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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1176

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1176 della Commissione del 7 agosto 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1387 per quanto riguarda il rinvio delle date di applicazione di determinate misure nel contesto della pandemia di Covid-19 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R1176

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rinvia dal 5 novembre 2020 al 12 agosto 2021 la data di applicazione di alcune nuove norme sui calcoli delle prestazioni d’atterraggio previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1387. La Commissione motiva il differimento con le difficoltà operative causate dalla pandemia di Covid-19, che ostacolano la preparazione di autorità e operatori. Il provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Rinvio della data di applicazione di alcune misure in materia di sicurezza aerea, per effetto della pandemia di Covid-19, modificando il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1387.

Ambito di applicazione

Si applica nel settore dell’aviazione civile e della sicurezza aerea, con effetti per la Commissione, le autorità competenti degli Stati membri, l’industria aeronautica e gli altri soggetti interessati all’attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1387. L’intervento riguarda esclusivamente il differimento della data di applicazione di determinate disposizioni relative ai calcoli delle prestazioni d’atterraggio dell’aeromobile. È applicabile direttamente in tutti gli Stati membri ed è rilevante anche ai fini del SEE. Non modifica, in questa sede, il contenuto tecnico delle misure, ma solo il momento della loro entrata in applicazione.

Rinvio della data di applicazione di misure di sicurezza aerea per effetto del Covid-19

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1176 della Commissione interviene, in un contesto di emergenza pandemica, per differire l’entrata in applicazione di alcune disposizioni tecniche già adottate nel settore della sicurezza aerea. La misura è giustificata dall’impatto del Covid-19 sulla capacità delle autorità e degli operatori di predisporre tempestivamente l’attuazione delle nuove regole.

Contesto e finalità

Nei considerando la Commissione rileva che le misure di contenimento della pandemia, inclusi confinamento, modifiche nell’organizzazione del lavoro e ridotta disponibilità del personale, hanno compromesso la preparazione all’applicazione di più regolamenti di esecuzione nel settore aeronautico. Il rinvio è presentato come misura di supporto immediato alle autorità nazionali e agli operatori, così da consentire una migliore programmazione della ripresa dei voli senza imporre ulteriori requisiti operativi in una fase di riattivazione del traffico.

Oggetto della modifica

Il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1387, che aveva introdotto nuove norme sui calcoli delle prestazioni d’atterraggio dell’aeromobile, originariamente applicabili dal 5 novembre 2020. La Commissione sostituisce tale data con il 12 agosto 2021. La modifica non incide sul merito tecnico delle regole, ma ne posticipa esclusivamente l’efficacia applicativa.

Valutazione tecnica e sicurezza aerea

La Commissione richiama la conferma dell’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea secondo cui il rinvio limitato nel tempo non produce effetti negativi sulla sicurezza aerea. Viene evidenziato che le norme differite consistono in semplificazioni tecniche per l’industria, le quali risultano più agevolmente implementabili in un contesto operativo ordinario rispetto alla fase emergenziale.

Entrata in vigore e natura giuridica

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce la sua natura di atto obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Il provvedimento è adottato dalla Commissione sulla base dell’articolo 31 del regolamento (UE) 2018/1139 ed è conforme al parere del comitato istituito dall’articolo 127 di tale regolamento.

Disposizioni principali

Rinvio della data di applicazione

L’articolo 1 modifica l’articolo 2, terzo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1387, sostituendo la data «5 novembre 2020» con «12 agosto 2021». Il differimento riguarda le disposizioni relative ai calcoli delle prestazioni d’atterraggio dell’aeromobile.

Motivazione del differimento

Nei considerando si afferma che le misure di contenimento del Covid-19 hanno gravemente ostacolato la capacità degli Stati membri e dell’industria aeronautica di prepararsi all’applicazione delle nuove norme. Si evidenziano confinamento, variazioni delle condizioni di lavoro e della disponibilità del personale, nonché l’aggravio di lavoro connesso alla gestione delle conseguenze della pandemia.

Valutazione di sicurezza e opportunità del rinvio

L’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea ha confermato che il rinvio per un periodo limitato non comporta effetti negativi sulla sicurezza aerea, trattandosi di semplificazioni tecniche meglio attuabili in condizioni operative normali.

Entrata in vigore e applicazione diretta

L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza aereaaviazione civilepandemia covid-19attuazione normativa ue

Testo integrale

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