Corte di giustizia, Ordinanza C-36/17
Ordinanza della Corte (Terza Sezione) del 5 aprile 2017. — Daher Muse Ahmed contro Bundesrepublik Deutschland. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Minden. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo – Domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo che beneficia dello status conferito dalla protezione sussidiaria – Applicabilità della procedura di ripresa in carico. — Causa C-36/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha deciso con ordinanza motivata che, se un cittadino di paese terzo ha già beneficiato della protezione sussidiaria in uno Stato membro e presenta una nuova domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro, il meccanismo di ripresa in carico del regolamento Dublino III non è applicabile. Di conseguenza, non occorre esaminare le ulteriori questioni sui termini, sul calcolo delle scadenze e sugli effetti della tardiva richiesta di ripresa in carico. La risposta valorizza la distinzione tra regolamento n. 604/2013 e direttiva 2013/32/UE, che consente di trattare la nuova domanda come inammissibile perché la protezione internazionale è già stata concessa altrove.
Applicabilità del regolamento Dublino III alla ripresa in carico di un cittadino di paese terzo già beneficiario di protezione sussidiaria in un altro Stato membro
La questione giuridica
Se gli articoli 20-33 del regolamento (UE) n. 604/2013 siano applicabili quando il richiedente asilo ha già ottenuto la protezione sussidiaria in un altro Stato membro; e, in caso affermativo, se possano essere fatte valere dal richiedente le conseguenze della tardiva presentazione della richiesta di ripresa in carico, nonché i profili relativi al calcolo dei termini e all’eventuale trasferimento della competenza.
Principio di diritto
Le norme del regolamento (UE) n. 604/2013 che disciplinano, direttamente o indirettamente, i termini per la presentazione di una richiesta di ripresa in carico non si applicano quando un cittadino di paese terzo presenta una domanda di protezione internazionale in uno Stato membro dopo aver già ottenuto la protezione sussidiaria in un altro Stato membro; in tale situazione lo Stato membro non può validamente attivare la procedura di ripresa in carico prevista dal regolamento Dublino III, poiché la domanda successiva deve essere trattata alla luce dell’articolo 33 della direttiva 2013/32/UE come domanda potenzialmente inammissibile per il fatto che un altro Stato membro ha già concesso protezione internazionale.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (UE) n. 604/2013
- Articoli 17, 18, 20, 23, 24, 25, 26 e 29 del regolamento (UE) n. 604/2013
- Direttiva 2011/95/UE
- Direttiva 2013/32/UE
- Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2013/32/UE
- Articolo 33 della direttiva 2013/32/UE
- Direttiva 2008/115/CE
Applicabilità della ripresa in carico nel caso di protezione sussidiaria già concessa
La pronuncia è un'ordinanza resa in sede di rinvio pregiudiziale dal Verwaltungsgericht Minden, nell’ambito di una controversia tra un cittadino di paese terzo e le autorità tedesche in materia di asilo. La Corte è chiamata a stabilire se il regolamento Dublino III consenta una richiesta di ripresa in carico verso uno Stato membro che ha già concesso la protezione sussidiaria.
Fatti e procedimento principale
Il sig. Daher Muse Ahmed aveva chiesto asilo in Germania dopo aver già ottenuto in Italia il beneficio della protezione sussidiaria. Le autorità tedesche avevano chiesto all’Italia di riprenderlo in carico ai sensi del regolamento n. 604/2013, ma l’Italia aveva rifiutato la richiesta, rilevando che l’interessato beneficiava già di protezione sussidiaria e che l’eventuale trasferimento doveva avvenire secondo gli accordi di riammissione vigenti. L’Ufficio federale tedesco aveva quindi respinto la domanda come inammissibile e disposto misure di allontanamento e un divieto d’ingresso e soggiorno.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama in particolare:
- il regolamento (UE) n. 604/2013, soprattutto gli articoli 1, 2, 18, 20, 23, 24, 25 e 26;
- la direttiva 2011/95/UE, per la definizione di protezione internazionale e protezione sussidiaria;
- la direttiva 2013/32/UE, in particolare l’articolo 10, paragrafo 2, e l’articolo 33 sulle domande inammissibili;
- l’articolo 267 TFUE, quale base del rinvio pregiudiziale;
- l’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte, che consente di statuire con ordinanza motivata quando la risposta non lascia adito a dubbi ragionevoli.
Questioni pregiudiziali sollevate
Il giudice nazionale chiedeva, in sostanza:
- se gli articoli da 20 a 33 del regolamento n. 604/2013 si applichino a chi ha già la protezione sussidiaria in un altro Stato membro;
- se il richiedente possa invocare il mancato rispetto dei termini per la richiesta di ripresa in carico;
- come vadano calcolati i termini di due e tre mesi dell’articolo 23;
- se ritardi iniziali nel formale avvio della richiesta possano determinare il trasferimento della competenza allo Stato richiedente o imporre l’uso della clausola discrezionale di cui all’articolo 17, paragrafo 1.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva che la procedura di ripresa in carico prevista dal regolamento n. 604/2013 opera solo nelle ipotesi espressamente indicate dall’articolo 18, paragrafo 1, lettere b), c) e d), cioè quando la persona abbia una domanda pendente, ritirata o respinta in un altro Stato membro. Il semplice fatto che il cittadino di paese terzo benefici già della protezione sussidiaria in uno Stato membro diverso non significa che la sua domanda sia ancora pendente, ritirata o respinta ai sensi del regolamento.
La Corte rileva inoltre che il regolamento usa in modo coerente la nozione di “domanda di protezione internazionale” e non quella di “domanda di asilo” in senso stretto. Se una persona ha già ottenuto protezione internazionale in uno Stato membro, la sua nuova domanda in un altro Stato membro non deve essere gestita attraverso una decisione di trasferimento e di non esame ex regolamento Dublino III, ma attraverso il meccanismo di inammissibilità previsto dall’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/32/UE.
Secondo la Corte, questa lettura è coerente anche con gli obiettivi del regolamento, perché evita di forzare l’uso della ripresa in carico in un contesto per il quale il legislatore dell’Unione ha previsto una diversa soluzione procedurale.
Decisione
La Corte dichiara che le disposizioni e i principi del regolamento (UE) n. 604/2013 che disciplinano, direttamente o indirettamente, i termini per la presentazione di una richiesta di ripresa in carico non sono applicabili quando un cittadino di paese terzo presenta una domanda di protezione internazionale in uno Stato membro dopo aver già ottenuto la protezione sussidiaria in un altro Stato membro. Alla luce di tale risposta, la Corte non esamina le altre questioni pregiudiziali.
Principio affermato
Quando il richiedente ha già ottenuto protezione sussidiaria in un altro Stato membro, la nuova domanda di protezione internazionale non rientra nel meccanismo di ripresa in carico del regolamento Dublino III; la questione va affrontata, se del caso, tramite la disciplina dell’inammissibilità della domanda prevista dalla direttiva 2013/32/UE.
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