Cassazione Civile, Ordinanza n. 26549/2021 del 30/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un pignoramento presso terzi eseguito dall'agente della riscossione, ai sensi dell'art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973, nei confronti di un credito vantato dal debitore verso l'ente previdenziale. L'agente aveva intimato al terzo di pagare direttamente l'intero importo dovuto. Il debitore aveva proposto opposizione all'esecuzione chiedendo la sospensione dell'efficacia dell'ordine, ma il giudice dell'esecuzione era intervenuto solo dopo che il terzo aveva già eseguito il pagamento. Il debitore ha quindi convenuto in giudizio l'agente della riscossione e il terzo pignorato chiedendo la restituzione della somma corrispondente alla parte del credito che riteneva impignorabile. In appello il terzo è stato condannato in solido con l'agente della riscossione; l'ente ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 48 bis e 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 2033 c.c., sostenendo di non essere tenuto a valutare l'impignorabilità del credito e di avere legittimamente eseguito l'ordine di pagamento in assenza di sospensione del giudice dell'esecuzione.
La decisione
La Corte ha ritenuto manifestamente fondato il ricorso. Ha affermato che, nella procedura di pignoramento presso terzi ex art. 72 bis d.P.R. n. 602 del 1973, il terzo pignorato non è legittimato a sindacare l'eventuale impignorabilità totale o parziale del credito del debitore, poiché tale questione riguarda il rapporto tra creditore procedente e debitore esecutato. In assenza di un provvedimento di sospensione del giudice dell'esecuzione, il terzo deve eseguire l'ordine di pagamento ricevuto. La Corte ha anche escluso la rilevanza dell'art. 48 bis d.P.R. n. 602 del 1973, trattandosi di disciplina diversa e riferita ai pagamenti della pubblica amministrazione al di fuori del processo esecutivo. Ha inoltre escluso che il terzo potesse essere destinatario dell'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c., poiché non aveva ricevuto un pagamento indebito. La sentenza impugnata è stata cassata sul punto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso nel merito rigettando la domanda del debitore nei confronti dell'INPS. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 72 bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
"ordine di pagamento diretto"; pignoramento in forma speciale
configura un vero e proprio pignoramento presso terzi in forma speciale, soggetto in via compatibile alla disciplina del processo esecutivo e alla direzione del giudice dell'esecuzione
art. 48 bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
disciplina una fattispecie diversa, relativa alla sospensione dei pagamenti della pubblica amministrazione fuori dal processo esecutivo; non può essere utilizzato per legittimare il sindacato del terzo pignorato sull'estensione del pignoramento ex art. 72 bis
art. 545 c.p.c.
le limitazioni di pignorabilità riguardano il rapporto esecutivo e possono essere fatte valere dal debitore con gli appositi rimedi, non dal terzo pignorato
art. 546 c.p.c.
il terzo, una volta notificato l'atto di pignoramento, deve vincolare l'importo indicato nell'ordine di pagamento
art. 615 c.p.c.
è il rimedio esperibile dal debitore per far valere l'impignorabilità del credito e chiedere la sospensione dell'esecuzione
art. 617 c.p.c.
richiamato come opposizione esperibile nel processo esecutivo e rilevante ai fini dell'intervento del giudice
art. 2033 c.c.
l'azione di ripetizione dell'indebito non è esperibile nei confronti del terzo che abbia eseguito legittimamente l'ordine di pagamento; essa, se del caso, riguarda l'agente della riscossione
Massime di principio
- Nel pignoramento presso terzi ex art. 72 bis d.P.R. n. 602 del 1973, il terzo destinatario dell'ordine di pagamento non può contestare la pignorabilità del credito del debitore, neppure sotto il profilo dei vincoli di destinazione o dei limiti quantitativi di pignorabilità.
- Le eccezioni relative all'impignorabilità, totale o parziale, del credito devono essere fatte valere dal debitore esecutato mediante l'opposizione all'esecuzione e gli altri rimedi propri del processo esecutivo; il terzo non ha legittimazione a sollevarle.
- In mancanza di un tempestivo provvedimento di sospensione del giudice dell'esecuzione, il terzo deve dare esecuzione all'ordine di pagamento ricevuto dall'agente della riscossione e non risponde verso il debitore per avere adempiuto.
- L'art. 48 bis d.P.R. n. 602 del 1973 disciplina una diversa ipotesi, estranea al processo esecutivo, e non incide sulla legittimazione del terzo pignorato nell'espropriazione presso terzi speciale.
- L'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. non può essere proposta contro il terzo che abbia eseguito un pagamento dovuto in forza dell'ordine di pignoramento; l'eventuale recupero della quota non pignorabile va cercato nei confronti del soggetto che ha ricevuto l'indebito pagamento.
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