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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32106/2023 del 20/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento per tassa automobilistica relativa all'anno 2005, di importo pari a 132,62 euro. In primo grado la contribuente aveva ottenuto l'annullamento della cartella perché il credito era stato ritenuto prescritto, con compensazione delle spese. La contribuente aveva poi appellato solo la parte relativa alle spese, mentre l'Agenzia non aveva proposto impugnazione incidentale contro l'accertamento di prescrizione. La Commissione regionale, invece, ha rigettato l'appello della contribuente e ha ritenuto inammissibile il ricorso originario per mancato preventivo reclamo ex art. 17-bis d.lgs. 546/1992, nella versione allora applicabile. Nel ricorso per cassazione la contribuente ha dedotto, con il primo motivo, nullità della sentenza per violazione degli artt. 112, 161, 324, 329, 333, 343, 345 e 346 c.p.c. e degli artt. 49, 54, 56 e 57 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la CTR avesse impropriamente riformato l'esito di primo grado confermando la cartella nonostante la prescrizione non fosse stata impugnata dall'Ufficio. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 17-bis d.lgs. 546/1992, dell'art. 136 Cost. e dell'art. 30 l. 87/1953, affermando che la norma sul reclamo, nel testo applicabile, era stata dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale prima della decisione di primo grado, sicché non poteva fondare l'inammissibilità del ricorso originario.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il secondo motivo, osservando che la disciplina dell'art. 17-bis d.lgs. 546/1992, nella formulazione ratione temporis applicabile, era stata dichiarata incostituzionale e, per i rapporti non esauriti, non poteva più trovare applicazione. Di conseguenza il ricorso originario era ammissibile. Preso atto che in primo grado era stata dichiarata la prescrizione del credito e che tale statuizione non era stata impugnata dall'Agenzia, la Corte ha ravvisato il giudicato interno sul punto, preclusivo di una diversa decisione in appello. Ha quindi cassato la sentenza impugnata senza rinvio e, decidendo nel merito, ha accolto l'originario ricorso della contribuente. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata alle spese dei gradi di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 17-bis d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    "La presentazione del reclamo è condizione di ammissibilità del ricorso. L'inammissibilità è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio"

    Nel testo previgente, poi dichiarato incostituzionale, prevedeva l'inammissibilità del ricorso in mancanza di reclamo; la norma non era più applicabile ai rapporti non esauriti dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale.

  • art. 1, comma 611, legge 27 dicembre 2013, n. 147

    Ha modificato l'art. 17-bis sostituendo l'inammissibilità con l'improcedibilità e introducendo il rinvio per consentire l'espletamento del reclamo, ma la modifica opera solo per il futuro.

  • Corte costituzionale n. 98 del 16 aprile 2014

    Ha dichiarato incostituzionale il testo previgente dell'art. 17-bis d.lgs. 546/1992, facendo venir meno la norma sin dall'origine per i rapporti non esauriti.

  • art. 136 Cost.

    La declaratoria di illegittimità costituzionale comporta la cessazione di efficacia della norma dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

  • art. 30 l. 11 marzo 1953, n. 87

    Le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso per dedurre ultrapetizione o pronuncia su capi non devoluti, in relazione alla decisione della CTR che aveva confermato la cartella nonostante il giudicato interno sulla prescrizione.

  • art. 161 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di nullità della sentenza impugnata.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato per la formazione del giudicato interno sulla prescrizione non impugnata.

  • art. 329 c.p.c.

    Richiamato per la preclusione derivante dalla mancata impugnazione del capo sulla prescrizione.

  • art. 333 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso in tema di impugnazioni.

  • art. 343 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso in tema di appello incidentale.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso in tema di limiti del devolutum.

  • art. 346 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso in tema di rinuncia implicita alle domande o eccezioni non riproposte.

  • art. 49 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato nel motivo di ricorso.

  • art. 54 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato nel motivo di ricorso.

  • art. 56 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato nel motivo di ricorso.

  • art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato nel motivo di ricorso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per il deposito della memoria in cassazione.

Massime di principio

  • La dichiarazione di incostituzionalità di una norma processuale impedisce la sua applicazione ai rapporti non ancora esauriti, anche se i fatti di causa sono anteriori alla pronuncia, salvo il limite del giudicato e delle situazioni ormai definitivamente consolidate.
  • Se un capo della sentenza di primo grado non è impugnato dalla parte soccombente, su quel punto si forma giudicato interno, che preclude al giudice di appello di rimetterlo in discussione e di riformare la decisione in quel capo.
  • Nel processo tributario, la sopravvenuta illegittimità costituzionale della disciplina del reclamo non consente di dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo per mancato esperimento della procedura quando il rapporto processuale non sia esaurito.
  • Quando la questione di ammissibilità viene superata e il capo sulla prescrizione non è stato devoluto in appello, la controversia può essere definita nel merito in sede di legittimità senza rinvio, se non occorrono ulteriori accertamenti di fatto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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