Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23553/2024 del 12/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha denunciato violazione della legge processuale per mancata partecipazione all'udienza camerale decisoria: sia lui sia il difensore non sono stati ritualment e avvisati della data dell'udienza, per cui il provvedimento adottato al suo esito sarebbe viziato per carenza del contraddittorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha disposto l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Firenze e il rinvio per un nuovo giudizio, perché il procedimento si è svolto a esito di udienza camerale senza che risultasse provata la regolare notifica del decreto di citazione all'indirizzo risultante dalle dichiarazioni del condannato. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l'omessa citazione per l'udienza camerale determina nullità assoluta del provvedimento emesso a quell'esito e ha osservato che l'uso della procedura di notifica prevista dall'art. 161, comma 4, c.p.p. presuppone la prova dell'impossibilità di notificare al domicilio dichiarato, prova inesistente nel caso concreto.

Norme richiamate

  • art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

    La disposizione disciplina modalità particolari di citazione quando non sia possibile la notifica al domicilio dichiarato; la Corte osserva che l'applicazione di tale norma richiede la prova dell'impossibilità di notificare nel domicilio indicato, e senza tale prova la presunta notifica alternativa non è valida.

  • Sez. 3, n. 404 del 11/11/2020, dep. 2021, D'Alfonso, Rv. 280189 - 01

    Giurisprudenza che conferma il principio secondo cui l'omessa citazione dell'interessato per l'udienza camerale propedeutica alla decisione determina nullità assoluta del provvedimento emesso al suo esito.

  • Sez. 1, n. 45575 del 29/09/2015, Hoxha, Rv. 265235 - 01

    Ulteriore precedente che sancisce la nullità dei provvedimenti adottati dopo udienza camerale senza regolare citazione dell'interessato.

  • Sez. 1, n. 39683 del 14/10/2010, El Marzouki, Rv. 248679 - 01

    Conferma del principio di nullità per mancata partecipazione dell'interessato per assenza di notifica; inserita tra le pronunce richiamate per la regolarità del contraddittorio.

  • Sez. 1, n. 2370 del 19/05/1993, D'Arpino, Rv. 195143 - 01

    Precedente storico che, anche specificamente nel procedimento di sorveglianza, riconosce la nullità per omessa citazione all'udienza camerale.

  • Sez. 1, n. 484 del 01/02/1991, Napoli, Rv. 186650 - 01

    Ancora una pronuncia che contribuisce al consolidamento del principio secondo cui la mancata partecipazione per mancata notifica rende nullo il provvedimento adottato in udienza camerale.

Massime di principio

  • Nei procedimenti di sorveglianza ed esecuzione la regolare citazione dell'interessato all'udienza camerale è requisito essenziale: la sua omissione determina la nullità assoluta del provvedimento adottato a quell'esito.
  • Se l'amministrazione o l'autorità dichiarano impossibile la notifica al domicilio comunicato dall'interessato e utilizzano modalità alternative (art. 161, comma 4, c.p.p.), devono fornire prova concreta dell'impossibilità di notificare al domicilio indicato; in mancanza la notifica alternativa non è valida.
  • La qualificazione del soggetto come 'senza fissa dimora' o l'indicazione di un domicilio diverso deve essere supportata da elementi documentali prima di ritenere legittima la mancata notifica al domicilio dichiarato.
  • La parte interessata che non è stata regolarmente avvisata dell'udienza camerale può ottenere l'annullamento del provvedimento e il rinvio per un nuovo giudizio, con ripetizione del contraddittorio.
  • In situazioni analoghe, difensore e interessato devono verificare la correttezza delle notifiche e, in caso di omissione, proporre tempestivamente i rimedi (ricorso per cassazione o segnalazione al giudice) richiamando la giurisprudenza che tutela il contraddittorio.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.