Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 3200/2026 - Roma, Sezione 3B

Per l'esecuzione del giudicato costituito dalla sentenza n. 9358/2024 emessa dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, Giudice Dott.ssa Baroncini, resa all'esito del giudizio di cui al R.G. n. 40113/2023, pubblicata in data 25.09.2024, notificata in data 09.11.2024, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202511989

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero all'obbligo di dare esecuzione a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che riconosceva il diritto della docente al beneficio economico della Carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto di accertare l'inottemperanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito alla sentenza passata in giudicato del Tribunale ordinario di Roma, Sezione Lavoro, e di disporre le misure necessarie per la sua esecuzione. La sentenza del giudice ordinario aveva accertato il diritto della docente a usufruire del beneficio economico previsto per l'aggiornamento e la formazione del personale docente dalla Carta elettronica del docente, con conseguente obbligo ministeriale di accreditare gli importi relativi agli anni scolastici indicati nella pronuncia. La ricorrente ha dedotto che l'Amministrazione non aveva dato esecuzione al giudicato. Il Ministero si è costituito con un atto di mero stile, senza fornire chiarimenti o indicazioni sull'avvenuta esecuzione né dedurre sopravvenienze ostative.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei termini e nei limiti della motivazione, ritenendo accertata l'inottemperanza del Ministero. Ai sensi dell'art. 112, comma 2, c.p.a., l'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario, quanto all'obbligo dell'Amministrazione di conformarsi al giudicato nel caso deciso. Nel caso concreto, l'attività richiesta al Ministero dalla sentenza del Tribunale ordinario non risultava eseguita e non emergevano dagli atti elementi idonei a dimostrare il contrario o a giustificare l'inadempimento. Il Ministero è stato quindi condannato a dare esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'eventuale perdurante inadempimento è stato nominato commissario ad acta il direttore generale ministeriale competente, senza facoltà di delega e senza compenso, con ulteriori 60 giorni decorrenti dalla scadenza del termine assegnato al Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 600 euro per spese processuali, oltre accessori di legge, con distrazione.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, c.p.a.

    L'azione di ottemperanza può essere proposta per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario, al fine di conseguire l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato nel caso deciso.

  • art. 1 l. 107/2015

    beneficio economico di cui alla Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente

    Costituisce la base normativa del beneficio economico riconosciuto alla docente dal titolo giudiziale da eseguire.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, limitatamente all'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al contenuto del giudicato nel caso deciso.
  • Quando l'amministrazione non dimostra di avere eseguito il titolo giudiziale né indica sopravvenienze o altri elementi ostativi, il giudice dell'ottemperanza può accertare l'inadempimento e ordinare l'esecuzione della pronuncia entro un termine perentorio.
  • In caso di perdurante inadempimento dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuandolo nell'organo amministrativo competente e fissando il termine per l'esecuzione sostitutiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.