Cassazione Penale, Sentenza n. 7014/2024 del 15/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del riesame che aveva respinto la richiesta di revoca/sostituzione della custodia cautelare in carcere applicata con riferimento all'art. 416-bis c.p. Il ricorrente deduce: (1) carenza di motivazione e insufficienza degli indizi gravi in ordine all'addebito associativo ex art. 416-bis (mancata specificazione delle condotte, scarsa attendibilità e incongruenze nelle dichiarazioni dei collaboratori, assenza di riscontri oggettivi sulle riunioni indicate); (2) inesistenza delle esigenze cautelari e inidoneità della misura carceraria, richiamando il cosiddetto "tempo silente" (mancata prova di continuità dell'appartenenza associativa dopo il periodo 2018 e insufficienza della sola carcerazione a provare il permanere del vincolo).
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del Tribunale del riesame che ha valorizzato le dichiarazioni di più collaboratori di giustizia, le immagini di videosorveglianza relative a riunioni in cui il ricorrente era figura di riferimento, precedenti indagini e condanne per reati di mafia, nonché la latitanza sostenuta da una rete di protezione. Si è richiamato il principio secondo cui la latitanza e la rete di protezione costituiscono indizi significativi di partecipazione qualificata alla consorteria mafiosa; inoltre, per le consorterie "storiche" il giudice ha un onere motivazionale attenuato circa la persistenza del pericolo cautelare e la prova di rescissione del vincolo spetta all'interessato. Conseguentemente è stata confermata la misura cautelare e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali (con adempimenti di cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.).
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Norma che incrimina l'associazione di tipo mafioso; nella fase cautelare la Corte ha ritenuto che la fattispecie sia adeguatamente sostenuta da un quadro indiziario formato da dichiarazioni di collaboratori, riscontri video, condanne pregresse e latitanza con rete di protezione.
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
"solo la prova positiva dell'intervenuta rescissione dal vincolo associativo consente di superare la presunzione ex art. 275 comma 3 cod. proc. pen."
Richiama la presunzione che la sussistenza di esigenze cautelari derivi dalla partecipazione a associazione mafiosa; la prova contraria (rescissione effettiva e comprovata del vincolo) grava sull'indagato.
art. 390 cod. pen.
Rilevato in relazione al comportamento di chi favorisce la latitanza: la condotta di aver aiutato un esponente mafioso a sottrarsi all'esecuzione della pena integra reato autonomo e può essere valutata indipendentemente dalla contestazione di associazione mafiosa nei confronti degli aiutanti.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria relativi all'imposizione e alla liquidazione delle spese processuali a carico del ricorrente.
Massime di principio
- In sede cautelare per reati di stampo mafioso (art. 416-bis) la Corte può fondare la gravà indiziaria su un insieme di elementi: dichiarazioni di collaboratori, riscontri oggettivi (es. videosorveglianza), precedenti specifici e comportamenti come la latitanza assistita da una rete di protezione.
- La latitanza e l'esistenza di una rete di sostegno assumono valore indiziario significativo di partecipazione qualificata alla consorteria mafiosa e rafforzano la necessità della custodia cautelare, anche se chi ha favorito la latitanza non è autonomamente indagato per associazione mafiosa.
- Il mero "tempo silente" (intervallo temporale tra i fatti e la richiesta di alleggerimento della misura) non è di per sé sufficiente a escludere le esigenze cautelari quando si tratti di una consorteria mafiosa storicamente radicata; l'onere di provare la rescissione del vincolo grava sull'indagato.
- Per contrastare la presunzione di pericolo collegata all'art. 416-bis è necessario fornire prove positive e concrete di cessazione del legame con l'associazione (es. lungo periodo di detenzione senza contatti, trasferimento lontano dall'area di operatività, contrasti interni e allontanamento accertato).
- Nel riesame cautelare la difesa deve indicare e allegare elementi specifici e concreti relativi alle condotte contestate: la critica generica all'assenza di indicazione delle singole condotte è meno efficace se il giudice ha comunque indicato il complesso degli indizi che legano l'indagato all'associazione.
- La qualificazione di "ruolo apicale" può avere rilievo solo se incide sui presupposti o sul 'quomodo' della misura; questioni meramente qualificatorie interne all'associazione potrebbero risultare non rilevanti ai fini cautelari se non modifichino la valutazione del pericolo.
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