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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21719/2026 del 12/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna per il reato contestato è quindi rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la condanna di primo grado per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio in forma lieve ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 192 c.p.p., sostenendo che la responsabilità fosse stata affermata travisando le sue dichiarazioni, che non avrebbero avuto contenuto confessoriο. La Corte di cassazione ha rilevato che, nei casi di doppia conforme, il travisamento della prova è deducibile solo se il ricorrente assolva specifici oneri di deduzione e allegazione, identifichi l'atto o il dato travisato, ne dimostri la decisività e spieghi l'incidenza radicale sul ragionamento decisorio. Nel caso concreto tali oneri non risultavano adempiuti, né era stata specificamente dedotta la questione davanti al giudice di appello; inoltre la ricostruzione del collegamento tra l'imputato e il luogo del rinvenimento della droga era fondata anche su ulteriori elementi probatori, non affrontati dal ricorrente in modo completo e unitario.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma sostanziale posta a base della condanna confermata in appello, relativa alla detenzione/cessione di stupefacenti in lieve entità.

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione probatoria; la Corte ribadisce che il travisamento della prova richiede specifici oneri di deduzione e allegazione e non può fondarsi su una lettura parziale o atomistica del compendio probatorio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il travisamento della prova è deducibile anche in presenza di doppia conforme, ma solo se il ricorrente individua con precisione l'atto o il dato probatorio travisato, ne dimostra l'esistenza e la verità, e spiega perché l'errore incida in modo decisivo sulla motivazione.
  • La censura di travisamento non può risolversi in una rilettura parziale o atomistica delle prove: il ricorrente deve confrontarsi con l'intero impianto motivazionale e con il complesso degli elementi valorizzati dai giudici di merito.
  • In presenza di doppia conforme, l'onere di allegazione del ricorrente è particolarmente rigoroso: occorre anche indicare se e come la questione sia stata devoluta al giudice di appello, pena l'inammissibilità del motivo.
  • Se la decisione di merito si fonda su una pluralità di elementi probatori, la denuncia di travisamento deve dimostrare l'incidenza decisiva dell'errore su tutti i passaggi essenziali del ragionamento, non essendo sufficiente contestare un solo frammento della prova.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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