Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-146/16

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 30 marzo 2017. — Verband Sozialer Wettbewerb eV contro DHL Paket GmbH. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Pratiche commerciali sleali – Pubblicità contenuta in una pubblicazione a mezzo stampa – Omissione di informazioni rilevanti – Accesso a tali informazioni attraverso il sito Internet mediante il quale sono distribuiti i prodotti di cui trattasi – Prodotti venduti dal soggetto che ha pubblicato l’annuncio o da terzi. — Causa C-146/16

Giurisprudenza europea62016CJ0146

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte interpreta l’articolo 7, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2005/29 nel senso che, in una pubblicità a mezzo stampa qualificabile come invito all’acquisto, le informazioni sull’identità e sull’indirizzo del professionista non devono necessariamente figurare già nell’inserzione se il mezzo impiegato presenta limiti di spazio e se esse sono facilmente reperibili sul sito Internet richiamato. La verifica è rimessa al giudice nazionale caso per caso. La circostanza che i prodotti siano venduti direttamente dal soggetto che pubblica l’annuncio o da terzi tramite una piattaforma non incide sul principio applicabile.

Obblighi informativi nelle pubblicità a mezzo stampa che costituiscono un invito all’acquisto: accessibilità dell’identità e dell’indirizzo del professionista tramite il sito Internet indicato nell’annuncio

La questione giuridica

Se, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2005/29/CE, un annuncio pubblicitario a mezzo stampa relativo a specifici prodotti debba contenere già in sé l’identità e l’indirizzo geografico del professionista quando i prodotti sono acquistabili tramite il sito Internet indicato nell’annuncio e tali informazioni sono agevolmente reperibili su tale sito o attraverso di esso; e se rilevi, a tal fine, che i prodotti siano venduti dal soggetto che pubblica l’annuncio oppure da terzi tramite una piattaforma Internet.

Principio di diritto

Un annuncio pubblicitario a mezzo stampa che costituisce un "invito all’acquisto" può adempiere all’obbligo informativo previsto dall’articolo 7, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2005/29 anche senza indicare già nel testo dell’inserzione l’identità e l’indirizzo geografico del professionista, se il mezzo di comunicazione comporta restrizioni di spazio e se tali informazioni sono facilmente accessibili sul sito Internet indicato nell’annuncio o attraverso di esso; spetta al giudice nazionale verificare in concreto se le restrizioni di spazio lo giustifichino e se l’accesso alle informazioni sia semplice e rapido. La soluzione non cambia se i prodotti sono venduti dal promotore dell’annuncio o da terzi tramite una piattaforma.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2005/29/CE
  • Articolo 2, lettera i), direttiva 2005/29/CE
  • Articolo 7, paragrafi 1, 3, 4 e 5, direttiva 2005/29/CE
  • Direttiva 84/450/CEE
  • Direttiva 97/7/CE
  • Direttiva 98/27/CE
  • Direttiva 2002/65/CE
  • Regolamento (CE) n. 2006/2004

Obblighi informativi nelle pubblicità a mezzo stampa e accesso tramite sito Internet

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Bundesgerichtshof in una controversia tra un’associazione di tutela della concorrenza e la società DHL Paket GmbH, relativa a un’inserzione pubblicitaria su un settimanale che promuoveva prodotti acquistabili tramite una piattaforma online. La Corte è chiamata a chiarire la portata dell’articolo 7, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2005/29/CE in relazione all’indicazione dell’identità e dell’indirizzo geografico del professionista.

Fatti e procedimento principale

DHL Paket gestiva la piattaforma di vendita "MeinPaket.de", sulla quale venditori professionisti offrivano prodotti senza che i contratti si instaurassero con DHL Paket. Un annuncio pubblicato sulla stampa presentava cinque prodotti acquistabili tramite la piattaforma e invitava il lettore a consultare il sito Internet indicato, dove poteva inserire il codice del prodotto e accedere alla relativa pagina, con visualizzazione dell’identità del venditore e dei dati della controparte contrattuale. Il VSW ha agito per ottenere la cessazione della pubblicità, sostenendo che mancasse l’indicazione immediata dell’identità e dell’indirizzo dei fornitori.

Questioni sottoposte alla Corte

Il giudice del rinvio domandava in sostanza se:

  • un annuncio a mezzo stampa relativo a specifici prodotti debba già contenere i dati di cui all’articolo 7, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2005/29 quando l’acquisto avviene tramite il sito Internet indicato nell’annuncio;
  • la risposta cambi a seconda che l’impresa pubblicizzi prodotti propri oppure prodotti di terzi venduti attraverso una piattaforma online.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 2, lettera i), della direttiva 2005/29, che definisce l’"invito all’acquisto";
  • l’articolo 7, paragrafi 1, 3, 4 e 5, della medesima direttiva, con particolare riguardo all’obbligo di fornire informazioni rilevanti e alla necessità di considerare i limiti del mezzo di comunicazione impiegato;
  • il considerando 15 della direttiva 2005/29, relativo agli obblighi informativi previsti dal diritto dell’Unione.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva anzitutto che l’annuncio controverso costituisce un invito all’acquisto, poiché contiene elementi sufficienti sui prodotti e sul prezzo per consentire al consumatore di prendere una decisione commerciale.

Richiamando la propria giurisprudenza, la Corte ribadisce che l’obbligo di informazione deve essere valutato tenendo conto:

  • del contesto concreto dell’invito all’acquisto;
  • della natura e delle caratteristiche del prodotto;
  • del mezzo di comunicazione utilizzato.

In tale prospettiva, l’articolo 7, paragrafo 4, lettera b), va letto insieme ai paragrafi 1 e 3 dello stesso articolo. Le informazioni sull’identità e sull’indirizzo del professionista sono in linea di principio rilevanti, ma la loro presenza già nel testo pubblicitario non è sempre necessaria quando il mezzo impiegato comporta restrizioni di spazio, purché il consumatore possa reperirle agevolmente sul sito Internet indicato o attraverso di esso.

La Corte precisa inoltre che, se l’annuncio pubblicizza una piattaforma online con molteplici offerte e numerosi venditori, possono effettivamente sussistere restrizioni di spazio. In tal caso, il giudice nazionale deve verificare in concreto se:

  • tali restrizioni giustifichino che le informazioni sul fornitore siano rese disponibili solo sulla piattaforma online;
  • l’accesso a tali informazioni sia semplice e rapido.

Quanto alla seconda questione, la Corte afferma che l’obbligo informativo non dipende dal fatto che i prodotti siano venduti dal soggetto che pubblica l’annuncio o da terzi. La disciplina dell’invito all’acquisto si applica comunque, restando ferma la verifica concreta sulle limitazioni del mezzo e sulla facilità di accesso alle informazioni.

Decisione e principio affermato

La Corte risponde che l’articolo 7, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2005/29 deve essere interpretato nel senso che un annuncio come quello controverso può soddisfare l’obbligo informativo previsto dalla norma anche se le informazioni sull’identità e sull’indirizzo del professionista non sono inserite direttamente nel testo dell’inserzione, purché siano facilmente accessibili tramite il sito indicato e il giudice nazionale accerti la presenza di restrizioni di spazio e la semplicità dell’accesso.

Implicazioni pratiche

Per gli operatori commerciali, la sentenza conferma che nelle campagne stampa con rinvio a piattaforme online non è sempre necessario riportare integralmente tutti i dati del professionista nel messaggio pubblicitario. Tuttavia, la possibilità di differire tali informazioni alla pagina web di destinazione è subordinata a una valutazione concreta del mezzo utilizzato e dell’effettiva immediatezza con cui il consumatore può reperirle.

Come è indicizzato

Materiepratiche commerciali slealipubblicità commercialetutela dei consumatoricommercio elettronicoobblighi informativi

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.