Cassazione Civile, Ordinanza n. 29303/2021 del 21/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rilevato che, per effetto dell'adesione alla definizione agevolata e del pagamento effettuato, è venuto meno l'interesse del contribuente alla decisione sul ricorso. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e ha compensato le spese di lite.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dalla notifica al contribuente di due avvisi di accertamento per maggiori redditi riferiti agli anni d'imposta 2006 e 2007, emessi a seguito dell'applicazione del redditometro. Il contribuente aveva impugnato gli atti davanti alla CTP di Pavia, che aveva accolto il ricorso; la CTR Lombardia aveva poi accolto l'appello dell'Ufficio. In cassazione il contribuente ha proposto quattro motivi, ma nel corso del giudizio ha comunicato di avere aderito alla definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, con ammissione al beneficio e pagamento integrale di quanto dovuto, assumendo altresì l'impegno di rinunciare al giudizio e chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 6 del d.l. n. 193 del 2016
la definizione agevolata e l'adesione del contribuente, con pagamento dovuto e impegno alla rinuncia al giudizio, determinano il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del ricorso.
Massime di principio
- L'adesione del contribuente a una procedura di definizione agevolata della pretesa tributaria, accompagnata dal pagamento di quanto dovuto e dall'impegno a rinunciare al contenzioso, comporta la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso per cassazione.
- Quando sopravviene un fatto che elimina l'utilità concreta della pronuncia richiesta, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto sopravvenuto di interesse.
- In presenza di sopravvenuta carenza di interesse derivante da definizione della lite, la Corte può compensare le spese di giudizio.
Come è indicizzato
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