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Sentenza

Sentenza n. 1618/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento - del provvedimento del Comune di Madesimo prot. n. 2494 del 9.4.2025 trasmesso a mezzo pec in pari data e avente ad oggetto il "Rigetto della dichiarazione di formazione del silenzio-assenso ai sensi dell'ex art. 20 L. 241/1990 - Istanza presentata in modalità non conforme”; - nonché, ove occorra, di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, anche non conosciuto, ovvero richiamato nel provvedimento, ivi inclusi la Determina n. 235 Reg. G del 04.10.2023 di adesione al Servizio SPID Gel di Regione Lombardia e l'articolo 26 delle Norme Tecniche del Piano delle regole allegato al Piano di Governo del Territorio attualmente vigente nel Comune di Madesimo.

Giustizia amministrativa202502073

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: rigetto della dichiarazione di formazione del silenzio-assenso su un’istanza edilizia trasmessa via PEC e, in via subordinata, diniego implicito di procedere al rilascio del titolo edilizio

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente, proprietaria di un immobile nel Comune di Madesimo già destinato a struttura alberghiera, ha chiesto l’accertamento della formazione del silenzio-assenso sull’istanza volta a ottenere un titolo edilizio per interventi di manutenzione straordinaria con cambio di destinazione d’uso da turistico-alberghiera a residenziale. In via subordinata ha impugnato il provvedimento comunale che aveva rigettato la dichiarazione di formazione del silenzio-assenso, chiedendo anche la condanna del Comune a provvedere sull’istanza. La ricorrente ha sostenuto: che l’istanza trasmessa via PEC il 28 dicembre 2024 avrebbe dovuto produrre gli effetti dell’art. 20 l. 241/1990, poiché il sistema telematico dello Sportello Unico per l’Edilizia non avrebbe consentito l’accreditamento del professionista incaricato; che la PEC sarebbe comunque pervenuta al plesso amministrativo competente; che il provvedimento fosse stato adottato in violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990; che il vincolo di destinazione alberghiera derivante dal PGT non fosse più attuale; che fosse applicabile il nuovo art. 23-ter d.P.R. 380/2001; e che il Comune avesse applicato erroneamente, senza adeguata istruttoria e motivazione, l’art. 26 delle NTA del PGT. Il Comune ha dedotto che, alla data dell’istanza, il canale telematico dello SUE era operativo e consentiva l’accesso ai professionisti abilitati, mentre il professionista incaricato dalla società non risultava ancora abilitato; che lo SUE costituiva l’unico punto di accesso previsto dalla legge; che il silenzio-assenso non poteva formarsi in assenza di un’istanza conforme al modello normativo; che il contrasto con lo strumento urbanistico impediva un diverso esito procedimentale; e che la rimozione del vincolo alberghiero richiedeva lo specifico procedimento previsto dall’art. 8 l. 217/1983. Nelle more del giudizio il Consiglio comunale ha inoltre respinto l’istanza della società volta alla rimozione del vincolo alberghiero.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda principale di accertamento della formazione del silenzio-assenso e ha dichiarato improcedibile la domanda subordinata di annullamento per sopravvenuta carenza di interesse. Quanto al silenzio-assenso, il Collegio ha ritenuto provato che, alla data dell’istanza, l’unico mancato accreditamento riguardasse professionisti non abilitati e che il professionista incaricato dalla società si trovasse in tale condizione. L’art. 5 d.P.R. 380/2001 qualifica lo Sportello Unico per l’Edilizia come unico punto di accesso per tutte le vicende relative al titolo abilitativo e all’intervento edilizio. Ne consegue che, pur essendo astrattamente valida la trasmissione via PEC all’amministrazione considerata nel suo complesso, in materia edilizia il termine rilevante ai fini dell’art. 20 l. 241/1990 decorre soltanto dalla presentazione dell’istanza attraverso i canali dello SUE predisposti dall’amministrazione. L’istanza non veicolata tramite tali canali non può quindi produrre, per effetto dell’inerzia amministrativa, il silenzio-assenso. Quanto alla domanda di annullamento, il TAR ha rilevato che, durante il giudizio, il Consiglio comunale aveva definitivamente respinto l’istanza di rimozione del vincolo alberghiero gravante sull’immobile. Tale rimozione costituisce un presupposto necessario e preliminare per il mutamento di destinazione d’uso richiesto, poiché il cambio d’uso deve comunque rispettare la normativa di settore e, in particolare, l’art. 8 l. 217/1983. L’eventuale annullamento del provvedimento impugnato sarebbe pertanto inutile: in presenza del vincolo ancora legittimamente operante, il Comune dovrebbe comunque respingere nuovamente nel merito l’istanza edilizia. La domanda subordinata è stata quindi dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La società ricorrente è stata condannata al pagamento di € 3.000,00 oltre accessori per spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 20 l. 241/1990

    Il silenzio-assenso non si forma se l’istanza edilizia non è presentata attraverso il canale obbligatorio dello Sportello Unico per l’Edilizia; l’inerzia successiva alla ricezione della PEC non produce quindi l’assenso provvedimentale.

  • art. 5 d.P.R. 380/2001

    lo sportello unico per l'edilizia costituisce l'unico punto di accesso per il privato interessato in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l'intervento edilizio oggetto dello stesso

    La qualificazione dello SUE come unico punto di accesso impone che le istanze edilizie siano veicolate attraverso i canali messi a disposizione dallo sportello affinché possano decorrere i termini rilevanti per il silenzio-assenso.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La questione relativa alla violazione del preavviso di rigetto non è stata esaminata nel merito, poiché la domanda di annullamento è divenuta improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 23-ter d.P.R. 380/2001

    La disciplina del mutamento di destinazione d’uso non elimina la necessità di rispettare le normative di settore e, nel caso delle strutture ricettive gravate da vincolo alberghiero, non sostituisce il procedimento preliminare di rimozione del vincolo.

  • art. 8 l. 217/1983

    La rimozione del vincolo di destinazione alberghiera richiede uno specifico procedimento e la verifica delle condizioni previste dalla legge; tale rimozione costituisce presupposto necessario e preliminare per il mutamento d’uso dell’immobile alberghiero.

  • art. 54 c.p.a.

    Il giudice può acquisire agli atti il provvedimento sopravvenuto rilevante ai fini della decisione, nella specie il diniego definitivo della rimozione del vincolo alberghiero.

Massime di principio

  • Quando la legge individua lo Sportello Unico per l’Edilizia come unico punto di accesso per le vicende relative a un titolo edilizio, la presentazione dell’istanza attraverso canali diversi da quelli telematici predisposti dallo SUE non fa decorrere il termine utile per la formazione del silenzio-assenso, anche se la comunicazione è pervenuta all’amministrazione competente nel suo complesso.
  • La trasmissione via PEC a un’amministrazione può essere formalmente idonea a rappresentare un’istanza, ma non produce gli effetti procedimentali propri della presentazione presso il canale legalmente qualificato come unico punto di accesso per la specifica materia.
  • Il mutamento di destinazione d’uso di un immobile alberghiero deve rispettare le normative di settore e, quando sull’immobile grava un vincolo di destinazione alberghiera, la rimozione di tale vincolo costituisce presupposto necessario e preliminare rispetto all’autorizzazione dei lavori che presuppongono la cessazione della destinazione alberghiera.
  • L’intervenuto diniego definitivo della rimozione di un vincolo ostativo al titolo edilizio rende improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, l’impugnazione del precedente rigetto procedimentale, quando l’eventuale annullamento non potrebbe condurre a un risultato utile e l’amministrazione dovrebbe comunque adottare una nuova decisione negativa fondata sul vincolo ancora vigente.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziTermini del procedimento e silenzioDestinazioni d'uso e zone omogeneeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interessePrincipio di legalità e tipicitàDifetto di istruttoria

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