Regolamento (UE) 2020/1198
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1198 della Commissione del 7 agosto 2020 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Piave» (DOP)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento approva una modifica non minore del disciplinare della DOP "Piave", a seguito dell'esame della domanda presentata dall'Italia ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché la modifica era stata pubblicata per la fase di opposizione e non sono pervenute opposizioni, la Commissione ne dispone l'approvazione. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Approvazione di una modifica non minore del disciplinare della denominazione di origine protetta "Piave" (DOP).
Ambito di applicazione
Si applica alla denominazione di origine protetta "Piave" iscritta nel registro delle DOP e delle IGP ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012, con effetti per gli operatori e le autorità competenti negli Stati membri, in particolare per la filiera del prodotto tutelato in Italia. Riguarda esclusivamente l'approvazione della modifica del disciplinare pubblicata in Gazzetta ufficiale e non introduce una nuova denominazione. È applicabile dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Modifica del disciplinare della DOP "Piave"
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1198 della Commissione approva una modifica non minore del disciplinare della denominazione di origine protetta "Piave". L'atto si colloca nell'ambito del sistema di tutela delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche previsto dal regolamento (UE) n. 1151/2012 e segue la procedura ordinaria di esame, pubblicazione e assenza di opposizioni.
Origine della procedura e base giuridica
La Commissione ha esaminato la domanda presentata dall'Italia per la modifica del disciplinare della DOP "Piave", già registrata con il regolamento (UE) n. 443/2010. La base giuridica richiamata è l'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, mentre nella motivazione sono richiamati anche l'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, e, per la qualificazione della modifica come non minore, l'articolo 53, paragrafo 2.
Pubblicazione e fase di opposizione
Poiché la modifica non rientra tra quelle minori, la domanda è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. La Commissione precisa che non le è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del medesimo regolamento; tale circostanza consente l'approvazione definitiva della modifica.
Contenuto dispositivo
L'articolo 1 dispone in modo diretto l'approvazione della modifica del disciplinare pubblicata per la denominazione "Piave" (DOP). Il regolamento non contiene ulteriori prescrizioni sostanziali sul contenuto della modifica, limitandosi a rendere efficace l'esito della procedura di approvazione.
Entrata in vigore ed efficacia
Ai sensi dell'articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre specificato che l'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con efficacia immediata nell'ordinamento dell'Unione secondo la disciplina generale dei regolamenti UE.
Disposizioni principali
Approvazione della modifica del disciplinare
È approvata la modifica del disciplinare della denominazione "Piave" (DOP) pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La decisione riguarda una modifica non minore del disciplinare, esaminata dalla Commissione su domanda dell'Italia ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012.
Procedura seguita e assenza di opposizioni
La modifica non è qualificata come minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, perciò è stata oggetto di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a). Non essendo stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del medesimo regolamento, la modifica viene approvata.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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