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Sentenza

Sentenza n. 146/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia e adozione di idonee misure cautelari per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del decreto del Questore dell’Aquila prot. n. -OMISSIS-, con il quale è stata rigettata l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, di cui all’articolo 19, comma 1.2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; - di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi: a) il parere della Commissione Territoriale di -OMISSIS-; b) la comunicazione del 9 aprile 2025 dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- -OMISSIS- in data 18 febbraio 2026: - del decreto del Prefetto dell’Aquila prot. n. -OMISSIS-, notificato in pari data, con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico proposto avverso il provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo.

Giustizia amministrativa202600048

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del Questore dell'Aquila del permesso di soggiorno per protezione speciale e successivo rigetto prefettizio del ricorso gerarchico

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (ministero e questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore dell'Aquila con cui era stata respinta la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, presentata ai sensi dell'articolo 19, comma 1.2, del decreto legislativo n. 286/1998, nonché il parere della Commissione territoriale, la comunicazione dei motivi ostativi e, con motivi aggiunti, il decreto del Prefetto dell'Aquila di rigetto del ricorso gerarchico. Nel corso della camera di consiglio il TAR ha rilevato d'ufficio la possibile carenza di giurisdizione del giudice amministrativo e ha avvisato le parti ai sensi dell'articolo 73, comma 3, c.p.a.; il giudizio è stato definito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'articolo 60 c.p.a.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, senza esaminare nel merito le censure rivolte contro i dinieghi. Ha applicato il criterio del petitum sostanziale, rilevando che le controversie relative al riconoscimento della protezione speciale e al diniego del titolo di soggiorno connesso a tale status riguardano un diritto soggettivo fondamentale, riconducibile ai diritti umani fondamentali, e non un interesse legittimo. La giurisdizione appartiene pertanto al Tribunale ordinario, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Sono stati conservati gli effetti sostanziali e processuali della domanda, purché il giudizio sia riproposto davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi dell'articolo 11 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate in ragione della definizione in rito e della natura della controversia.

Norme richiamate

  • art. 19, comma 1.2, d.lgs. 286/1998

    La disposizione è indicata quale base normativa della domanda di permesso di soggiorno per protezione speciale; la controversia relativa al riconoscimento della protezione speciale e al titolo di soggiorno connesso appartiene alla giurisdizione ordinaria.

  • art. 10, comma 3, Cost.

    Il diritto di asilo, insieme ai diritti alla protezione umanitaria e allo status di rifugiato, è richiamato quale diritto soggettivo fondamentale, con tutela assoluta.

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando siano completi contraddittorio e istruttoria e siano rispettati gli ulteriori presupposti processuali; tali condizioni sono state ritenute sussistenti.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Impone l'avviso alle parti della questione rilevata d'ufficio relativa al difetto di giurisdizione, avviso che il Presidente del Collegio ha dato in camera di consiglio.

  • art. 11 c.p.a.

    In caso di declinatoria di giurisdizione, consente la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda se il giudizio è riproposto davanti al giudice munito di giurisdizione entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei diritti e della dignità dell'interessato.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.

Massime di principio

  • La giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale, ossia alla natura intrinseca della situazione giuridica dedotta, ricavata dai fatti allegati e dalle caratteristiche del rapporto, indipendentemente dalla qualificazione prospettata dalle parti e dal contenuto formale delle domande.
  • Le controversie concernenti il riconoscimento della protezione speciale e il diniego del permesso di soggiorno connesso a tale forma di protezione appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché hanno a oggetto un diritto soggettivo fondamentale riconducibile ai diritti umani fondamentali.
  • La discrezionalità tecnica dell'amministrazione nell'accertamento dei presupposti della protezione internazionale e speciale non trasforma il diritto alla protezione in un interesse legittimo né radica la giurisdizione amministrativa.
  • Quando il giudice amministrativo dichiara il difetto di giurisdizione e indica il giudice ordinario munito di giurisdizione, gli effetti sostanziali e processuali della domanda si conservano se il giudizio è riproposto davanti a tale giudice entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia, ai sensi dell'articolo 11 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieProtezione internazionale e specialeGiurisdizione e ripartoDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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