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Sentenza

Sentenza del 13/06/2017 n. 4125 - Comm. Trib. Prov. Milano

TERMINE DECADENZA - DIES A QUO - Frazionamento attività accertativa - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa dell'Amministrazione è stata ritenuta decaduta, perché il termine di due anni doveva essere calcolato dalla registrazione dell'atto e non da un momento successivo. Inoltre, la disciplina dell'imposta di registro non consente il frazionamento dell'attività accertativa: una volta esercitato il potere mediante un precedente avviso di liquidazione, tale potere deve considerarsi esaurito per gli elementi già accertabili.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato la validità dell'avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta di registro, sostenendo che fosse stato notificato oltre il termine decadenziale di due anni e che l'Amministrazione non potesse frazionare nel tempo l'attività accertativa dopo avere già emesso un precedente avviso di liquidazione. Il termine decorre dalla registrazione dell'atto, anche quando sia stata inizialmente versata l'imposta fissa invece di quella proporzionale, poiché in quel momento l'Amministrazione viene a conoscenza dell'atto e dispone degli elementi necessari per procedere alla corretta tassazione e al controllo del valore dichiarato.

Norme richiamate

  • Norma in materia di imposta di registro sul termine di decadenza per l'avviso di rettifica e liquidazione

    L'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta deve essere notificato entro il termine di decadenza di due anni dal pagamento dell'imposta proporzionale.

    Il termine biennale decorre dalla registrazione dell'atto, momento in cui il contribuente paga o avrebbe dovuto pagare l'imposta proporzionale. La stessa decorrenza vale se è stata versata l'imposta fissa, poiché l'Amministrazione conosce già l'atto e dispone degli elementi per determinarne la corretta tassazione.

  • Disciplina dell'imposta di registro sul divieto di frazionamento dell'attività accertativa

    L'Amministrazione non può suddividere nel tempo l'attività di accertamento relativa allo stesso atto. In presenza di un precedente avviso di liquidazione, il potere accertativo deve considerarsi esaurito con riferimento agli elementi che potevano essere contestati in quella sede.

Massime di principio

  • Per verificare la tempestività di un avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta di registro, occorre normalmente assumere come dies a quo la data di registrazione dell'atto.
  • Il fatto che inizialmente sia stata applicata o versata l'imposta fissa non rinvia automaticamente la decorrenza del termine decadenziale: l'Amministrazione è già posta nella condizione di conoscere e valutare l'atto.
  • L'Amministrazione deve concentrare in un unico procedimento gli elementi accertabili relativi all'atto e non può emettere successivi atti frazionati per recuperare contestazioni che avrebbe potuto formulare prima.
  • In una situazione analoga è necessario confrontare la data di registrazione, la data di eventuali precedenti avvisi e la data di notifica dell'atto impugnato, verificando sia il rispetto del termine biennale sia l'eventuale consumazione del potere accertativo.

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