Cassazione Penale, Sentenza n. 13831/2023 del 03/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del 10/11/2022 che confermava la custodia cautelare in carcere applicata a IACONO per plurimi reati (associazione finalizzata al narcotraffico, reati contro la pubblica amministrazione nella qualità di Sovrintendente capo della Polizia di Stato, cessioni di stupefacenti e falso). L'unico motivo dedotto denunciava violazione di legge e travisamento nella valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori "CAPODIECI" e "MANDRAGONA" (sostenendo che fossero da interpretare come vendetta o inattendibili), e contestava la gravità indiziaria su vari capi (in particolare l'imputazione di avere sostituito reperti di droga sequestrati e la responsabilità per le cessioni indicate al capo k), nonché la possibile mancanza di riscontri e/o l'esistenza di altre fonti per le informazioni attribuite ai collaboratori).
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. Il giudice di legittimità ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse esaminato compiutamente il compendio indiziario composto dalle dichiarazioni dei collaboratori ("CAPODIECI", "MANDRAGONA", "SATORNINO", "GIAQUINTA"), dalle intercettazioni e dai riscontri materiali (tra cui la sostituzione di reperti e il rinvenimento di materiali utilizzati per la sostituzione). È stato confermato che le dichiarazioni dei collaboratori, se intrinsecamente attendibili e corroborate da riscontri estrinseci individualizzanti, possono costituire gravi indizi ai sensi dell'art. 273 c.1 c.p.p.; che la presunta motivazione vendicativa non esclude automaticamente la credibilità se le dichiarazioni trovano riscontro; e che l'interpretazione delle intercettazioni e del linguaggio criptico è questione di merito non sindacabile in cassazione salvo manifesta illogicità. Il Tribunale ha altresì escluso che sussistano elementi tali da configurare agente provocatore e ha ritenuto compatibile il concorso tra reato associativo e reati di corruzione. In conclusione il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e disposta la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 c.1-ter disp.att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 309 c.p.p.
Norma richiamata per l'ambito procedimentale: il Tribunale ha confermato l'ordinanza adottata ai sensi dell'art. 309 c.p.p. (misure cautelari in sede di riesame).
art. 273 c.p.p.
Le dichiarazioni dei collaboratori integrate dall'art. 192 c.3 e 4 sono valutate ai fini della gravità indiziaria; occorrono riscontri estrinseci individualizzanti per farne fonte di gravi indizi.
art. 192 c.p.p. c.3
Riferimento al regime probatorio delle dichiarazioni di parte; la Corte sottolinea che le censure sulla valutazione probatoria debbono colpire vizi logici della motivazione e non chiedere una rivalutazione globale del materiale probatorio.
art. 606 c.p.p. c.1 lett. e)
La Cassazione ricorda i limiti del ricorso per vizio di motivazione: in tema di giudizio cautelare è consentita la verifica della adeguatezza delle ragioni ai canoni della logica, non la riconsiderazione delle valutazioni di fatto già compiute.
art. 74 D.P.R. n. 309/1990
Norma che disciplina l'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti; il Tribunale ha ritenuto configurabile l'associazione (sito 'Bronx') sulla base delle dichiarazioni e dei riscontri.
art. 11 legge n. 63/2001
Richiamata per l'introduzione dell'art. 273 c.1-bis c.p.p., che disciplina la rilevanza delle dichiarazioni dei collaboratori e coindagati nella formazione dei gravi indizi.
art. 94 disp.att. c.p.p. c.1-ter
Norma richiamata per gli adempimenti relativi all'esecuzione delle spese processuali da parte dell'istituto penitenziario; la Corte dispone la trasmissione al direttore dell'istituto per gli adempimenti di legge.
Massime di principio
- Le dichiarazioni di collaboratori o coindagati possono costituire gravi indizi se, oltre a essere intrinsecamente attendibili, sono corroborate da riscontri estrinseci specifici e individualizzanti.
- La mera circostanza che un collaboratore abbia motivi di astio o vendetta non annulla automaticamente la credibilità delle sue dichiarazioni se tali dichiarazioni trovano riscontri oggettivi.
- In sede di impugnazione per vizio di motivazione il giudice di legittimità verifica la logicità e l'adeguatezza delle ragioni del giudice di merito, ma non può sostituirsi a quest'ultimo nella valutazione del materiale probatorio salvo manifesta illogicità.
- L'interpretazione di intercettazioni, anche se criptiche, è questione di merito rimessa al giudice a cui spetta valutare coerenza e significato in base alle massime di esperienza; la cassazione può sindacare solo la manifesta illogicità o irragionevolezza della motivazione.
- La ricostruzione del "modus operandi" dedotta da più dichiarazioni concordanti e da riscontri materiali rafforza la gravità indiziaria anche se singoli elementi potrebbero avere spiegazioni alternative (es. intervento di terzi).
- Per contestare efficacemente una misura cautelare fondata su dichiarazioni collaborative è necessario dimostrare vizi logici nella motivazione o l'assenza di riscontri obiettivi, non limitarsi a prospettare una diversa lettura del materiale probatorio.
- L'ipotesi dell'agente provocatore richiede elementi probatori specifici (ad es. autorizzazioni o condotte eccedenti i compiti istituzionali) per essere valutata come causa di esclusione; l'assenza di tali elementi rende la doglianza infondata.
- Il reato associativo può concorrere con reati di corruzione quando la condotta del pubblico ufficiale rafforza o agevola l'attività del sodalizio; la connessione tra le condotte non esclude la punibilità autonoma dei reati commessi.
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