Cassazione Civile, Ordinanza n. 39853/2021 del 14/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un verbale elevato per circolazione di un veicolo sottoposto a sequestro senza la copertura assicurativa obbligatoria per la responsabilità civile. A seguito dell'accertamento del 16 marzo 2016, il Prefetto disponeva la confisca dell'autovettura di proprietà del ricorrente per mancato adempimento degli obblighi relativi all'assicurazione. Il proprietario proponeva opposizione, poi rigettata dal Giudice di pace e successivamente dall'appello al Tribunale di Marsala. In cassazione deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 193, comma 4, cod. str. e dell'art. 12 preleggi, sostenendo di avere già attivato una copertura assicurativa per sei mesi, dal 13 novembre 2013 al 13 marzo 2016, e che quindi la norma non richiedesse il pagamento di un nuovo premio semestrale decorrente dall'accertamento, essendo sufficiente la copertura già esistente o comunque una semestralità calcolata in relazione al periodo residuo.
La decisione
La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e ha confermato la decisione impugnata. Ha interpretato l'art. 193 cod. str. nel senso che, ai fini della restituzione del veicolo sequestrato, l'interessato deve corrispondere il premio di assicurazione per almeno sei mesi a partire dal momento in cui chiede la restituzione, perché la norma non tutela la semplice continuità formale del rapporto assicurativo ma mira a consentire la ripresa della circolazione solo dopo aver garantito ai terzi una copertura effettiva e congrua per un periodo minimo di sei mesi. Ha quindi rigettato il ricorso e ha dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 193 cod. str.
Quando l'interessato effettua pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202, corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi e garantisce il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro, l'organo di polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo all'avente diritto, dandone comunicazione al prefetto.
La Corte afferma che il pagamento del premio per almeno sei mesi è una condizione autonoma e attuale per ottenere la restituzione del veicolo, finalizzata a garantire una copertura assicurativa effettiva e congrua per la futura circolazione.
art. 12 preleggi
Richiamato dal ricorrente a sostegno dell'interpretazione letterale e sistematica della norma, ma la Corte ritiene infondata la lettura proposta perché incompatibile con la ratio dell'art. 193 cod. str.
art. 1901 c.c.
Richiamato solo in negativo: la Corte precisa che la disciplina dell'art. 193 cod. str. non è diretta a tutelare la continuità o il ripristino del contratto assicurativo, come nel meccanismo civilistico della sospensione per mancato pagamento del premio.
art. 203 cod. str.
Il verbale stesso costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 203, comma 3.
Norma richiamata incidentalmente per descrivere gli effetti del verbale trasmesso al prefetto.
art. 213 cod. str.
... e il veicolo è confiscato ai sensi dell'articolo 213.
Norma richiamata per indicare la conseguenza finale della mancata regolarizzazione nei termini.
art. 202 cod. str.
Richiamato come parametro del pagamento in misura ridotta che, insieme alla copertura assicurativa e al pagamento delle spese, consente la restituzione del veicolo.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, legge n. 228/2012
Richiamato come norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Ai fini della restituzione di un veicolo sequestrato per mancanza di assicurazione obbligatoria, la norma richiede non solo il pagamento della sanzione e delle spese, ma anche la stipula o il rinnovo della copertura per almeno sei mesi, da valutarsi al momento della richiesta di restituzione.
- La previsione del "premio di assicurazione per almeno sei mesi" è funzionale a garantire una tutela effettiva dei terzi e non a preservare la mera continuità del rapporto assicurativo già esistente.
- Non è consentita un'interpretazione che riduca la durata minima di copertura in ragione del tempo già trascorso dalla polizza precedente, se tale lettura frustra la finalità preventiva della norma.
- Quando il ricorso per cassazione è manifestamente infondato, la Corte rigetta il ricorso e dà atto, ove dovuto, dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
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