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Sentenza

Sentenza n. 87/2026 - Ancona, Sezione 1

per l’annullamento della nota del Presidente del Tribunale di Macerata prot. n. 1393 del 4 settembre 2013, della nota del Presidente del Tribunale di Macerata prot. n. 141 del 10 settembre 2013, della nota del Presidente del Tribunale di Macerata prot. n.1433 del 10 settembre 2013, della nota del Presidente del Tribunale di Macerata n. 1439 del 11 settembre 2013, nonché in parte qua delle linee guida del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi per l’attuazione della procedura di utilizzo dell'immobile ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 155/2012; del provvedimento in data 5 settembre 2013 emesso dal Ministero della Giustizia;

Giustizia amministrativa201300678

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti attuativi dell’accorpamento del Tribunale subprovinciale al Tribunale circondariale, comprese le note del Presidente del Tribunale accorpante, le linee guida ministeriali e il provvedimento del Ministero della Giustizia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha impugnato gli atti con cui è stato attuato l’accorpamento del Tribunale subprovinciale al Tribunale circondariale, deducendo: a) eccesso di potere per irragionevolezza, poiché il tribunale soppresso costituiva un presidio giudiziario efficiente e virtuoso; b) violazione dell’art. 22 l. n. 97/1994, per mancata acquisizione del parere preventivo del sindaco del comune montano; c) illegittimità costituzionale dei d.lgs. n. 155/2012 e n. 156/2012 per eccesso di delega ex art. 76 Cost., in ragione dell’asserita eterogeneità della legge di delegazione, approvata mediante conversione di decreto-legge, e delle modalità parlamentari di approvazione. La questione di costituzionalità è stata prospettata anche alla luce di un sopravvenuto disegno di legge diretto a rivedere la geografia giudiziaria. Il Ministero ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di una posizione giuridica differenziata del Comune.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità, riconoscendo al Comune la legittimazione a impugnare provvedimenti che incidono negativamente sulla realtà comunale sotto il profilo socioeconomico. Nel merito, ha esaminato prioritariamente la questione di costituzionalità e l’ha ritenuta manifestamente infondata, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 237/2013, secondo cui la disciplina della riorganizzazione degli uffici giudiziari era omogenea rispetto al decreto-legge di conversione e rispettava i vincoli procedurali dell’art. 72 Cost.; è stata inoltre esclusa la rilevanza del successivo disegno di legge, in quanto mero progetto privo di valore normativo. Essendo gli atti impugnati meramente esecutivi della disciplina legislativa, immune da censure costituzionali, sono stati respinti anche gli ulteriori motivi. Quanto alla mancata acquisizione del parere del sindaco previsto dall’art. 22 l. n. 97/1994, il Collegio ha affermato la prevalenza delle disposizioni legislative successive e incompatibili sulla disciplina anteriore. È stata inoltre ritenuta non sufficiente la positiva performance del tribunale soppresso a dimostrare l’irragionevolezza della riforma, in assenza di prova delle concrete difficoltà di accesso alla giustizia derivanti dalla soppressione. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 76 Cost.

    La censura di eccesso di delega avverso i decreti legislativi di riorganizzazione giudiziaria è stata ritenuta manifestamente infondata alla luce della precedente pronuncia della Corte costituzionale.

  • art. 72 Cost.

    La Corte costituzionale, richiamata dal TAR, ha ritenuto rispettati l’esame in sede referente e la riserva di Assemblea, anche nel procedimento di conversione del decreto-legge con delega legislativa.

  • art. 22 l. n. 97/1994

    gli uffici statali esistenti nei comuni montani possono essere accorpati previo parere dei loro sindaci

    La disposizione anteriore è stata ritenuta recessiva, in caso di incompatibilità, rispetto alla successiva disciplina legislativa che ha disposto la riorganizzazione e la soppressione degli uffici giudiziari.

  • l. n. 148/2011

    La legge di conversione e delegazione ha costituito la base normativa della riorganizzazione della geografia giudiziaria; la relativa disciplina è stata ritenuta costituzionalmente valida.

  • d.lgs. n. 155/2012

    Il decreto legislativo ha disposto, tra l’altro, la soppressione del tribunale subprovinciale; gli atti amministrativi attuativi sono stati qualificati come meramente esecutivi.

  • d.lgs. n. 156/2012

    Il decreto legislativo ha disciplinato l’accorpamento della circoscrizione giudiziaria al tribunale circondariale; la relativa disciplina non è stata ritenuta viziata da eccesso di delega.

  • art. 73 c.p.a.

    La questione di costituzionalità è stata ulteriormente argomentata con memoria depositata in vista della decisione.

Massime di principio

  • Un ente locale è legittimato a impugnare gli atti amministrativi che incidono negativamente sulla realtà comunale sotto il profilo socioeconomico, in quanto portatore di un interesse pubblico differenziato riconosciuto dall’ordinamento.
  • Quando gli atti amministrativi impugnati costituiscono attuazione vincolata di una disciplina legislativa, l’accoglimento delle censure rivolte agli atti presuppone l’illegittimità costituzionale o comunque l’illegittimità della disciplina legislativa posta a fondamento.
  • La riorganizzazione degli uffici giudiziari diretta a conseguire risparmi di spesa e maggiore efficienza non è incompatibile, per materia, con una legge di conversione che intervenga su un decreto-legge concernente la razionalizzazione della spesa pubblica.
  • In caso di incompatibilità tra una disciplina anteriore che prevede il parere del sindaco per l’accorpamento di uffici statali nei comuni montani e una successiva disciplina legislativa speciale che dispone la riorganizzazione degli uffici giudiziari, prevale quest’ultima secondo il criterio cronologico, nei limiti dell’incompatibilità.
  • La mera efficienza del presidio amministrativo o giudiziario soppresso non dimostra l’irragionevolezza della riorganizzazione legislativa; occorre allegare e dimostrare concrete conseguenze pregiudizievoli, come specifiche difficoltà di accesso al servizio pubblico.

Come è indicizzato

MaterieRegioni e rapporti tra livelli di governoLegittimazione e interesse a ricorrereDecreti legislativi e testi unici
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativoFonti e atti normativi
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrerePrincipio di legalità e tipicitàRiserva di legge e gerarchia delle fontiQuestione di legittimità costituzionale

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