Corte di giustizia, Sentenza C-719/18
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 3 settembre 2020. — Vivendi SA contro Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. — Rinvio pregiudiziale – Comunicazioni elettroniche – Articolo 11, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Libertà e pluralismo dei media – Libertà di stabilimento – Articolo 49 TFUE – Direttiva 2002/21/CE – Articoli 15 e 16 – Normativa nazionale che vieta ad un’impresa dotata di un significativo potere di mercato in un settore di raggiungere una “rilevante dimensione economica” in un altro settore – Calcolo dei ricavi realizzati nel settore delle comunicazioni elettroniche e nel settore dei media – Definizione del settore delle comunicazioni elettroniche – Limitazione ai mercati oggetto di regolamentazione ex ante – Considerazione dei ricavi delle società collegate – Fissazione di una soglia di ricavi diversa per le società attive nel settore delle comunicazioni elettroniche. — Causa C-719/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha esaminato la disciplina italiana che, nel SIC, impone un tetto più severo agli operatori con forte presenza nelle comunicazioni elettroniche. Ha ritenuto che la fattispecie incida sulla libertà di stabilimento e che, pur perseguendo il legittimo obiettivo del pluralismo dei media, la disciplina nazionale non sia proporzionata né idonea a tale scopo. La Corte ha quindi dichiarato incompatibile con l’articolo 49 TFUE la norma italiana contestata.
Compatibilità con la libertà di stabilimento dell’UE di una norma italiana che vieta a un’impresa con forte quota nel settore delle comunicazioni elettroniche di superare una soglia di ricavi nel sistema integrato delle comunicazioni (SIC).
La questione giuridica
Se l’articolo 49 TFUE, letto alla luce della direttiva quadro 2002/21/CE e dei principi di pluralismo dei media, osti a una normativa nazionale che: 1) limita il settore delle comunicazioni elettroniche ai soli mercati soggetti a regolazione ex ante; 2) consente di sommare ai ricavi anche quelli di società solo "collegate" e non controllate; 3) applica soglie diverse ai soggetti del settore delle comunicazioni elettroniche rispetto ad altri operatori del SIC.
Principio di diritto
L’articolo 49 TFUE osta a una normativa nazionale che, per tutelare il pluralismo dei media, impedisce a una società stabilita in un altro Stato membro di conseguire nel SIC ricavi superiori al 10% quando i suoi ricavi nel settore delle comunicazioni elettroniche superano il 40% dei ricavi complessivi di tale settore, se tale disciplina si fonda su una definizione del settore delle comunicazioni elettroniche limitata ai soli mercati soggetti a regolazione ex ante, include nel calcolo anche i ricavi di società solo collegate e non controllate, e utilizza soglie non adeguatamente correlate al rischio concreto per il pluralismo; una restrizione alla libertà di stabilimento può giustificarsi solo se idonea e proporzionata, ma qui la disciplina non soddisfa tale requisito.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 49 TFUE
- Articolo 56 TFUE
- Articolo 63 TFUE
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articolo 11, paragrafo 2
- Direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), articoli 1, 2, 15 e 16
- Direttiva 2010/13/UE (direttiva sui servizi di media audiovisivi)
- Direttiva 2002/19/CE
- Direttiva 2002/22/CE
Compatibilità con la libertà di stabilimento della disciplina italiana sul SIC
La controversia nasce da un rinvio pregiudiziale del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, investito del ricorso di Vivendi SA contro la delibera AGCOM che aveva accertato la violazione dell’articolo 43, comma 11, del TUSMAR. La Corte è stata chiamata a valutare se la normativa italiana, che limita l’accesso economico al sistema integrato delle comunicazioni per le imprese forti nelle comunicazioni elettroniche, sia compatibile con il diritto dell’Unione.
Fatti e procedimento principale
Vivendi, società francese attiva nei media, deteneva partecipazioni rilevanti in Telecom Italia e Mediaset. L’AGCOM ha ritenuto che, per effetto di tali partecipazioni e considerando anche le società collegate, Vivendi avesse superato le soglie previste dall’articolo 43, comma 11, TUSMAR: oltre il 40% dei ricavi complessivi nel settore delle comunicazioni elettroniche e, conseguentemente, il limite del 10% dei ricavi del SIC. L’autorità ha quindi ordinato a Vivendi di cessare l’acquisizione di ulteriori partecipazioni eccedenti i limiti fissati.
Normativa rilevante dell’Unione e diritto nazionale
La Corte richiama anzitutto l’articolo 49 TFUE sulla libertà di stabilimento e, solo in via incidentale, gli articoli 56 e 63 TFUE, precisando però che il caso va esaminato principalmente alla luce della libertà di stabilimento. Sono richiamati anche gli articoli 15 e 16 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), nonché l’articolo 11, paragrafo 2, della Carta e la direttiva 2010/13/UE sui servizi di media audiovisivi, in relazione all’obiettivo del pluralismo dei media.
Sul piano interno, la disposizione decisiva è l’articolo 43, comma 11, TUSMAR, che vieta alle imprese i cui ricavi nel settore delle comunicazioni elettroniche superino il 40% dei ricavi complessivi di quel settore di conseguire nel SIC ricavi superiori al 10% del sistema. La disciplina nazionale rinvia inoltre all’articolo 18 del codice delle comunicazioni elettroniche per la definizione del settore interessato.
Ricevibilità e delimitazione del problema giuridico
La Corte respinge le eccezioni di irricevibilità. In particolare, afferma che la prima questione non è ipotetica, perché verte sulla compatibilità in astratto della soglia del 40%, e che la domanda contiene elementi sufficienti per comprendere le questioni di diritto sollevate.
Quanto alla libertà applicabile, la Corte esclude l’articolo 56 TFUE per mancanza di elementi sulla prestazione transfrontaliera di servizi e individua nell’articolo 49 TFUE la norma pertinente, poiché la disciplina nazionale incide su acquisizioni di partecipazioni idonee a consentire un’influenza stabile sulla gestione di una società. La causa viene quindi analizzata come restrizione alla libertà di stabilimento.
Ragionamento della Corte sulla restrizione alla libertà di stabilimento
La Corte osserva che una normativa nazionale che impedisce a un’impresa, italiana o straniera, di acquisire o mantenere partecipazioni oltre certe soglie nel SIC può dissuadere dall’esercizio della libertà di stabilimento, soprattutto quando l’acquisizione mira a esercitare un’influenza sulla gestione di un’impresa stabilita nello Stato membro. Nel caso concreto, la norma ha effettivamente limitato la possibilità di Vivendi di aumentare la propria influenza su Mediaset.
La restrizione può essere giustificata da motivi imperativi di interesse generale. La Corte riconosce che la tutela del pluralismo dell’informazione e dei media costituisce un obiettivo legittimo e importante, coerente con l’articolo 11 della Carta e con il protocollo n. 29 sul sistema di radiodiffusione pubblica.
Esame di proporzionalità: perché la norma non supera il controllo
Pur ammettendo in astratto la giustificazione, la Corte ritiene che la disciplina italiana non sia proporzionata né idonea a conseguire l’obiettivo perseguito.
In particolare, la Corte critica tre aspetti:
- la definizione del settore delle comunicazioni elettroniche, limitata ai soli mercati suscettibili di regolazione ex ante, che esclude servizi oggi centrali per la circolazione delle informazioni, come i servizi al dettaglio di telefonia mobile e altri servizi collegati a Internet, oltre alla radiodiffusione satellitare;
- l’utilizzo della soglia del 10% dei ricavi complessivi del SIC, che non indica di per sé un rischio concreto per il pluralismo, poiché il SIC comprende mercati eterogenei e la soglia può risultare del tutto scollegata dalla reale influenza dell’impresa sui contenuti informativi;
- la considerazione, nel calcolo dei ricavi, anche delle società "collegate" ai sensi dell’articolo 2359, terzo comma, del codice civile, scelta che può determinare duplicazioni e si fonda su una presunzione troppo ampia di influenza notevole.
La Corte sottolinea che il meccanismo degli obblighi ex ante della direttiva quadro è volto a risolvere problemi di concorrenza su mercati specifici delle comunicazioni elettroniche, non a misurare il rischio per il pluralismo dei media. Di conseguenza, la norma italiana non presenta un nesso sufficientemente stretto con il rischio che intende prevenire.
Decisione e dispositivo
La Corte dichiara che l’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa di uno Stato membro che impedisce a una società registrata in un altro Stato membro, i cui ricavi nel settore delle comunicazioni elettroniche, come definito ai fini di tale normativa, superino il 40% dei ricavi complessivi di tale settore, di conseguire nel SIC ricavi superiori al 10% di quelli del sistema medesimo.
Principio affermato
Il pluralismo dei media può giustificare restrizioni alla libertà di stabilimento, ma solo se la disciplina nazionale è coerente, necessaria e proporzionata rispetto al rischio concreto per il pluralismo. Una normativa che si fondi su una delimitazione troppo restrittiva del settore, su soglie di fatturato poco significative e sulla considerazione di mere società collegate non supera tale test di proporzionalità.
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