Ordinanza n. 50/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio-Latina, Sezione I, 4 dicembre 2025, n. 339, resa tra le parti, non notificata e concernente l’interdittiva antimafia e gli atti conseguenti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Lazio - Latina, Sez. I, n. 339/2025, relativa all'interdittiva antimafia e agli atti conseguenti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni appellate)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha proposto appello cautelare contro l'ordinanza del TAR che aveva esaminato la controversia concernente l'interdittiva antimafia e gli atti conseguenti, inclusi gli annullamenti in autotutela dei contratti di appalto stipulati con le amministrazioni. La doglianza cautelare mirava presumibilmente alla sospensione degli effetti della pronuncia e degli atti impugnati. Il Consiglio di Stato ha rilevato che, nella fase sommaria, la valutazione della legittimità e della lesività degli annullamenti in autotutela è strettamente collegata all'esame dell'interdittiva antimafia da cui essi derivano. Sull'interdittiva la Sezione si era già pronunciata con precedente ordinanza cautelare; il successivo ricorso per revocazione proposto dall'interessata era stato dichiarato inammissibile.
La decisione
L'appello cautelare è stato respinto. Quanto al fumus boni iuris, il Consiglio di Stato ha ritenuto che la verifica della legittimità e della lesività degli annullamenti in autotutela dei contratti non potesse essere utilmente separata dall'esame dell'interdittiva antimafia presupposta, già oggetto di una precedente pronuncia cautelare della Sezione, la cui revocazione era stata dichiarata inammissibile. Quanto al periculum in mora, le esigenze cautelari dell'impresa sono state ritenute adeguatamente soddisfatte dalla fissazione della discussione del merito davanti al TAR per il 25 febbraio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento dei dati relativi alle parti in causa.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, quando gli atti di annullamento in autotutela dei contratti di appalto derivano da un'interdittiva antimafia, la valutazione del fumus relativa agli atti contrattuali è strettamente collegata alla verifica della legittimità dell'interdittiva presupposta.
- Il periculum cautelare può ritenersi adeguatamente soddisfatto dalla fissazione ravvicinata dell'udienza di merito, quando tale fissazione assicuri una tutela giurisdizionale tempestiva e non emerga la necessità di una misura cautelare immediata.
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