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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-124/16

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 22 marzo 2017. — Procedimento penale a carico di Ianos Tranca e a. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte da Amtsgericht München e Landgericht München I. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2012/13/UE – Diritto all’informazione nei procedimenti penali – Diritto dell’interessato di essere informato dell’accusa elevata a suo carico – Notifica di un decreto penale di condanna – Modalità – Nomina obbligatoria di un domiciliatario – Imputato non residente e senza domicilio abituale – Termine di opposizione che decorre dalla notifica al domiciliatario. — Cause riunite C-124/16, C-188/16 e C-213/16

Giurisprudenza europea62016CJ0124

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha esaminato tre rinvii pregiudiziali del giudice di Monaco di Baviera sulla compatibilità con la direttiva 2012/13 del sistema tedesco di notifica del decreto penale di condanna tramite domiciliatario per imputati non residenti. Ha confermato la possibilità di tale meccanismo, ma solo a condizione che l’imputato possa, una volta venuto a conoscenza del decreto, beneficiare integralmente del termine di opposizione. Il giudice nazionale deve quindi assicurare che la rimessione in termini renda effettivi i diritti di difesa.

Direttiva 2012/13/UE e decreto penale di condanna: legittimità dell’obbligo di nominare un domiciliatario per la notifica all’imputato non residente e decorrenza del termine di opposizione dalla notifica al domiciliatario.

La questione giuridica

Se gli articoli 2, 3, paragrafo 1, lettera c), e 6, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2012/13 ostino a una normativa nazionale che impone all’imputato non residente e privo di domicilio abituale di nominare un domiciliatario per la notifica del decreto penale di condanna, facendo decorrere il termine di opposizione dalla notifica al domiciliatario, pur prevedendo la possibilità di rimessione in termini quando l’imputato abbia avuto effettiva conoscenza tardiva del decreto.

Principio di diritto

La direttiva 2012/13 non osta a che uno Stato membro imponga all’imputato non residente di nominare un domiciliatario e faccia decorrere il termine di opposizione dalla notifica del decreto penale a tale domiciliatario, purché l’interessato, quando acquisisce effettiva conoscenza del decreto, sia rimesso nella stessa situazione in cui si troverebbe con una notifica personale e disponga integralmente del termine per opporsi, anche mediante rimessione in termini se necessaria. Spetta al giudice nazionale interpretare e applicare il meccanismo interno di rimessione in termini in modo da garantire l’esercizio effettivo dei diritti di difesa.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2012/13/UE
  • Articolo 2 direttiva 2012/13/UE
  • Articolo 3, paragrafo 1, lettera c), direttiva 2012/13/UE
  • Articolo 6, paragrafi 1 e 3, direttiva 2012/13/UE
  • Strafprozessordnung (StPO) articoli 44, 116, 116a, 127a, 132 e 410

Decreto penale di condanna, domiciliatario e direttiva 2012/13/UE

La pronuncia riguarda tre rinvii pregiudiziali provenienti dall’Amtsgericht München e dal Landgericht München I, nell’ambito di procedimenti penali avviati contro imputati non residenti in Germania. La questione centrale è la compatibilità con la direttiva 2012/13/UE del sistema tedesco che prevede la notifica del decreto penale di condanna a un domiciliatario nominato dall’imputato e la decorrenza del termine di opposizione dalla notifica a tale soggetto.

Fatti e procedimento principale

Nei procedimenti C‑124/16 e C‑213/16, il sig. Tranca e la sig.ra Reiter, privi di domicilio o residenza abituale in Germania e nel rispettivo paese d’origine, rischiavano l’adozione di ordini di carcerazione legati al pericolo di fuga. Il giudice del rinvio evidenziava che, secondo il diritto tedesco, tali misure possono essere evitate o sospese anche mediante la nomina di un domiciliatario per le notifiche.

Nella causa C‑188/16, il sig. Opria, anch’egli privo di domicilio o residenza abituale in Germania e nel suo paese d’origine, aveva già nominato un domiciliatario. Il decreto penale di condanna emesso nei suoi confronti era stato notificato al domiciliatario; decorso il termine di opposizione senza contestazioni, il decreto era stato dichiarato definitivo. Il pubblico ministero contestava la validità di tale esecutività, sostenendo che la disciplina interna dovesse essere riletta alla luce della sentenza Covaci.

Normativa rilevante

La Corte ha richiamato in particolare:

  • l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2012/13/UE, sull’ambito di applicazione della direttiva;
  • l’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), sul diritto di essere informato dell’accusa;
  • l’articolo 6, paragrafi 1 e 3, sul diritto all’informazione sull’accusa, tempestiva e dettagliata.

Sul piano interno erano rilevanti, tra le altre, le disposizioni della StPO tedesca sugli ordini di carcerazione, sulla nomina del domiciliatario e sul decreto penale di condanna, in particolare gli articoli 116, 116a, 127a, 132 e 410, nonché l’articolo 44 sulla rimessione in termini.

Questioni sottoposte alla Corte

I giudici del rinvio chiedevano, in sostanza, se la direttiva 2012/13 ostasse a una disciplina nazionale che:

  • impone all’imputato non residente di nominare un domiciliatario per ricevere la notifica del decreto penale di condanna;
  • fa decorrere il termine di opposizione dalla notifica al domiciliatario;
  • consente, tuttavia, all’imputato che non abbia avuto effettiva conoscenza del decreto di chiedere la rimessione in termini.

Ragionamento della Corte

La Corte ha ribadito che, secondo la sentenza Covaci, la notifica del decreto penale di condanna costituisce una forma di comunicazione dell’accusa e deve quindi rispettare i requisiti dell’articolo 6 della direttiva 2012/13. La direttiva non disciplina le modalità concrete di comunicazione, ma tali modalità non possono compromettere l’obiettivo di consentire all’imputato di preparare la difesa e garantire l’equità del procedimento.

La Corte ha ricordato che, nel caso di imputati non residenti, gli Stati membri possono prevedere l’obbligo di nominare un domiciliatario, purché l’interessato disponga in toto del termine per proporre opposizione. Non è invece richiesto che il termine decorra dalla conoscenza effettiva del decreto da parte dell’imputato: è sufficiente che la durata del termine non sia diminuita dal tempo necessario al domiciliatario per trasmettere il decreto al destinatario.

Tuttavia, la Corte ha precisato che l’articolo 6 verrebbe violato se, una volta divenuto definitivo ed esecutivo il decreto, l’imputato non potesse più opporsi pur non avendo avuto conoscenza dell’atto in un momento utile per esercitare i diritti di difesa. In tal caso, l’interessato deve essere rimesso nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato con una notifica personale e deve poter fruire integralmente del termine di opposizione.

Poiché il diritto tedesco, secondo quanto riferito dai giudici del rinvio, prevede un meccanismo di rimessione in termini che può consentire di recuperare integralmente il termine dal momento della conoscenza effettiva del decreto, spetta al giudice nazionale interpretare e applicare tale meccanismo in modo conforme alla direttiva.

Decisione e dispositivo

La Corte ha concluso che gli articoli 2, 3, paragrafo 1, lettera c), e 6, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2012/13/UE non ostano alla normativa nazionale descritta, purché il sistema di rimessione in termini garantisca che, al momento della conoscenza effettiva del decreto, l’imputato sia posto nella stessa posizione di chi abbia ricevuto una notifica personale e possa disporre integralmente del termine di opposizione.

Principio affermato

In materia di decreto penale di condanna, uno Stato membro può prevedere la notifica al domiciliatario dell’imputato non residente e far decorrere da tale notifica il termine per opporsi, ma deve assicurare un rimedio effettivo che consenta all’imputato, una volta informato del decreto, di esercitare pienamente e senza compressioni i diritti della difesa, anche mediante rimessione in termini.

Come è indicizzato

Materiecooperazione giudiziaria in materia penalediritto all’informazione nei procedimenti penalidecreto penale di condannadiritti della difesarimessione in termini

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