Sentenza del 21/04/2022 n. 12713 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società e i soci impugnavano avvisi di accertamento (IRAP e IRPEF, anno 2003) che recuperavano a tassazione un costo dichiarato ("quota utile associato" pari a Euro 204.777,00). Il motivo principale del ricorso era la violazione dell'art. 12, comma 7, della L. n. 212/2000: il Processo Verbale di Costatazione è stato redatto il 04.12.2008 mentre l'avviso di accertamento è stato notificato il 10.12.2008, quindi prima del decorso del termine dilatorio di 60 giorni previsto dalla norma. Sono state sollevate altresì plurime censure relative a motivazione degli atti, onere della prova, omissione di esame di fatti decisivi e presunte questioni di interposizione fittizia, ma la questione centrale (e decisiva in cassazione) è stata il mancato rispetto del termine dilatorio di 60 giorni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso relativo alla violazione del termine di 60 giorni previsto dalla L. n. 212/2000, art. 12, comma 7, ritenendo che l'avviso di accertamento fosse invalido sin dall'origine in assenza di prova, da parte dell'Amministrazione finanziaria, di specifiche e motivate ragioni di urgenza. La Corte ha precisato che il contraddittorio amministrativo precedente non sostituisce il rispetto del termine e che né la rilevanza degli imponibili né la prossimità della scadenza del termine decadenziale di accertamento giustificano l'anticipazione dell'atto. Decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 2, la Corte ha annullato gli avvisi di accertamento impugnati e ha condannato l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite (liquidate in Euro 4.000,00 più accessori). Gli ulteriori motivi di ricorso sono stati assorbiti.
Norme richiamate
L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7
Il termine dilatorio di 60 giorni tra la consegna del PVC e l'emanazione dell'avviso di accertamento è una garanzia inderogabile del contraddittorio; la sua inosservanza determina l'illegittimità dell'atto emesso 'ante tempus', salvo che l'Amministrazione provi specifiche ragioni di urgenza esistenti al momento dell'emissione.
D.Lgs. 31 maggio 1997, n. 218, art. 5-bis
"per chiedere la definizione agevolata sulla base del verbale"
Richiamato nella censura, riguarda termini per la definizione agevolata basata sul verbale; la Corte ha ritenuto assorbite le questioni secondarie dopo la decisione sul vizio procedimentale principale.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43
Il mero rischio di decadenza del potere di accertamento (prossimità del termine decadenziale) non costituisce, di per sé, motivo di urgenza idoneo a giustificare l'anticipazione dell'avviso rispetto al termine di 60 giorni.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42
Norme richiamate in relazione alle modalità di motivazione e accertamento; la Corte ha comunque deciso sull'illegittimità procedimentale senza entrare nel merito della ricostruzione sostanziale dei fatti.
Cass. S.U., 29 luglio 2013, n. 18184
Giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite) che interpreta l'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000 nel senso che l'inosservanza del termine dilatorio comporta l'illegittimità dell'atto salvo prova di specifiche ragioni di urgenza; onere della prova gravante sull'ufficio.
Cass. Sez. Un. cit., Cass. sez. VI-V, 16 marzo 2016, n. 5149
Conferma che la scadenza del termine decadenziale dell'azione accertativa non costituisce ragione di urgenza giustificativa per l'anticipazione dell'avviso rispetto al termine di 60 giorni.
Codice di Procedura Civile, art. 384, comma 2
Norma che consente alla Corte di Cassazione, se non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, di decidere il merito della controversia; applicata qui per decidere l'annullamento degli avvisi senza rinvio.
Massime di principio
- Il termine di 60 giorni previsto dall'art.12, comma 7, della L. n. 212/2000 è una garanzia sostanziale del contraddittorio e la sua inosservanza rende l'avviso di accertamento illegittimo, salvo che l'Amministrazione provi specifiche, concrete e contemporanee ragioni di urgenza.
- Spetta all'Amministrazione finanziaria provare l'esistenza di motivi di particolare e motivata urgenza che giustifichino l'anticipazione dell'atto rispetto al termine dilatorio; argomentazioni generiche (entità degli imponibili, prossimità del termine decadenziale) non sono sufficienti.
- Il contraddittorio amministrativo precedente (attività di cooperazione durante le verifiche) non è idoneo a sostituire il termine dilatorio di 60 giorni: la consegna del PVC e il relativo decorso temporale sono autonomi e devono essere rispettati.
- Se il giudice di legittimità accerta l'inosservanza del termine dilatorio senza che sussistano urgenti ragioni provate, può annullare gli atti impugnati e decidere nel merito senza rinvio (art. 384 c.p.c., comma 2).
- In situazioni analoghe, il contribuente ha buone possibilità di successo se dimostra la data del PVC e la data di notifica dell'avviso e contesta la prova dell'urgenza fornita dall'Amministrazione; l'onere probatorio dell'urgenza grava sull'ufficio.
- La rilevanza economica delle poste o la necessità di evitare la decadenza del potere di accertamento non dev'essere automaticamente intesa come giustificazione dell'anticipazione dell'atto: i principi di tutela del diritto di difesa prevalgono salvo prova contraria.
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