Corte di giustizia, Sentenza C-335/16
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 30 marzo 2017. — VG Čistoća d.o.o. contro Đuro Vladika e Ljubica Vladika. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Općinski sud u Velikoj Gorici. — Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Rifiuti – Direttiva 2008/98/CE – Recupero dei costi della gestione dei rifiuti – Principio “chi inquina paga” – Nozione di “detentore di rifiuti” – Prezzo richiesto per la gestione dei rifiuti – Contributo specifico destinato a finanziare investimenti di capitale. — Causa C-335/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha esaminato una controversia relativa alla fatturazione del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti municipali in Croazia. Ha ritenuto compatibile con la direttiva 2008/98/CE un sistema tariffario basato sul volume dei contenitori e un contributo aggiuntivo per investimenti di trattamento e riciclaggio. La soluzione è però subordinata a un controllo di proporzionalità da parte del giudice nazionale, per evitare costi manifestamente sproporzionati a carico di alcuni detentori.
Gestione dei rifiuti urbani: compatibilità con la direttiva 2008/98/CE di una tariffazione basata sul volume dei contenitori e di un contributo aggiuntivo per investimenti di trattamento e riciclaggio
La questione giuridica
Se gli articoli 14 e 15, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che: 1) fa pagare agli utenti del servizio di gestione dei rifiuti un prezzo calcolato in base al volume del contenitore messo a disposizione e non al peso dei rifiuti effettivamente raccolti; 2) impone inoltre un contributo supplementare destinato a finanziare investimenti di capitale necessari al trattamento dei rifiuti, incluso il riciclaggio.
Principio di diritto
L’articolo 14 e l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE non ostano, allo stato attuale del diritto dell’Unione, a una normativa nazionale che finanzi il servizio di gestione e smaltimento dei rifiuti urbani mediante un prezzo determinato in funzione del volume dei contenitori messi a disposizione degli utenti, anziché del quantitativo effettivamente prodotto e conferito, né a un contributo supplementare destinato a finanziare gli investimenti necessari al trattamento e al riciclaggio dei rifiuti. Resta però fermo che il giudice nazionale deve verificare che il sistema non imputi ad alcuni detentori costi manifestamente sproporzionati rispetto ai volumi o alla natura dei rifiuti producibili, potendo tener conto di parametri come tipologia, superficie e destinazione dell’immobile, capacità produttiva, volume dei contenitori e frequenza della raccolta.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2008/98/CE
- Articolo 3 della direttiva 2008/98/CE
- Articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE
- Articolo 14 della direttiva 2008/98/CE
- Articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE
Gestione dei rifiuti urbani: tariffazione in base al volume dei contenitori e contributo per investimenti
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale proposto da un giudice croato in una controversia tra un’impresa municipale di gestione dei rifiuti e due utenti del servizio, chiamati a pagare fatture relative alla raccolta e gestione dei rifiuti domestici. La Corte è chiamata a chiarire se la direttiva 2008/98/CE consenta un sistema di calcolo del corrispettivo basato sul volume del contenitore e non sul peso dei rifiuti effettivamente prodotti, nonché l’imposizione di un contributo specifico per finanziare investimenti di capitale nel trattamento dei rifiuti.
Fatti e procedimento principale
Nel procedimento principale la VG Čistoća d.o.o. agiva per ottenere il pagamento di fatture mensili relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo ottobre 2013-settembre 2014. I convenuti contestavano il pagamento delle voci relative alla raccolta selettiva, al riciclaggio, alla messa in discarica dei rifiuti oggetto di abbandono nell’ambiente e di un contributo specifico destinato a finanziare investimenti per operazioni di riciclaggio; non contestavano invece la parte riferita alla rimozione e messa in discarica dei rifiuti effettivamente prodotti e prelevati. Il giudice del rinvio osservava che la fatturazione era effettuata in base al volume del contenitore messo a disposizione e non al peso dei rifiuti, e riteneva che un sistema conforme al principio di uguaglianza dovesse consentire la fatturazione solo dei rifiuti effettivamente prodotti, con separata disponibilità di contenitori speciali per le raccolte differenziate.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- il considerando 1 della direttiva 2008/98/CE, che collega il principio "chi inquina paga" alla sopportazione dei costi di smaltimento da parte del detentore, dei detentori precedenti o del produttore del prodotto causa dei rifiuti;
- i considerando 25 e 26, relativi alla ripartizione dei costi in funzione del costo reale per l’ambiente e al ruolo guida del principio "chi inquina paga";
- l’articolo 3, che definisce, tra l’altro, "detentore di rifiuti", "gestione dei rifiuti", "raccolta", "raccolta differenziata", "trattamento" e "riciclaggio";
- l’articolo 11, paragrafo 1, sulla promozione del riutilizzo e del riciclaggio di alta qualità;
- l’articolo 14, paragrafo 1, secondo cui, in base al principio "chi inquina paga", i costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale o dai detentori del momento o precedenti;
- l’articolo 15, paragrafo 1, che impone agli Stati membri di garantire che ogni produttore iniziale o altro detentore provveda al trattamento o conferisca i rifiuti a soggetti autorizzati. La Corte menziona anche il diritto croato, che prevede la copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento mediante prezzo del servizio e un contributo per il finanziamento di investimenti necessari al trattamento dei rifiuti.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda anzitutto che, ai sensi dell’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE, i costi della gestione dei rifiuti gravano sul produttore iniziale o sul detentore attuale o precedente, in ragione del loro contributo alla produzione dei rifiuti. Quanto ai rifiuti urbani, trattandosi di un servizio prestato collettivamente a un insieme di detentori, gli Stati membri devono fare in modo che, in linea di principio, tutti gli utenti sostengano collettivamente il costo globale dello smaltimento. La Corte sottolinea che, allo stato attuale del diritto dell’Unione, non esiste una disciplina che imponga un metodo preciso per finanziare il costo dello smaltimento dei rifiuti urbani. Gli Stati membri dispongono quindi di un margine di scelta tra tassa, contributo o altre modalità. In tale quadro, un criterio di fatturazione fondato sul volume dei contenitori messi a disposizione degli utenti può essere idoneo a calcolare e ripartire i costi tra i vari detentori, in quanto tale parametro può influire direttamente sull’importo dei costi di gestione. La stessa conclusione vale per il contributo supplementare destinato a finanziare gli investimenti necessari al trattamento dei rifiuti, compreso il riciclaggio: gli Stati membri possono far partecipare collettivamente i produttori di rifiuti agli investimenti necessari al conseguimento degli obiettivi della direttiva, in ragione del loro apporto alla produzione dei rifiuti. Tuttavia, la Corte precisa che il giudice nazionale deve verificare, sulla base degli elementi di fatto e di diritto del caso, che il prezzo e il contributo non imputino a taluni detentori costi manifestamente sproporzionati rispetto ai volumi o alla natura dei rifiuti che possono produrre. A tal fine, possono essere considerati criteri quali:
- tipologia dei beni immobili occupati;
- superficie e destinazione degli immobili;
- capacità produttiva dei detentori;
- volume dei contenitori messi a disposizione;
- frequenza della raccolta.
Decisione e dispositivo
La Corte dichiara che gli articoli 14 e 15, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE non ostano a una normativa nazionale che, per finanziare il servizio di gestione e smaltimento dei rifiuti urbani, preveda un prezzo calcolato sulla base del volume di rifiuti generato dagli utenti e non sul quantitativo effettivamente prodotto e consegnato per la raccolta, e che imponga anche un contributo supplementare destinato a finanziare investimenti di capitale necessari al trattamento dei rifiuti, incluso il riciclaggio. La verifica finale sulla proporzionalità concreta della tariffa spetta al giudice del rinvio.
Principi affermati
La sentenza conferma che, nel settore dei rifiuti urbani, il diritto dell’Unione lascia agli Stati membri un’ampia discrezionalità nelle modalità di finanziamento del servizio, purché sia rispettato il principio "chi inquina paga" e non si determinino addebiti manifestamente sproporzionati per alcuni detentori. La tariffazione può quindi essere costruita su parametri forfettari o presuntivi, se ragionevolmente collegati ai costi effettivi del servizio e alla produzione potenziale dei rifiuti.
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