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Ordinanza

Ordinanza n. 1512/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento (per quanto riguarda il ricorso introduttivo): della comunicazione di improcedibilità prot. 0009861-P del 30.4.2025 (doc. n.2) resa dal Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento; - di ogni altro atto, presupposto, connesso e/o consequenziale, impugnato con motivi aggiunti. (per quanto riguarda i motivi aggiunti): - della comunicazione di improcedibilità prot. 57394 del 23.10.2025 resa dal Comune di Mondragone, con la quale l’Ente ha dichiarato l’archiviazione della pratica di adeguamento tecnologico della stazione radio base Wind Tre S.p.A. sita in Mondragone, presso la SS7 quater, cod. sito CE045, in conseguenza del provvedimento negativo assunto dalla Soprintendenza, già oggetto dei primi motivi aggiunti al ricorso in epigrafe; - di ogni altro atto, presupposto, connesso e/o consequenziale;

Giustizia amministrativa202405476

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazione di improcedibilità della Soprintendenza e comunicazione comunale di archiviazione della pratica di adeguamento tecnologico di una stazione radio base

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L'impresa ha impugnato la comunicazione di improcedibilità adottata dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento e, con motivi aggiunti, la successiva comunicazione del Comune di Mondragone, recante l'archiviazione della pratica di adeguamento tecnologico di una stazione radio base, adottata in conseguenza del provvedimento negativo della Soprintendenza. Nel corso dell'udienza pubblica il TAR ha preso atto del decesso dell'unico difensore del Comune resistente.

La decisione

Il TAR ha dichiarato l'interruzione del processo. Ha ritenuto applicabile l'art. 79, comma 2, c.p.a., che rinvia alla disciplina del codice di procedura civile, e in particolare l'art. 301, comma 1, c.p.c., secondo cui, quando la parte è costituita a mezzo di procuratore, il processo si interrompe dal giorno della morte del procuratore. La morte dell'unico difensore del Comune determina l'interruzione automatica del giudizio ipso iure e preclude il compimento di ulteriori attività processuali, la cui eventuale esecuzione sarebbe affetta da nullità. L'ordinanza ha natura meramente dichiarativa e ricognitiva di un effetto già prodotto per legge. Il processo potrà essere proseguito o riassunto secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 80 c.p.a.; il TAR non ha deciso nel merito le impugnazioni.

Norme richiamate

  • art. 79, comma 2, c.p.a.

    l’interruzione del processo è disciplinata dalle disposizioni del codice di procedura civile

    La disciplina dell'interruzione del processo amministrativo è regolata mediante rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile.

  • art. 301, comma 1, c.p.c.

    Se la parte è costituita a mezzo di procuratore, il processo è interrotto dal giorno della morte, radiazione o sospensione del procuratore stesso

    La morte dell'unico procuratore della parte costituita produce automaticamente l'interruzione del processo dal momento dell'evento.

  • art. 80 c.p.a.

    Il processo interrotto può essere proseguito o riassunto secondo le modalità e i termini previsti dalla disposizione.

Massime di principio

  • La morte dell'unico difensore di una parte costituita in giudizio determina l'interruzione automatica del processo amministrativo dal momento in cui l'evento si verifica, ai sensi del rinvio operato dall'art. 79, comma 2, c.p.a. alla disciplina dell'art. 301 c.p.c.
  • L'interruzione automatica del processo preclude il compimento di ulteriori attività processuali; gli atti eventualmente compiuti successivamente all'evento interruttivo, inclusa la sentenza, sono affetti da nullità.
  • Il provvedimento giudiziale che dichiara l'interruzione, quando questa consegue automaticamente alla morte dell'unico difensore, ha natura meramente dichiarativa e ricognitiva di un effetto già prodotto per legge.
  • Dopo l'interruzione, il processo amministrativo può essere proseguito o riassunto secondo le modalità e i termini stabiliti dall'art. 80 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo

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