Sentenza del 06/11/2019 n. 28560 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva notificato alla società un avviso di liquidazione dell'imposta e di irrogazione delle sanzioni, revocando le agevolazioni fiscali previste dalla L. n. 388 del 2000, art. 33, applicate all'acquisto di terreni effettuato con atto registrato il 23 luglio 2002. La revoca era motivata dalla mancata utilizzazione edificatoria dei terreni entro il termine quinquennale. La Commissione Tributaria Provinciale di Bari aveva respinto il ricorso della società e la Commissione Tributaria Regionale della Puglia aveva confermato tale decisione. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La decisione
Nel corso del giudizio di cassazione la società ha depositato istanza di estinzione per cessazione della materia del contendere, producendo documentazione attestante l'adesione alla definizione agevolata del 21 marzo 2017 e il pagamento integrale dell'importo richiesto da Equitalia S.p.A. La Corte di cassazione ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e ha compensato integralmente le spese tra le parti. Non vi è stata quindi una decisione di merito sui motivi del ricorso.
Norme richiamate
Legge n. 388 del 2000, art. 33
La norma prevedeva l'agevolazione fiscale applicata al trasferimento dei terreni. Nel caso esaminato, l'agevolazione era subordinata all'utilizzazione edificatoria dei terreni entro cinque anni; la mancata realizzazione di tale condizione aveva determinato la revoca dell'agevolazione e la richiesta delle maggiori imposte e sanzioni.
Massime di principio
- Quando il contribuente aderisce a una definizione agevolata e paga integralmente quanto dovuto, viene meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio sull'atto fiscale e il processo può essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- L'estinzione per cessazione della materia del contendere non equivale necessariamente a una vittoria nel merito: la Corte non decide se l'atto dell'amministrazione fosse legittimo o illegittimo.
- La definizione agevolata può consentire di chiudere la controversia pagando l'importo previsto dalla procedura, anche quando il contribuente abbia già perso nei precedenti gradi di giudizio.
- In assenza di una diversa decisione, le spese processuali possono essere compensate, con ciascuna parte che sostiene i propri costi.
- Le agevolazioni fiscali condizionate alla realizzazione di un determinato comportamento entro un termine devono essere conservate solo se il contribuente dimostra il rispetto della condizione prevista dalla legge; in caso contrario l'amministrazione può procedere alla revoca e al recupero delle imposte.
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