Sentenza del 21/04/2022 n. 153 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
Brevetti industriali - Sfruttamento - Costi pagati a società estere - Deduzioni - Operazioni oggettivamente inesistenti - Presunzioni - Onere prova
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente aveva dedotto costi per royalties pagate a una società estera per lo sfruttamento di due brevetti industriali relativi a componenti per reti di telecomunicazioni; l'Agenzia contestò l'inesistenza oggettiva delle operazioni e la mancata deducibilità dei costi per carenza dei requisiti di certezza e inerenza (art. 109 TUIR), nonché l'illegittimità di note di credito emesse oltre il termine di un anno (art. 26 DPR 633/1972). L'Ufficio si fondò su una serie di presunzioni gravi, precise e concordanti: i brevetti non erano registrati alla data del contratto (depositati mesi dopo), la contribuente non documentò l'effettivo utilizzo dei brevetti né ricavi correlati, le royalties fatturate non risultavano congruenti con il contratto e furono modificate verbalmente, la società beneficiaria risultava collegata a paesi a fiscalità privilegiata e i flussi di denaro erano indirizzati verso tali giurisdizioni.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale, in riassunzione, ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate confermando la legittimità degli avvisi di accertamento relativi agli anni 2004-2006: i costi per royalties sono stati ritenuti indeducibili per oggettiva inesistenza delle operazioni e per mancanza dei requisiti di certezza e inerenza previsti dall'art. 109 TUIR; è stata altresì confermata la contestazione IVA relativa alle note di credito emesse oltre il termine annuale. La Corte ha compensato integralmente le spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 109 TUIR
I costi sono deducibili solo se certi e inerenti all'attività. In mancanza di prova da parte del contribuente sull'effettivo utilizzo e sulla correlazione dei ricavi, l'amministrazione può disconoscere la deducibilità.
art. 26 DPR 633/1972
La variazione in diminuzione dell'IVA è ammessa oltre l'anno solo nei casi tassativamente indicati (nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per abbuoni/sconti contrattuali). Rettifiche operate molti anni dopo devono essere provate e rientrare nelle ipotesi previste; mere contestazioni dei clienti non bastano.
art. 14, comma 4-bis, legge 537/1993 (modificato dall'art.8, comma 1, d.l. 16/2012)
La modifica ha circoscritto l'indeducibilità dei costi relativi a beni/servizi utilizzati per reati al caso in cui l'azione penale sia stata esercitata; tuttavia la Corte ha ritenuto che qui l'indeducibilità sia fondata sul principio generale dell'art. 109 TUIR in presenza di operazioni oggettivamente inesistenti, senza necessità che sia perseguito penalmente il fatto.
principio giurisprudenziale sulla notifica presso articolazione diversa dell'Agenzia (Cass. 26 ottobre 2016, n.21621 e altre)
La notifica di un atto dell'Agenzia delle Entrate presso una sua articolazione diversa, benché non territorialmente competente, non determina nullità o decadenza dell'impugnazione: l'Agenzia è organo unitario e l'onere di trasmissione all'ufficio competente grava sull'Amministrazione.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione fiscale articola presunzioni 'gravi, precise e concordanti' sull'inesistenza delle operazioni, l'onere di provare l'effettività, la certezza e l'inerenza dei costi ricade sul contribuente.
- La mancata registrazione del brevetto (o il deposito successivo alla stipula del contratto) costituisce elemento fortemente indiziario di inesistenza oggettiva dei diritti ceduti, se non corredato da prova di adeguate garanzie/accordi che giustifichino l'acquisto anticipato.
- Documenti generici o tardivi (ad es. perizie depositate in fase di riassunzione) hanno scarso valore se non collegati a evidenze contabili o contrattuali precise che dimostrino l'utilizzo effettivo e i ricavi derivanti dall'impiego del bene immateriale.
- Variazioni significative di corrispettivi pattuiti (soprattutto se operate verbalmente) e l'uso di strutture societarie in paradisi fiscali aumentano la ragionevole valutazione di operazioni elusive o inesistenti.
- Le rettifiche IVA in diminuzione sono ammesse oltre il termine annuale solo nei casi espressamente previsti dall'art. 26 DPR 633/1972; il contribuente deve produrre documentazione probatoria che inquadri la rettifica in una di tali fattispecie.
- Anche se una fattispecie non sfocia in procedimento penale, l'Amministrazione può negare la deducibilità ai sensi dell'art. 109 TUIR quando mancano requisiti di certezza e inerenza; la norma penale sull'indeducibilità legata a reati non esclude il controllo fiscale basato su elementi civilistici/tributari.
- La notifica dell'impugnazione presso una sede diversa dell'Agenzia non comporta in genere l'inammissibilità del ricorso: il contribuente deve tuttavia dimostrare di aver agito in buona fede e l'Amministrazione ha l'onere di trasmettere l'atto all'ufficio competente.
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