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Sentenza

Sentenza del 10/02/2017 n. 1254 - Comm. Trib. Prov. Milano

IMPOSTA DI REGISTRO - Servizio di approvvigionamento, trattamento e distribuzione dell'acqua pubblica - Rettifica del valore dichiarato dalle parti.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava una cessione di ramo d’azienda avente a oggetto il servizio di approvvigionamento, trattamento e distribuzione dell’acqua pubblica. L’Amministrazione finanziaria aveva ritenuto non congruo il corrispettivo dichiarato dalle parti, procedendo alla rettifica del valore ai fini dell’imposta di registro. Il contribuente ha sostenuto che il prezzo non fosse il risultato di una libera negoziazione privata, ma fosse imposto o comunque condizionato da vincoli legislativi e dall’esito di un complesso procedimento amministrativo regolato da norme speciali.

La decisione

La rettifica è stata ritenuta illegittima. Il contratto di cessione è stato considerato lo strumento civilistico attraverso cui è stato formalizzato l’esito di un procedimento amministrativo speciale. Poiché il corrispettivo doveva rispettare vincoli normativi e non era liberamente determinabile dalle parti, non poteva essere automaticamente sottoposto a rettifica ai fini dell’imposta di registro sulla base di una diversa valutazione dell’Amministrazione finanziaria.

Norme richiamate

  • Disciplina dell'imposta di registro

    La possibilità di rettificare il valore dichiarato nel contratto non può essere applicata in modo automatico quando il corrispettivo è determinato o fortemente condizionato da vincoli legislativi e da un procedimento amministrativo speciale.

  • Norme speciali sul servizio pubblico di approvvigionamento, trattamento e distribuzione dell'acqua

    Il servizio pubblico e il relativo procedimento amministrativo incidono sulla determinazione del corrispettivo, limitando la libertà negoziale delle parti e rendendo non appropriata una rettifica fondata esclusivamente su criteri ordinari di mercato.

Massime di principio

  • Quando il prezzo di una cessione d'azienda o di ramo d'azienda è determinato da legge, concessioni, tariffe, provvedimenti amministrativi o procedure pubbliche, l'Amministrazione non può presumere automaticamente che il valore dichiarato sia frutto di una libera contrattazione.
  • Ai fini dell'imposta di registro, la rettifica del valore richiede una valutazione concreta delle modalità con cui il corrispettivo è stato determinato e dell'eventuale presenza di vincoli esterni alla volontà delle parti.
  • La forma civilistica del contratto non esclude che il suo contenuto economico sia il risultato di un procedimento amministrativo: in tal caso occorre considerare anche tale procedimento per valutare la congruità del prezzo.
  • La presenza di vincoli pubblicistici non rende in ogni caso intangibile il valore dichiarato, ma impone all'Amministrazione di dimostrare perché, nonostante tali vincoli, il corrispettivo sia inadeguato o non corrisponda al valore effettivamente attribuibile all'operazione.

Testo integrale

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