Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28584/2026 del 28/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)

La controversia

Con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., il Tribunale ha applicato a un imputato la pena di mesi sei e giorni venti di reclusione per violazioni dell'art. 189, commi 6 e 7, del codice della strada, ma ha omesso di disporre la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Il Procuratore generale ha dedotto violazione di legge, sostenendo che tale sanzione è imposta ex lege, non è rimessa alla disponibilità delle parti e deve essere applicata anche nel patteggiamento. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato, annullando la sentenza limitatamente alla mancata applicazione della sospensione della patente e rinviando al Tribunale in diversa persona fisica per la determinazione della durata della sanzione accessoria.

La decisione

La Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla parte in cui non aveva applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, con rinvio al Tribunale di Ancona, in diversa persona fisica, per nuovo giudizio sul punto e per la determinazione della durata della sospensione. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui, in presenza di più violazioni per le quali sia prevista tale sanzione accessoria, i periodi devono essere cumulati senza potersi scendere sotto i minimi di legge previsti per ciascun addebito.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    applicazione della pena su richiesta delle parti

    La sentenza di patteggiamento non esclude l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie che conseguono di diritto alla condanna o alla decisione di applicazione della pena.

  • art. 606 c.p.p.

    La sentenza di patteggiamento è ricorribile per cassazione quando il giudice abbia omesso di applicare una sanzione amministrativa accessoria prevista dalla legge.

  • art. 189, comma 6, c.d.s.

    Per la violazione prevista dal comma 6 è obbligatoria la sospensione della patente di guida per una durata compresa tra uno e tre anni.

  • art. 189, comma 7, c.d.s.

    Per la violazione prevista dal comma 7 è obbligatoria la sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore a un anno e sei mesi.

  • art. 186, comma 2-quater, c.d.s.

    È richiamato come esempio di previsione legislativa espressa che impone l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie anche in caso di patteggiamento.

  • art. 187, comma 1, c.d.s.

    È richiamato come esempio di previsione legislativa espressa che impone l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie anche in caso di patteggiamento.

  • art. 222, comma 2, c.d.s.

    È richiamato per confermare che, anche nel patteggiamento, possono e devono applicarsi sanzioni amministrative accessorie conseguenti al reato.

  • art. 589-bis c.p.

    Richiamato in relazione alla disciplina della revoca o sospensione della patente conseguente al patteggiamento per omicidio stradale.

  • art. 590-bis c.p.

    Richiamato in relazione alla disciplina della revoca o sospensione della patente conseguente al patteggiamento per lesioni stradali.

  • art. 8 l. 24 novembre 1981, n. 689

    Esclusa l'applicabilità alle sanzioni amministrative accessorie della patente, perché riguarda solo le sanzioni amministrative proprie.

  • art. 81 c.p.

    Richiamato per escluderne l'applicazione alle sanzioni amministrative accessorie, che non sono trattabili come pene penali ai fini del cumulo/limitazione tipica penalistica.

Massime di principio

  • Nel patteggiamento ex art. 444 c.p.p., il giudice deve applicare d'ufficio le sanzioni amministrative accessorie previste obbligatoriamente dalla legge per il reato oggetto dell'accordo, poiché tali sanzioni non rientrano nell'oggetto della negoziazione processuale.
  • L'omessa applicazione di una sanzione amministrativa accessoria obbligatoria rende la sentenza di patteggiamento ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., trattandosi di violazione di legge.
  • Le sanzioni amministrative accessorie che conseguono per legge alla condanna o al patteggiamento non richiedono un autonomo giudizio di responsabilità e devono essere disposte anche quando la decisione non contenga un accertamento pieno del merito.
  • Quando per più violazioni sia prevista la sospensione della patente di guida, il giudice penale deve determinare la durata complessiva della sanzione rispettando i minimi ed effettuando il cumulo dei periodi relativi a ciascun addebito, senza applicare per analogia i limiti dell'art. 8 l. n. 689/1981 o le regole penalistiche di contenimento della pena.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFuga e omissione di soccorso
RamiProcesso penaleReati stradali
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.