Sentenza del 21/04/2022 n. 562 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il sig. C. aveva registrato (28/06/2016) un contratto di locazione ad uso abitativo con la società Turismo s.r.l. optando per la cedolare secca. L'Ufficio notificò (07/06/2019) un avviso di liquidazione recuperando l'imposta di registro non versata più sanzioni e interessi, ritenendo che la cedolare secca non fosse applicabile perché la parte conduttrice era una società (richiamando le circolari n.26/2011 e n.12/2016). Il ricorrente contestò l'atto in primo grado sostenendo che i requisiti per la cedolare riguardano solo il locatore (persona fisica) e che l'Ufficio aveva illegittimamente esteso i requisiti al conduttore.
La decisione
In primo grado la Commissione Tributaria Provinciale di Venezia accolse il ricorso del contribuente annullando l'avviso, ritenendo che i requisiti dell'art.3 D.lgs. n.23/2011 ineriscano al locatore e non al conduttore e censurando l'interpretazione dell'Ufficio. La Direzione Provinciale di Venezia propose appello; il giudice d'appello ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che l'art. 3 co.6 D.Lgs. n.23/2011 esclude l'applicabilità della cedolare secca alle locazioni ad uso abitativo "effettuate nell'esercizio di un'attività d'impresa, o di arti e professioni" e che tale esclusione si applica indipendentemente dal fatto che l'attività sia esercitata dal locatore o dal conduttore. Pertanto è stata confermata la legittimità dell'Avviso di liquidazione e le spese di giudizio di entrambi i gradi sono state liquidate a carico del contribuente.
Norme richiamate
art. 3 D.Lgs. n. 23/2011 (co. 6)
le disposizioni in materia di 'cedolare secca' "non si applicano alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di un'attività d'impresa, o di arti e professioni"
Interpretazione letterale: l'esclusione dalla cedolare secca si applica a tutte le locazioni effettuate nell'esercizio di attività d'impresa o di arti e professioni, indipendentemente dal fatto che l'attività sia svolta dal locatore o dal conduttore; se uno dei due riveste tale qualità la cedolare non è applicabile.
Art. 23 Cost.
Richiamato dal ricorrente in primo grado per profili di legittimità costituzionale, ma non decisivo nella motivazione dell'appello che si è basato sull'interpretazione testuale della norma tributaria.
Circolare n. 26/2011
Invocata dall'Ufficio per escludere la cedolare quando il conduttore non è persona fisica; la Corte di merito ha tuttavia ribadito che le circolari di prassi non possono prevalere su una lettura diretta del testo normativo.
Circolare n. 12/2016
Richiamata dall'Ufficio in continuità con la precedente prassi; il giudice d'appello però conferma che l'articolato normativo, letto letteralmente, esclude la cedolare secca quando la locazione è effettuata nell'ambito di attività d'impresa/arti e professioni, a prescindere dalla prassi.
Massime di principio
- La cedolare secca per i contratti di locazione abitativa è esclusa quando la locazione è "effettuata nell'esercizio di un'attività d'impresa, o di arti e professioni": tale esclusione trova applicazione se tale qualificazione riguarda il locatore o il conduttore.
- Non rileva la finalità concreta della locazione (es. destinata ad alloggio per dipendenti): conta la circostanza che il contratto sia concluso nell'ambito dell'attività imprenditoriale/professionale di una delle parti.
- Le circolari dell'Agenzia delle Entrate possono orientare l'azione dell'Ufficio, ma non possono modificare il significato letterale di una norma; in caso di contrasto prevale l'interpretazione normativa che il giudice ritenga corretta.
- In situazioni ambigue (locatore persona fisica ma conduttore impresa/professionista) è prudente valutare preventivamente il rischio fiscale e considerare la possibile esclusione della cedolare secca: in caso di contestazione l'Amministrazione può recuperare imposta, sanzioni e interessi.
- In caso di avviso di liquidazione è possibile proporre ricorso, ma la giurisprudenza di merito ha orientamento favorevole all'Amministrazione quando il rapporto coinvolge soggetti che esercitano attività d'impresa o professionale.
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