Cassazione Penale, Ordinanza n. 14087/2025 del 09/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rilevato la rituale e valida rinuncia al ricorso. Ne è derivata la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice di sorveglianza)
La controversia
Il ricorso per cassazione era stato proposto avverso un'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro. Dal testo emerge che, prima della decisione, il ricorrente ha validamente rinunciato al ricorso. Non sono indicati i contenuti sostanziali dell'impugnazione, né il merito della misura o del provvedimento impugnato; la Corte si limita a prendere atto della rinuncia e a dichiararne l'effetto processuale.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.
La rinuncia validamente intervenuta determina l'inammissibilità del ricorso.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende; la norma non distingue tra le diverse cause di inammissibilità.
Massime di principio
- La rinuncia validamente proposta al ricorso per cassazione comporta la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione.
- Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende si applica anche quando l'inammissibilità derivi da rinuncia, senza distinzione tra le varie cause che la determinano.
- La declaratoria di inammissibilità per rinuncia comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali.
Come è indicizzato
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