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Sentenza

Sentenza n. 425/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia - dell'ingiunzione di pagamento prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- notificata dal Comune di -OMISSIS-, dell'importo di Euro 9.000,00; - di ogni altro e diverso atto o provvedimento comunque connesso rispetto all'ingiunzione di pagamento impugnata.

Giustizia amministrativa202500683

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ingiunzione di pagamento di 9.000 euro per il mancato pagamento di una sanzione edilizia pecuniaria

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'ingiunzione di pagamento emessa ai sensi dell'art. 37, comma 1, d.P.R. 380/2001, sostenendo anzitutto che la sanzione pecuniaria fosse alternativa alla rimozione dell'abuso e alla rimessione in pristino e che, avendo presentato una pratica edilizia per rimuovere gli abusi, mancasse il presupposto per l'ingiunzione. Ha inoltre dedotto il difetto assoluto di motivazione sulla quantificazione della sanzione e prospettato la radicale nullità dell'atto. Nel corso del giudizio è emerso che gli abusi erano stati demoliti soltanto parzialmente, che il Comune aveva dapprima irrogato una sanzione di 4.500 euro e poi ingiunto il pagamento di 9.000 euro, e che vi erano incertezze sulla corretta qualificazione giuridica degli interventi: l'ingiunzione richiamava l'art. 33, commi 3 e 6-bis, d.P.R. 380/2001, mentre la relazione comunale richiamava l'art. 37, commi 1 e 3, dello stesso decreto, applicando inoltre un criterio di quantificazione non coincidente con quello normativo. Il TAR aveva quindi disposto acquisizioni istruttorie e, in sede cautelare, ordinato al Comune di chiarire il regime giuridico applicabile, l'eventuale esistenza di un vincolo paesaggistico, il criterio di calcolo e l'eventuale acquisizione del parere ministeriale previsto dalla legge.

La decisione

Il Comune, in esecuzione dell'ordinanza cautelare, ha revocato le sanzioni precedentemente emesse e ha adottato un nuovo provvedimento, irrogando una sanzione di 1.032 euro ai sensi dell'art. 37, comma 1, d.P.R. 380/2001, dopo aver chiarito che gli immobili non erano soggetti a vincolo paesaggistico ma ricadevano in zona A. Poiché il nuovo atto ha integralmente sostituito i provvedimenti impugnati e la ricorrente ha dichiarato di non avere interesse a impugnarlo, il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il Collegio ha escluso la condanna del Comune alle spese: la sanzione originaria non era ingiustificata, poiché la demolizione degli abusi era stata soltanto parziale e il proprietario risponde dell'abuso edilizio anche se non ne è l'esecutore materiale; tuttavia, la determinazione originaria della sanzione era stata non correttamente effettuata. In ragione della peculiarità della vicenda, le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 37 d.P.R. 380/2001

    La sanzione pecuniaria è stata ritenuta astrattamente giustificata in presenza di abusi edilizi non integralmente rimossi; tuttavia, il Comune doveva chiarire la corretta qualificazione dell'intervento, applicare il criterio legale di quantificazione e verificare l'eventuale necessità del parere ministeriale previsto dalla disposizione.

  • art. 33 d.P.R. 380/2001

    Il richiamo all'art. 33 ha imposto di chiarire se gli interventi costituissero ristrutturazione edilizia abusiva su immobile vincolato, fattispecie diversa da quella dell'intervento eseguito in zona A in assenza della SCIA.

  • art. 60 c.p.a.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previa avvertenza alle parti della possibile conversione della trattazione cautelare in decisione di merito.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, determinata dalla sostituzione integrale degli atti impugnati con un nuovo provvedimento non più contestato dalla ricorrente.

Massime di principio

  • La sostituzione integrale dell'atto impugnato con un nuovo provvedimento determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, quando il ricorrente dichiari di non avere interesse a impugnare il nuovo atto e non residuino utilità concrete derivanti dall'esame dell'atto originario.
  • La demolizione soltanto parziale di un abuso edilizio non esclude, di per sé, l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dalla disciplina edilizia, poiché non equivale all'integrale rimessione in pristino.
  • Il proprietario dell'immobile risponde dell'abuso edilizio anche quando non ne sia stato l'esecutore materiale.
  • La sanzione edilizia pecuniaria deve essere adottata previa corretta qualificazione dell'intervento abusivo e deve essere quantificata applicando il criterio previsto dalla disposizione normativa richiamata; l'amministrazione non può sostituirlo con un criterio autonomamente elaborato.
  • La diversa qualificazione dell'abuso come ristrutturazione edilizia su immobile vincolato oppure come intervento realizzato in zona A in assenza del titolo edilizio rilevante incide sulla disciplina sanzionatoria applicabile e deve essere esplicitata dall'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniInvalidità del provvedimentoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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