Cassazione Civile, Ordinanza n. 32191/2024 del 12/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agenzia fiscale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per imposte dirette e IVA relativo all’anno 2012, emesso nei confronti di una società a seguito di ritenuta inattendibilità della contabilità e di accertamento analitico-induttivo. L’Ufficio ha considerato fittizi alcuni versamenti dei soci in conto futuro aumento di capitale, valorizzando plurimi indizi: assenza di delibera assembleare, successivi rimborsi di importo e modalità ritenuti anomali, sproporzione tra capitale sociale e somme movimentate, mancanza di successiva delibera di aumento di capitale, insufficiente tracciabilità delle provviste e capacità reddituale dei soci non congrua. La società ha impugnato la sentenza della CTR con tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione carente e illogica sull’uso dell’accertamento analitico-induttivo e sui presupposti delle presunzioni; 2) violazione delle norme sulle presunzioni semplici e sull’accertamento tributario, sostenendo che non vi fosse fatto noto idoneo e che gli indizi non avessero gravità, precisione e concordanza; 3) omessa pronuncia/violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 53 Cost. per mancata considerazione dell’incidenza dei costi sui maggiori ricavi, dei prelevamenti dei soci e di una pretesa errata aliquota IVA applicata dall’Ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché diretto a censurare la sufficienza della motivazione, profilo non più deducibile dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., e comunque infondato perché la CTR aveva comunque esposto i presupposti dell’accertamento e gli elementi presuntivi utilizzati, raggiungendo il minimo costituzionale della motivazione. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non specifico e sostanzialmente volto a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, attività riservata al giudice tributario di merito, il quale aveva correttamente applicato i principi sulla prova presuntiva e sull’onere della prova. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di specificità, poiché la ricorrente non aveva riportato nel ricorso il motivo di appello asseritamente non esaminato né indicato gli atti processuali in cui era stato proposto. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alle spese di legittimità e, poiché il giudizio era stato definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., l’ha condannata anche alle somme previste dall’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e al contributo ulteriore ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il vizio di nullità per motivazione può essere dedotto solo nei casi di motivazione inesistente o radicalmente apparente, non per contestare la sufficienza dell’argomentazione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma del 2012 il sindacato di legittimità è limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti.
art. 111, comma 6, Cost.
La sentenza deve contenere una motivazione che superi il minimo costituzionale.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La mancanza assoluta o l’apparenza della motivazione determina nullità della sentenza.
artt. 2727 e 2729 c.c.
Le presunzioni semplici devono essere valutate secondo gravità, precisione e concordanza; la censura che mira alla rivalutazione del merito è inammissibile in cassazione.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
L’accertamento analitico-induttivo è legittimo quando la contabilità sia ritenuta inattendibile sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti.
art. 112 c.p.c.
La deduzione di omessa pronuncia richiede la precisa indicazione della domanda o eccezione proposta e degli atti in cui essa è stata formulata.
art. 53 Cost.
La censura richiamava il principio di capacità contributiva, ma la Corte non ne ha tratto una regola autonoma decisiva, limitandosi a rilevare l’inammissibilità del motivo.
art. 380-bis c.p.c.
La definizione del giudizio in conformità alla proposta comporta l’applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 96 c.p.c.
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
In caso di rigetto conforme alla proposta, possono essere liquidate somme ulteriori a favore della controparte e una somma in favore della cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte della parte soccombente.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura sulla motivazione è ammissibile solo nei ristretti limiti dell’omesso esame di un fatto storico decisivo o della motivazione mancante/apparente; non è più consentito contestare la semplice insufficienza o non persuasività della motivazione.
- In materia tributaria, l’accertamento analitico-induttivo può fondarsi su presunzioni semplici quando la contabilità presenti elementi di inattendibilità complessiva; il controllo di legittimità non consente una nuova valutazione del merito probatorio.
- Le presunzioni semplici sono scrutinabili in cassazione soltanto sotto il profilo della corretta applicazione delle regole giuridiche, non per ottenere una diversa lettura dei fatti compiuta dal giudice di merito.
- La denuncia di omessa pronuncia è inammissibile se il ricorrente non trascrive in modo specifico la domanda o eccezione asseritamente ignorata e non indica dove essa sia stata proposta nei gradi di merito.
- Se il giudizio di legittimità si definisce in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la parte soccombente può essere condannata anche alle ulteriori somme previste dall’art. 96 c.p.c. e al contributo unificato aggiuntivo.
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