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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1175

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1175 della Commissione del 7 agosto 2020 relativo all’autorizzazione della L-cisteina cloridrato monoidrato prodotta mediante fermentazione con Escherichia coli KCCM 80180 e Escherichia coli KCCM 80181 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R1175

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione autorizza, a determinate condizioni, la L-cisteina cloridrato monoidrato prodotta mediante fermentazione con due ceppi di Escherichia coli come additivo per mangimi per tutte le specie animali. La Commissione si fonda sulla valutazione positiva dell’EFSA, che ha escluso rischi per animali, consumatori e ambiente alle condizioni proposte, ma ha ritenuto opportuno imporre misure di protezione per gli utilizzatori. Il testo disciplina inoltre condizioni di impiego, obblighi di etichettatura, indicazioni sul tenore massimo raccomandato e misure di prevenzione dei rischi da inalazione.

Autorizzazione dell’additivo per mangimi L-cisteina cloridrato monoidrato, prodotta mediante fermentazione con Escherichia coli KCCM 80180 e KCCM 80181, per tutte le specie animali.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica all’immissione sul mercato e all’uso, nell’Unione europea, della L-cisteina cloridrato monoidrato prodotta mediante fermentazione con Escherichia coli KCCM 80180 e Escherichia coli KCCM 80181 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. L’autorizzazione riguarda la categoria degli additivi organolettici e il gruppo funzionale degli aromatizzanti. Non autorizza espressamente l’uso come aromatizzante nell’acqua di abbeveraggio, pur senza escludere l’impiego in mangimi composti somministrati tramite acqua.

Autorizzazione della L-cisteina cloridrato monoidrato come additivo per mangimi

Il regolamento di esecuzione autorizza la L-cisteina cloridrato monoidrato prodotta mediante fermentazione con Escherichia coli KCCM 80180 e Escherichia coli KCCM 80181 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. L’intervento si colloca nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale e recepisce il parere favorevole dell’EFSA del 10 gennaio 2020, che ha escluso effetti negativi su salute animale, sicurezza dei consumatori e ambiente alle condizioni d’uso proposte.

Base giuridica e valutazione scientifica

La Commissione richiama l’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, nonché la valutazione effettuata dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare. Dalla motivazione emerge che l’EFSA ha ritenuto non necessarie ulteriori dimostrazioni di efficacia, poiché la sostanza è già usata nei prodotti alimentari e la sua funzione nei mangimi è sostanzialmente identica a quella svolta negli alimenti. La Commissione considera tuttavia opportuno adottare misure di protezione per gli utilizzatori, anche in ragione della possibile indicazione di pericolo H335 ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

Ambito di autorizzazione e identificazione dell’additivo

L’allegato qualifica l’additivo come appartenente alla categoria degli additivi organolettici e al gruppo funzionale degli aromatizzanti. L’additivo è identificato con il numero 2b920i ed è descritto come L-cisteina cloridrato monoidrato ottenuta mediante fermentazione con Escherichia coli KCCM 80180 e Escherichia coli KCCM 80181, con purezza minima del 98,5 %, formula chimica C3H7NO2S ·HClH2O e numero CAS 7048-04-6. L’autorizzazione riguarda tutte le specie animali.

Condizioni di impiego, controllo ed etichettatura

Il testo impone che l’additivo sia incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. Le istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. L’etichetta dell’additivo deve riportare il tenore massimo raccomandato di 25 mg/kg di sostanza attiva nel mangime completo con tasso di umidità del 12 %. Se tale soglia è superata, l’etichetta delle premiscele deve indicare gruppo funzionale, numero di identificazione, nome e quantità aggiunta di sostanza attiva.

Tutela degli operatori e prevenzione dei rischi

La Commissione richiede misure adeguate per evitare i rischi da inalazione cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative appropriate; qualora tali misure non bastino a eliminare o ridurre al minimo il rischio, l’uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale, compresi quelli per la protezione delle vie respiratorie.

Controlli analitici e periodo di autorizzazione

L’allegato richiama metodi di analisi per l’identificazione e la quantificazione della sostanza nell’additivo e nelle premiscele, fondati su cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rivelazione fotometrica/ottica, con rinvio anche al regolamento (CE) n. 152/2009. Il periodo di autorizzazione termina il 30 settembre 2030.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Autorizzazione dell’additivo

L’articolo 1 autorizza le sostanze indicate nell’allegato, appartenenti alla categoria degli additivi organolettici e al gruppo funzionale degli aromatizzanti, come additivi per mangimi nell’alimentazione animale, alle condizioni previste nell’allegato stesso.

Ambito soggettivo e specie interessate

L’allegato indica come destinatarie dell’autorizzazione tutte le specie animali. L’additivo è identificato con il numero 2b920i ed è costituito da L-cisteina cloridrato monoidrato ottenuta mediante fermentazione con Escherichia coli KCCM 80180 e Escherichia coli KCCM 80181, con purezza minima del 98,5 %.

Condizioni d’uso e formulazione

L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela devono essere indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

Etichettatura e tenore massimo raccomandato

L’etichetta dell’additivo deve riportare il seguente tenore massimo raccomandato della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 25 mg/kg. Se tale tenore viene superato, sull’etichetta delle premiscele devono essere indicati il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva.

Misure di protezione per gli utilizzatori

Per evitare i rischi da inalazione per gli operatori del settore dei mangimi, devono essere adottate procedure operative e misure organizzative appropriate; se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, inclusi dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Il considerando richiama anche l’indicazione di pericolo H335 ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

Metodo di analisi e controlli

L’allegato richiama metodi analitici per l’identificazione e la quantificazione della sostanza nell’additivo e nelle premiscele, basati su cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rivelazione fotometrica o ottica, anche mediante rinvio al regolamento (CE) n. 152/2009.

Durata dell’autorizzazione

L’allegato indica come fine del periodo di autorizzazione il 30 settembre 2030.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animaleadditivi per mangimisicurezza alimentareetichettaturasalute e sicurezza sul lavoro

Testo integrale

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