Sentenza del 21/04/2022 n. 335 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
Revocazione per errore di fatto - Contenuto del ricorso - Autosufficienza - Mancanza motivi fasi rescissoria - Inammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha dichiarato il ricorso in revocazione inammissibile per mancato rispetto del principio di autosufficienza del ricorso: il ricorso doveva contenere, a pena di inammissibilità, tutti gli elementi propri del ricorso introduttivo dell'appello originario e motivare autonomamente la domanda di revoca rispetto alla fase rescissoria; il rinvio generico ai motivi anteriori è insufficiente.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorso in revocazione era fondato su un presunto errore di fatto. Tuttavia il ricorrente non ha riprodotto nel nuovo atto tutti gli elementi e le argomentazioni richieste per un'impugnazione autonoma nella fase rescissoria, limitandosi a una generica richiesta di revoca e a un rinvio ai motivi dell'originario ricorso.
Norme richiamate
Disciplina generale del ricorso in revocazione nel codice di procedura civile
Il ricorso in revocazione richiede un atto autosufficiente e motivato: deve contenere tutti gli elementi richiesti per l'impugnazione e indicare chiaramente i fatti nuovi o l'errore di fatto dedotto. Non è ammesso limitarsi a un generico rinvio al ricorso originario.
Principio di autosufficienza del ricorso
Il principio impone che ogni impugnazione sia comprensibile e valutabile autonomamente dal giudice sulla base del testo del ricorso stesso; in assenza di autosufficienza si configura inammissibilità per carenza di motivazione e di indicazione dei mezzi di prova o dei presupposti della domanda rescissoria.
Massime di principio
- Il ricorso in revocazione deve essere autosufficiente: va riprodotto nel nuovo atto tutto quanto è necessario per l'impugnazione, non è ammesso il mero rinvio ai motivi dell'originario ricorso.
- Per la revocazione per errore di fatto è necessario indicare con precisione quale fatto si ritiene errato, in che modo l'errore ha inciso sulla decisione e fornire, se occorre, nuovi elementi di prova o spiegare perché tali elementi non erano disponibili precedentemente.
- La mancanza di adeguata motivazione nel ricorso determina l'inammissibilità: i requisiti formali e di contenuto del nuovo atto sono sostanziali e condizionano l'esame della domanda rescissoria.
- In situazioni analoghe è consigliabile redigere un ricorso distinto e completo, con esposizione chiara dei fatti, dei punti di diritto coinvolti, delle prove e del collegamento causale tra l'errore di fatto dedotto e l'ingiustizia della sentenza impugnata.
- Se si intende utilizzare precedenti deduzioni già svolte in atti anteriori, occorre comunque riassumerle e motivarle nel ricorso in revocazione, evitando rinvii puri che impediscano l'autonoma valutazione del nuovo atto.
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