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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13855/2026 del 16/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello aveva confermato la condanna di una imputata per avere reso false dichiarazioni nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, reato contestato ai sensi dell'art. 95 d.P.R. n. 115/2002. Con il ricorso per cassazione la difesa deduceva violazione di legge e mancanza di motivazione, sostenendo che il reato fosse già prescritto in primo grado perché, a seguito del bilanciamento tra attenuanti e recidiva contestata ex art. 99, quarto comma, c.p., la pena da assumere come parametro per calcolare il termine di prescrizione non avrebbe dovuto tener conto dell'aggravante ritenuta neutralizzata. Veniva inoltre chiesta la rimessione della questione alle Sezioni Unite, per asserito contrasto giurisprudenziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo manifestamente infondata la tesi difensiva. Ha affermato che, ai fini del calcolo del tempo necessario a prescrivere, la disciplina dell'art. 157, commi 2 e 3, c.p. non consente di attribuire rilievo al giudizio di prevalenza o equivalenza tra circostanze aggravanti e attenuanti, poiché tali disposizioni escludono l'applicazione dell'art. 69 c.p. nella determinazione della pena-base per la prescrizione. È stata quindi considerata irrilevante, nel calcolo del termine prescrizionale, la circostanza che le attenuanti fossero state giudicate equivalenti o prevalenti sulla recidiva. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 95 d.P.R. n. 115/2002

    norma incriminatrice relativa alle false dichiarazioni rese nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che ha fondato la condanna confermata in appello

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge ed erronea applicazione della legge penale

  • art. 157, commi 2 e 3 c.p.

    disciplina il termine di prescrizione e impone di assumere come base la pena prevista per il reato senza applicare il giudizio di equivalenza/prevalenza di cui all'art. 69 c.p.

  • art. 69 c.p.

    il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti non opera ai fini della determinazione del termine di prescrizione

  • art. 99, quarto comma, c.p.

    recidiva contestata nel giudizio di merito; la Corte richiama il principio per cui, se configurata come aggravante ad effetto speciale, rileva comunque nel calcolo della prescrizione anche se subvalente

  • art. 99 c.p.

    richiamato in relazione alla recidiva, considerata ai fini del computo della prescrizione

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle Ammende, in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Ai fini del calcolo del termine di prescrizione occorre avere riguardo alla pena prevista per il reato, senza che il giudizio di prevalenza o equivalenza tra circostanze aggravanti e attenuanti possa neutralizzare l'aggravante ai fini del computo.
  • La recidiva che integri una circostanza aggravante ad effetto speciale deve considerarsi applicata nel calcolo della prescrizione anche quando sia stata ritenuta subvalente nel giudizio di bilanciamento con le attenuanti.
  • La disciplina della prescrizione dettata dall'art. 157 c.p. prevale sulla diversa valutazione operata ex art. 69 c.p., che non incide sul parametro di commisurazione del tempo necessario a prescrivere.
  • È manifestamente infondato il ricorso che deduca la prescrizione assumendo la irrilevanza dell'aggravante ad effetto speciale per effetto del bilanciamento con le attenuanti, quando il dato normativo esclude tale operazione.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle Ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reato

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