Cassazione Penale, Sentenza n. 26550/2023 del 20/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Firenze del 15/09/2022 che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di affidamento terapeutico ex art. 94 d.P.R. 9/10/1990, n. 309 e aveva rigettato l'istanza di affidamento in prova ex art. 47 Ord. pen. Il ricorrente, tramite difensore, ha denunciato contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.), sostenendo che il Tribunale avrebbe erroneamente rilevato l'assenza di un progetto riabilitativo e, in particolare, l'assenza di lavoro, mentre la difesa aveva depositato due contratti di lavoro (uno a tempo indeterminato con Edil Job Soc. Coop. e uno a chiamata con Solution Società Cooperativa).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancata effettiva contestazione della motivazione del provvedimento impugnato. Il ricorso non ha confutato le valutazioni del Tribunale basate sull'indagine socio-familiare dell'UEPE, che aveva rilevato assenza di progettualità risocializzante, mancanza di attività lavorativa stabile, assenza di stabile abitazione, carenza di sostegno familiare e condizione di dipendenza da sostanze e alcol. Per tali ragioni la Corte ha ritenuto corretto il rigetto della misura alternativa. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma richiamata come base per l'affidamento terapeutico; la Corte ha ritenuto che per ottenere tale misura sia necessaria una effettiva progettualità riabilitativa, non dimostrata nel caso concreto.
art. 47 Ordinamento Penitenziario
Riferimento normativo per l'affidamento in prova al servizio sociale: la sua applicazione richiede una concreta prospettiva di reinserimento che il Tribunale ha valutato assente.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Norma che disciplina il motivo di impugnazione per vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto che il ricorso non abbia efficacemente contestato la motivazione del provvedimento impugnato.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata in relazione al limite della motivazione in cassazione: il ricorrente ha esposto il motivo nei limiti strettamente necessari, ma comunque senza affrontare la motivazione della sentenza impugnata.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze economiche dell'inammissibilità dell'impugnazione; la Corte ha applicato l'onere delle spese e il versamento alla cassa delle ammende.
Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per escludere l'esistenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; nonostante ciò la Corte ha comunque disposto il pagamento della somma alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616.
Massime di principio
- Per ottenere misure alternative (affidamento terapeutico o affidamento in prova) è necessaria una progettualità risocializzante concreta: lavoro stabile, abitazione e sostegno familiare rilevano fortemente.
- Le valutazioni dell'UEPE e dell'indagine socio-familiare hanno grande peso nella decisione del Tribunale di sorveglianza; elementi di dipendenza da sostanze e assenza di rete di supporto possono giustificare il rifiuto della misura alternativa.
- In cassazione il ricorso deve confrontarsi puntualmente con la motivazione del provvedimento impugnato; una critica generica o focalizzata su un solo profilo (es. disponibilità di un'offerta lavorativa prospettata all'ultimo momento) è spesso inefficace e può portare all'inammissibilità.
- Offerte lavorative prospettate in prossimità della decisione, senza elementi concreti e verificabili che dimostrino stabilità e integrazione nel progetto di recupero, difficilmente sono sufficienti a fondare l'assegnazione di misure alternative.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare oneri economici a carico del ricorrente (spese processuali e somme alla cassa delle ammende), anche quando non sussista colpa nella proposizione dell'impugnazione.
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