importo dell’indennità deve essere determinato tenendo conto del rapporto tra superficie demaniale e superficie privata, in modo proporzionato e coerente con la finalità compensativa dell’articolo 46.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 1698/2005
  • Regolamento (CE) n. 1974/2006
  • Direttiva 79/409/CEE
  • Direttiva 92/43/CEE

Indennità Natura 2000 in caso di proprietà mista pubblico-privata

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Kúria ungherese in materia di sostegno FEASR per lo sviluppo rurale, con particolare riferimento alle indennità Natura 2000 per superfici forestali. La controversia nasce dal rifiuto dell’amministrazione ungherese di versare il sostegno a un privato, perché una parte minima della zona forestale interessata risultava di proprietà statale.

Fatti e procedimento principale

Il sig. József Lingurár aveva chiesto il pagamento dell’indennità compensativa per 29 particelle forestali classificate Natura 2000, per circa 82 ettari. La domanda era stata respinta perché lo Stato ungherese deteneva diritti di proprietà su una porzione delle particelle, pari allo 0,182% della superficie totale. Il giudice di primo grado aveva confermato il diniego; in appello, la Kúria ha sollevato dubbi sull’interpretazione della normativa UE recepita dal diritto nazionale.

Normativa dell’Unione rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1698/2005, che attribuisce agli Stati membri la responsabilità dell’attuazione dei programmi di sviluppo rurale;
  • l’articolo 36, lettera b), punto iv), del medesimo regolamento, che contempla le indennità Natura 2000;
  • l’articolo 42, paragrafo 1, primo periodo, che limita il sostegno alle zone boschive e foreste di proprietà privata, di loro associazioni, ovvero di comuni o loro associazioni;
  • l’articolo 46, che disciplina le indennità annuali per ettaro destinate ai privati proprietari di foreste per compensare costi e mancato guadagno dovuti ai vincoli delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
  • l’articolo 50 del regolamento n. 1698/2005, sulla designazione delle zone ammissibili;
  • l’articolo 30, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 1974/2006, che esclude dal campo di applicazione dell’articolo 42 le foreste appartenenti al demanio statale o regionale o a enti pubblici.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:

  • se il regolamento n. 1698/2005 escluda del tutto i privati dal sostegno quando il terreno è solo in parte demaniale;
  • se, in caso di ammissibilità, l’indennità debba spettare al privato in proporzione alla sua quota di proprietà.

Ragionamento della Corte

La Corte ricostruisce il sistema normativo evidenziando che le disposizioni dei regolamenti non fissano modalità specifiche per il caso di foreste a proprietà mista. Ricorda inoltre che gli Stati membri possono adottare misure di attuazione solo se queste non compromettono l’effetto diretto del regolamento e restano entro il margine discrezionale concesso.

Secondo la Corte, l’interpretazione nazionale contestata produce un effetto eccessivo: trasforma la regola del versamento dell’indennità a favore dei privati nell’eccezione dell’esclusione delle foreste demaniali. Se una zona è per il 99,818% privata ma contiene una quota pubblica minima, l’esclusione totale cancellerebbe la funzione compensativa dell’aiuto, che serve a ristorare i costi e il mancato guadagno derivanti dai vincoli ambientali.

La Corte sottolinea anche che una simile esclusione totale non è prevista espressamente dai regolamenti UE e non è proporzionata, perché non riflette la reale ripartizione della proprietà. Richiama, a sostegno, il fatto che il pagamento è previsto per ettaro di superficie forestale e che il diritto ungherese considera la particella forestale come unità base di gestione.

Decisione/dispositivo

La Corte dichiara che, quando una zona forestale ammissibile all’indennità Natura 2000 è in parte di proprietà dello Stato e in parte di un privato, occorre tenere conto del rapporto fra superficie demaniale e superficie privata ai fini del calcolo dell’importo da versare al privato. Ne consegue che la presenza di una quota statale, specie se marginale, non giustifica l’esclusione integrale della zona dal beneficio.

Principio affermato

La pronuncia afferma che il regime delle indennità Natura 2000 non può essere applicato in modo da privare integralmente il proprietario privato del sostegno per il solo fatto che una parte trascurabile del terreno sia pubblica; il calcolo deve invece essere proporzionato alla quota privata effettivamente interessata dai vincoli ambientali.

Come è indicizzato

Materiepolitica agricola comunesviluppo ruraleindennità natura 2000proprietà forestaleaiuti e compensazioni ambientali

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