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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-182/20

Judgment of the General Court (Fifth Chamber) of 14 July 2021. — Griba Baumschulgenossenschaft landwirtschaftliche Gesellschaft v Community Plant Variety Office. — Plant varieties – Application for a Community plant variety right for the Gala Perathoner apple variety – Technical examination – Testing location – Equal treatment – Rights of the defence – Obligation to state reasons. — Case T-182/20

Giurisprudenza europea62020TJ0182

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso contro la decisione della Commissione di ricorso del CPVO relativa alla varietà di mela Gala Perathoner. Ha ritenuto non viziata da errore manifesto la valutazione tecnica, corretto il ricorso a un unico sito di prova designato dall’organo competente e infondate le doglianze su diritto di essere ascoltati e motivazione. La decisione conferma l’ampio margine tecnico del CPVO e la centralità dei protocolli ufficiali di prova.

Rinvio all’esito del controllo giurisdizionale della decisione CPVO su una domanda di diritto comunitario vegetale per la varietà di mela Gala Perathoner: legittimità del protocollo di prova, del sito di test e delle garanzie procedurali.

La questione giuridica

Se la Commissione di ricorso del CPVO avesse commesso errori di valutazione nel confermare il rigetto della domanda di privativa per mancanza di distinzione della varietà, in particolare: 1) per non aver imposto l’uso della regressione dell’amido per determinare l’epoca di raccolta/maturazione; 2) per aver considerato corretto il test in un unico sito climatico (Angers-Beaucouzé) e quindi nel respingere la censura di violazione del principio di parità di trattamento; 3) per aver negato una violazione del diritto di essere լսto; 4) per aver ritenuto sufficiente la motivazione della decisione impugnata.

Principio di diritto

Il Tribunale conferma che, nel controllo giurisdizionale delle valutazioni tecnico-scientifiche del CPVO in materia di privativa comunitaria vegetale, esso si limita al sindacato dell’errore manifesto; ne consegue che la scelta del protocollo di prova vincolante, del sito di esame designato dall’organo competente e dei metodi di valutazione non può essere censurata se conforme alle regole applicabili e non supportata da prova di un concreto effetto distorsivo. Inoltre, il diritto di essere ascoltati non è violato se la decisione non si fonda su elementi scientifici non comunicati, e l’obbligo di motivazione è rispettato quando la ragione della decisione emerge chiaramente dal contesto e consente al destinatario di comprenderne le ragioni e di contestarla utilmente.

Norme richiamate

  • Regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio
  • Regolamento (CE) n. 874/2009 della Commissione
  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 296 TFUE
  • Articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 53 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 73, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2100/94

Privativa comunitaria per la varietà di mela Gala Perathoner

La pronuncia riguarda un ricorso diretto proposto da Griba Baumschulgenossenschaft landwirtschaftliche Gesellschaft avverso la decisione della Commissione di ricorso del CPVO del 17 gennaio 2020, relativa a una domanda di diritto comunitario vegetale per la varietà di mela Gala Perathoner. Il Tribunale è chiamato a valutare la legittimità della valutazione tecnica e di alcune garanzie procedurali nel quadro del regolamento (CE) n. 2100/94.

Contesto normativo

La Corte richiama anzitutto il regime sostanziale delle privative comunitarie per ritrovati vegetali previsto dal regolamento (CE) n. 2100/94. In particolare:

  • l’articolo 6 subordina la concessione della privativa ai requisiti di distinzione, omogeneità, stabilità e novità;
  • l’articolo 7, paragrafo 1, definisce la distinta capacità di una varietà di essere chiaramente distinguibile da altre varietà di comune conoscenza;
  • gli articoli 55 e 56 disciplinano la prova tecnica, affidata a uno o più uffici competenti designati dal CPVO e svolta secondo i protocolli tecnici e le istruzioni del CPVO;
  • l’articolo 57 regola la trasmissione del rapporto di esame, le osservazioni del richiedente e l’eventuale esame complementare. La pronuncia richiama inoltre il protocollo CPVO TP/14/2 per il melo e la disciplina procedurale del Tribunale, oltre al regolamento (CE) n. 874/2009 per la competenza dell’organo designato.

Fatti e procedimento amministrativo

La società ricorrente aveva presentato nel 2009 domanda di privativa per la varietà Gala Perathoner, appartenente a Malus domestica Borkh. Il Consiglio di amministrazione del CPVO aveva incaricato GEVES, sito di prova di Angers-Beaucouzé, di svolgere l’esame tecnico. Il rapporto del 16 aprile 2015 concludeva che la varietà candidata non si distingueva chiaramente dalle varietà di riferimento Simmons e Annaglo. Dopo le osservazioni della richiedente, il CPVO respingeva la domanda nel 2016. Il ricorso amministrativo interno veniva respinto dalla Commissione di ricorso con decisione del 17 gennaio 2020.

Motivi dedotti dalla ricorrente

La ricorrente sollevava quattro motivi principali:

  • errore nella prova tecnica, perché non sarebbe stata usata la regressione dell’amido per stabilire il momento ottimale di raccolta e maturazione;
  • illegittimità della scelta del sito di prova di Angers-Beaucouzé e violazione del principio di parità di trattamento, in ragione della diversità climatica rispetto al luogo di sviluppo della varietà;
  • violazione del diritto di essere ascoltata, per mancata produzione di evidenze scientifiche sulla neutralità dei portinnesti usati;
  • violazione dell’obbligo di motivazione, per mancata considerazione di fatti e prove scientifiche asseritamente decisive.

Sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecniche

Il Tribunale ribadisce che, ai sensi dell’articolo 73, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2100/94, il suo controllo sulle valutazioni scientifiche e tecniche del CPVO è limitato all’errore manifesto di შეფასazione, dato il carattere complesso e specialistico delle verifiche sulla distintività. La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui essa non effettua un riesame completo della valutazione agronomica o scientifica, ma solo un controllo di legittimità esterno e limitato.

Primo motivo: uso della regressione dell’amido e portinnesti

Quanto alla regressione dell’amido, il Tribunale osserva che il protocollo CPVO TP/14/2 prevede che le osservazioni sui frutti siano effettuate al momento della maturità di consumo e definisce il tempo di raccolta come il momento ottimale di raccolta per ottenere frutti in condizioni ideali. Poiché le parti concordavano sul fatto che l’ufficio esaminatore aveva seguito il protocollo applicabile, il Tribunale conclude che non vi era errore manifesto nel ritenere che i dati quantitativi invocati dalla ricorrente non potessero essere utilizzati per dimostrare la distinta capacità se non previsti dal protocollo. Quanto ai portinnesti, il Tribunale rileva che il protocollo applicabile non menziona specifici cloni di portinnesto. La scelta dei portinnesti rientra dunque nel sapere specialistico degli esaminatori e la ricorrente non ha fornito elementi idonei a dimostrare un’effettiva incidenza di tale scelta sul colore dei frutti o sull’esito dell’esame tecnico. Anche su questo punto non emerge quindi alcun errore manifesto di valutazione.

Secondo motivo: sito di prova e parità di trattamento

Il Tribunale ricorda che il Consiglio di amministrazione del CPVO è competente a designare gli uffici di esame e che, per le varietà di melo appartenenti al gruppo di mutazione pertinente, GEVES era stato designato come unico sito di prova. La Corte richiama la giurisprudenza precedente, secondo cui la designazione univoca e preventiva dello stesso ufficio per tutte le varietà dello stesso gruppo di mutazione è coerente con il sistema del regolamento e con i principi di uguaglianza, certezza del diritto e trasparenza. Ne consegue che tutte le varietà dello stesso gruppo devono essere valutate nelle stesse condizioni. Il Tribunale osserva inoltre che il CPVO non aveva competenza a trasferire l’esame in un altro sito non designato dal Consiglio di amministrazione. Per questo motivo, la ricorrente non poteva utilmente invocare una violazione della parità di trattamento o pretendere un diverso luogo di prova sulla base delle sole differenze climatiche. Infine, l’articolo 57, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2100/94, relativo all’esame complementare, non consente di chiedere in via di revisione amministrativa un trasferimento del test in un sito completamente diverso solo perché ritenuto più adatto dal richiedente.

Terzo motivo: diritto di essere ascoltati

Il Tribunale richiama gli articoli 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali, che garantiscono il diritto di essere ascoltati e il diritto a una buona amministrazione. Tuttavia, chiarisce che la censura non può essere accolta perché la decisione impugnata non si fondava su studi scientifici esterni non comunicati, ma sul protocollo applicabile e sulla valutazione tecnica degli esperti. La mancata produzione di ulteriori evidenze scientifiche sulla questione dei portinnesti non ha quindi inciso sul diritto della ricorrente di far valere utilmente le proprie osservazioni.

Quarto motivo: obbligo di motivazione

Quanto alla motivazione, il Tribunale applica l’articolo 75 del regolamento (CE) n. 2100/94 e l’articolo 296 TFUE, ribadendo che la motivazione deve indicare in modo chiaro e inequivoco il ragionamento dell’istituzione, senza dover rispondere puntualmente a ogni argomento o prova. La ricorrente, peraltro, non aveva specificato in modo sufficientemente preciso quali fatti o quali prove scientifiche sarebbero stati ignorati. Per la parte del motivo relativa alla regressione dell’amido, il Tribunale ritiene invece che la motivazione della decisione della Commissione di ricorso fosse sufficiente, anche alla luce del contesto e della normativa tecnica applicabile, perché consentiva alla destinataria di comprendere la ragione del rigetto e di contestarlo utilmente.

Decisione

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, in applicazione della regola della soccombenza.

Principi confermati dalla pronuncia

La decisione conferma, in sintesi, che:

  • il controllo del giudice dell’Unione sulle valutazioni tecniche del CPVO è limitato all’errore manifesto;
  • i protocolli tecnici vincolano la prova e non possono essere sostituiti da metodi non previsti, salvo specifica base normativa;
  • la designazione di un unico sito ufficiale di prova per tutte le varietà di uno stesso gruppo di mutazione è compatibile con il principio di uguaglianza;
  • il diritto di essere ascoltati non è violato se la decisione si fonda su elementi tecnici già noti e comunicati;
  • la motivazione è sufficiente quando il destinatario può comprendere le ragioni della decisione e difendersi efficacemente.

Come è indicizzato

Materieprivative comunitarie per ritrovati vegetaliprova tecnica e valutazione scientificaparità di trattamentodiritto di essere ascoltatiobbligo di motivazione

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