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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16670/2025 del 05/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente censura la sentenza per mancanza di motivazione o motivazione apparente, sostenendo che i giudici non avrebbero esplicitato l'iter logico-argomentativo né quanto alla sua responsabilità penale (compresa la causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.) né in relazione al trattamento sanzionatorio imposto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto che la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 73 d.lgs. n.159/2011 non depenalizzi il fatto nel caso concreto, perché dalla documentazione risulta che la patente dell'imputato era già stata revocata il 17/03/2004 a seguito della misura di prevenzione (decreto del 05/12/2003), perciò la condotta del 06/05/2021 resta punibile. Sull'ammissibilità del ricorso la Corte ha rilevato che le censure sono generiche e non indicano i punti specifici di carenza motivazionale; inoltre il ricorrente non può dedurre in cassazione questioni di responsabilità che non erano state devolute alla Corte d'appello (effetto di giudicato). Quanto alla quantificazione della pena, la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione, richiamando i parametri di cui all'art. 133 c.p. e la reiterazione della violazione.

Norme richiamate

  • art. 73, d.lgs. n. 159 del 2011

    la Corte costituzionale n. 116 del 2024 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 73 nella parte in cui prevede come reato la condotta di colui che – sottoposto a misura di prevenzione personale con provvedimento definitivo, ma senza che per tale ragione gli sia stata revocata la patente di guida – si ponga alla guida di un veicolo dopo che il titolo abilitativo gli sia stato revocato o sospeso a causa di precedenti violazioni del codice della strada

    La Cassazione ha rilevato che la pronuncia di incostituzionalità non opera nel caso concreto perché qui la revoca della patente era già intervenuta contestualmente alla misura di prevenzione (17/03/2004), dunque la fattispecie resta punibile.

  • art. 131-bis cod. pen.

    La questione relativa alla causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis (sospensione condizionale/estinzione per trattamenti terapeutico-riabilitativi, ecc.) era stata richiamata nell'impugnazione, ma la Cassazione rileva che censure relative a statuizioni di primo grado non devolute all'appello sono inammissibili in cassazione per effetto del giudicato.

  • art. 133 cod. pen.

    La Corte d'appello ha motivato il regime sanzionatorio richiamando i parametri di cui all'art. 133 c.p.; la Cassazione ha ritenuto tale motivazione sufficiente, anche alla luce della reiterazione della violazione.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 116 del 2024

    La pronuncia costituzionale ha limitato la punibilità prevista dall'art. 73 nelle ipotesi indicate, ma la Corte di Cassazione ha verificato che i presupposti per la non punibilità non ricorrono nel caso di specie (revoca patente anteriore alla contestata guida).

Massime di principio

  • In sede di ricorso per cassazione le censure devono essere specifiche: un'attacco generico alla motivazione è inammissibile se non indica i punti concreti di carenza.
  • Questioni riguardanti statuizioni di primo grado che non siano state oggetto di specifico motivo di appello diventano operative in termini di giudicato e non possono essere dedotte in cassazione.
  • Una pronuncia di incostituzionalità non opera automaticamente in favore dell'imputato: è necessario verificare i fatti concreti (es. data e motivo della revoca della patente) per stabilire se la depenalizzazione sia applicabile.
  • La dosimetria della pena è adeguatamente motivata se il giudice richiama i parametri dell'art. 133 c.p. e dà ragione della scelta (es. reiterazione della condotta).
  • Il ricorso inammissibile può comportare condanne alle spese e, in mancanza di giustificazioni, al pagamento di somme alla Cassa delle ammende.

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