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Ordinanza

Ordinanza n. 2187/2026 - Roma, Sezione 1Q

Giustizia amministrativa202603366

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: esiti delle prove scritte di un concorso pubblico, con giudizio di non ammissione alla fase successiva per mancato raggiungimento della media di 21/30, valutazioni numeriche degli elaborati e criteri di correzione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato gli esiti delle prove scritte del concorso pubblico per l'assunzione di commissari tecnici biologi della Polizia di Stato, deducendo l'illegittimità della propria non ammissione alla fase successiva, determinata dal mancato raggiungimento della media di 21/30. Ha contestato, in particolare, le valutazioni numeriche attribuite ai due elaborati, rispettivamente pari a 18/30 e 20/30; i criteri di valutazione predeterminati dalla commissione, ritenuti privi di parametri applicativi verificabili; nonché, con riferimento alla tempistica della correzione, elementi ritenuti sintomatici di una valutazione non adeguatamente attenta. Sono stati prospettati vizi di irragionevolezza, contraddittorietà e disparità di trattamento.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo insussistente, a un sommario esame, il fumus boni iuris. Ha rilevato che il voto numerico, accompagnato da un giudizio sintetico, appariva sufficiente e adeguato a rendere comprensibile l'iter logico seguito dalla commissione nella valutazione delle prove scritte. Non sono stati ravvisati, allo stato, vizi di irragionevolezza, contraddittorietà o disparità tali da compromettere la legittimità dell'esito concorsuale. Il Collegio ha inoltre ritenuto che i criteri di valutazione fossero stati individuati dalla commissione nel verbale n. 1 del 23 ottobre 2025 e che i giudizi sugli elaborati dessero adeguata contezza della loro applicazione. Quanto alla durata della correzione, la mancata rilevazione del tempo effettivamente dedicato agli elaborati non è stata considerata, di per sé, indice di illegittimità, non risultando dimostrata una maggiore o minore attenzione nella specifica valutazione del candidato. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR l'ha respinta per l'insufficiente consistenza, allo stato degli atti, del fumus boni iuris.

Massime di principio

  • Nelle procedure concorsuali, il voto numerico accompagnato da un giudizio sintetico può essere sufficiente a rendere comprensibile l'iter logico della commissione, purché consenta di collegare la valutazione ai criteri predeterminati.
  • La contestazione dei criteri di valutazione delle prove scritte non è fondata quando i criteri siano stati previamente individuati dalla commissione e i giudizi sugli elaborati forniscano adeguata evidenza della loro applicazione.
  • La mancata rilevazione del tempo concretamente impiegato dalla commissione per correggere il singolo elaborato non integra, di per sé, un vizio di legittimità della valutazione, se non è dimostrato che tale circostanza abbia determinato una diversa attenzione o un trattamento deteriore per il candidato.
  • In sede cautelare, la sospensione degli esiti concorsuali richiede una plausibile dimostrazione di vizi di irragionevolezza, contraddittorietà o disparità di trattamento idonei a incidere sulla legittimità della valutazione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareEccesso di potereDifetto di motivazione

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